BD/B
n. 390
Verbale della seduta antimeridiana
del 14 novembre 2002
Presidenza del Presidente Martini
indi
del Vicepresidente Bortuzzo
(Presidenza del Presidente Martini)
La seduta inizia alle ore 10.21.
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 390a seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 388 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana gli assessori Guerra e Seganti.
(I congedi sono concessi)
Comunica, poi, ai sensi dell'articolo 103, comma 4, del Regolamento interno del Consiglio regionale, che l'Assessore alla Sanità ed alle Politiche sociali, Santarossa, ha fornito risposta scritta alla seguente interrogazione:
(I.O. n. 1034: Ritossa, Castaldo)
"Esiste il rischio di un'eventuale chiusura del Punto nascita presso l'Ospedale S.Polo di Monfalcone?".
Il PRESIDENTE, quindi, comunica che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interpellanze:
Cisilino, Violino: "Situazione allarmante per le attività produttive del Friuli: crisi alla Birra Castello S.p.A." (891)
Puiatti: "Sul rifiuto di prescrivere la <<pillola del giorno dopo>>" (892).
Si passa, quindi, all'esame del punto n. 1 dell'ordine del giorno, che prevede:
Seguito della discussione sulla proposta di legge:
"Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo" (270)
(d'iniziativa dei consiglieri Londero, Cruder)
e sui progetti di legge abbinati:
"Norme regionali per la costituzione della Provincia dell'Alto Friuli" (156)
(d'iniziativa dei consiglieri Petris, Travanut, Alzetta, Budin, Degrassi, Gherghetta, Mattassi, Tesini, Sonego Zvech)
"Costituzione della provincia della Carnia - Canal del Ferro - Val Canale" (168)
(d'iniziativa del consigliere Cruder)
"Riassetto delle Province e procedure ordinarie per la modificazione delle Circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province" (243)
(d'iniziativa dei consiglieri Moretton, Brussa, Degano)
"Istituzione della Provincia dell'Alto Friuli" (247)
d'iniziativa del consigliere Londero)
(Relatore di maggioranza ZOPPOLATO)
(Relatori di minoranza PEGOLO-PUIATTI-TRAVANUT).
Il PRESIDENTE ricorda all'Aula che la seduta precedente si era conclusa prima della votazione finale dell'articolo 18.
Comunica, quindi, i tempi a disposizione dei Relatori e dei singoli Gruppi per il seguito della discussione e precisa che il tempo complessivo per l'esame del provvedimento è stato allungato di tre ore.
Il consigliere BRUSSA, ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, invita il Presidente della Regione, Tondo, a dare la sua disponibilità a partecipare ad una riunione della IV Commissione, al fine di fare il punto sulle vicende che vedono coinvolte le compagnie Air Dolomiti e Gandalf, operanti presso l'Aeroporto di Ronchi dei Legionari.
Il Presidente della Regione, TONDO, si dichiara personalmente disponibile ad attivare un tavolo di confronto sulla questione ma rileva che l'Assessore competente sta già seguendo più che attentamente la questione.
Si passa, quindi, alla votazione dell'articolo 18, così come emendato, che viene approvato.
All'articolo 17 (articolo accantonato nella precedente seduta ed al quale erano stati presentati gli emendamenti di pagina 0.3 e 0.4, già riportati a verbale) sono stati presentati i seguenti nuovi emendamenti:
GIUNTA REGIONALE
Emendamento aggiuntivo (pagina 0.2.1)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
<<1 bis. Nel caso in cui l'istituzione di un nuovo Comune avvenga mediante fusione di più Comuni contigui, la deliberazione di cui al comma 2 è preceduta dall'acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati.>>.
GIUNTA REGIONALE
Subemendamento all'emendamento di pagina 0.4 (pagina 0.3.1)
Al comma 2 bis sopprimere la lettera "c)".
L'assessore CIRIANI illustra tali emendamenti.
Nel successivo dibattito intervengono i consiglieri ALZETTA, TESINI, GHERGHETTA.
Prendono, quindi, la parola per le rispettive repliche i Relatori di minoranza PUIATTI (il quale si dichiara contrario) e TRAVANUT (il quale si rimette alla valutazione precedentemente fornita dal consigliere Alzetta), il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO (favorevole agli emendamenti di pagina 0.2.1, 0.3, e 0.3.1, auspica il ritiro dell'emendamento di pagina 0.4) e, per la Giunta, l'assessore CIRIANI (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti presentati dalla Giunta).
Gli emendamenti di pagina 0.2.1, 0.3, 0.3.1 e 0.4, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.
L'articolo 17, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.
L'articolo 19, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.
A questo punto, il PRESIDENTE, constatato che c'è un Relatore che ha già esaurito il tempo assegnato, propone di procedere ad un'ulteriore assegnazione di un minuto a Relatore, per ogni articolo ancora da esaminare.
Il Relatore di minoranza PUIATTI dichiara di rinunciare a tale concessione, proponendo invece un complessivo allungamento dei tempi, ai sensi del comma 11 dell'articolo 43 del Regolamento.
Dopo un breve intervento critico (fuori microfono) del Relatore di maggioranza ZOPPOLATO, il PRESIDENTE, ricordato l'impegno specifico dei Relatori, decide per un'ulteriore assegnazione di tre minuti ciascuno, per ogni articolo ancora da esaminare.
E' stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 19 bis:
GIUNTA REGIONALE
Emendamento aggiuntivo (pagina 2.3.1)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
<<Art. 19 bis
(Contenuto delle leggi-provvedimento)
1. La legge regionale che istituisce un nuovo comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:
a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
b) il termine per l'elezione degli organi dei comuni interessati.
2. In caso di istituzione di un nuovo comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
3. La legge regionale che istituisce la nuova provincia o modifica le circoscrizioni provinciali deve contenere:
a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra le province interessate, compresi i rapporti riguardanti il personale;
b) la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto quando si tratti dell'istituzione di una nuova provincia;
c) il termine per l'elezione degli organi delle province interessate.
4. In caso di istituzione di una nuova provincia, le province preesistenti garantiscono alla nuova provincia, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati>>.
L'assessore CIRIANI illustra tale emendamento, che, favorevole il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO, posto in votazione, viene approvato.
L'articolo 20, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.
All'articolo 21 è stato presentato il seguente emendamento:
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 2.4)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
<<3. La proposta viene assegnata alla Commissione consiliare competente ed esaminata entro sei mesi dalla data dell'assegnazione. L'illustrazione della proposta è svolta dal primo firmatario della proposta stessa. Decorsi senza un voto finale in Commissione ulteriori sei mesi dall'avvio della discussione, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale, il quale la esamina nella prima seduta utile successiva all'iscrizione e ne conclude l'esame con un voto.
4. L'esame di una proposta di legge di iniziativa popolare è disgiunto dall'esame di proposte di legge d'iniziativa giuntale o consigliare.>>.
A questo punto il Relatore di minoranza PUIATTI ribadisce e formalizza la richiesta di allungamento dei tempi, ai sensi del comma 11 dell'articolo 43 del Regolamento.
Il PRESIDENTE, dopo un'articolata discussione su tale richiesta, nella quale intervengono più volte il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO (contrario) e quello di minoranza TRAVANUT (favorevole), decide che i tempi generali di discussione del provvedimento in esame vengano allungati sino a dare al Relatore di minoranza Puiatti ulteriori venti minuti.
Poiché nessuno chiede di intervenire nel dibattito sull'emendamento di pagina 2.4, contrari il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO e, per la Giunta, l'assessore CIRIANI, tale emendamento, posto in votazione, non viene approvato.
L'articolo 21, posto in votazione nel testo uscito dalla Commissione, viene approvato.
All'articolo 22 sono presentati i seguenti emendamenti:
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 2.5)
Sostituire l'articolo 22 con il seguente:
<<Art. 22
(Referendum propositivo)
1. I soggetti titolari dell'iniziativa per i referendum di cui al capo u possono, con le modalità ed i limiti previsti nel predetto capo, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.
2. Decorsi due anni dalla data della deliberazione che accerta la regolarità della richiesta degli elettori ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.
3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. La proposta cosi approvata è promulgata dal Presidente della Regione con la formula <<I cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno approvato con referendum, il Presidente della Regione promulga la seguente legge>>.
TRAVANUT, Relatore di minoranza
Emendamento sostitutivo (pagina 3)
Al comma 2, sostituire il termine <<decorsi due anni>> con il seguente: <<decorso un anno>>.
TRAVANUT, Relatore di minoranza
Emendamento sostitutivo (pagina 4)
Al comma 3, sostituire le parole <<la maggioranza degli aventi diritto>> con le seguenti: <<il trenta per cento degli aventi diritto>>.
Il Relatore di minoranza PUIATTI dichiara che l'emendamento di pagina 2.5 s'illustra da sé.
Il Relatore di minoranza TRAVANUT illustra gli emendamenti di pagina 3 e di pagina 4.
Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono la parola per le rispettive repliche il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO (il quale si dichiara favorevole all'emendamento di pagina 3 e contrario agli altri due) e, per la Giunta, l'assessore CIRIANI (il quale si rimette all'Aula sull'emendamento di pagina 3 e si dichiara contrario agli altri).
L'emendamento di pagina 2.5, posto in votazione, non viene approvato.
L'emendamento di pagina 3, posto in votazione, viene approvato.
L'emendamento di pagina 4, posto in votazione, non viene approvato.
L'articolo 22, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.
L'articolo 23, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.
Il PRESIDENTE, a questo punto, motivandone le ragioni, comunica il momentaneo accantonamento dell'emendamento istitutivo dell'articolo 23 bis.
All'articolo 24 è stato presentato il seguente emendamento:
GIUNTA REGIONALE
Emendamento aggiuntivo (pagina 5)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
<<1 bis. Le disposizioni degli articoli 17 e 18, nelle parti in cui non disciplinano i referendum consultivi in materia di circoscrizioni territoriali, possono essere modificate con legge ordinaria della Regione.>>.
Dopo l'illustrazione dell'assessore CIRIANI, tale emendamento, posto in votazione, viene approvato.
L'articolo 24, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.
A questo punto, il PRESIDENTE, motivandone le ragioni, decide di sospendere brevemente la seduta.
La seduta viene così sospesa alle ore 11.13.
La seduta riprende alle ore 11.32.
Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, comunica che è stato presentato il seguente nuovo emendamento di pagina 4.1, sostitutivo del precedente, istitutivo dell'articolo 23 bis:
RITOSSA ZOPPOLATO TRAVANUT ARIIS - MORETTON
Emendamento aggiuntivo (pagina 4.1)
Al Capo VI dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
<<Art. 23 bis
(Rinvio dinamico)
1. Le materie escluse dall'iniziativa referendaria sono integrate dalle leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme; da leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione; da leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale. Trovano inoltre applicazione i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del referendum abrogativo di leggi statali o regionali.>>.
Il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO dà per illustrato tale emendamento e chiede al Presidente che, in sede di coordinamento, venga collegato all'articolo 4.
Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prende la parola, in sede di replica, il solo Relatore di minoranza PUIATTI, il quale esprime perplessità sul nuovo emendamento di pagina 4.1, che, posto in votazione, viene approvato.
Sono stati presentati i seguenti emendamenti:
BRUSSA MORETTON DEGANO DEGIOIA POZZO VISINTIN PEGOLO - ANTONAZ
Emendamento aggiuntivo (pagina 6)
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente articolo da collocarsi in un nuovo capo VI bis <<Norme transitorie per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale da applicarsi in attesa de/la legge regionale di cui all'articolo 12 dello Statuto>>
Art. 24 bis
(Norme transitorie per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale in attesa dell'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 12 dello Statuto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto, adegua, con la presente legge, alla forma di governo transitoria prevista dall'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale 2/2001, la propria legislazione elettorale.
2. Per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano le disposizioni di cui alla legge 108/1968 e succ. mod. e dalla legge 43/1995, salvo quanto disposto nei commi successivi.
3. Per la candidatura e l'elezione del Presidente della Regione trova applicazione in quanto compatibile la legge 43/1995, intendendosi sostituita alle locuzioni <<lista regionale>>. e <<capolista della lista regionale>> la locuzione <<candidato alla carica di Presidente della Regione>> E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio.
4. Le circoscrizioni elettorali previste dalle disposizioni richiamate al comma 2 sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.
5. Due dei seggi assegnati al Consiglio ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sono riservati al candidato alla carica di Presidente che risulti eletto a tale carica ai sensi del comma 3 e a quello che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli del candidato eletto; per la surroga di quest'ultimo trova applicazione l'articolo 16, comma 3, della legge 108/1968, come aggiunto dalla legge 43/l995.
6. Gli altri seggi sono provvisoriamente assegnati con le modalità previste per la quota proporzionale dall'articolo 15 della legge 108/1968 e succ. mod. e dalla legge 43/1995, sostituendo la menzione della lista regionale con quella del candidato alla carica di Presidente della Regione e la menzione delle circoscrizioni provinciali e delle liste provinciali con quella delle circoscrizioni di cui al comma 4 e delle relative liste circoscrizionali.
7. Non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 12, comma 13, n. da 3 a 8, e comma 14, della legge 108/1968 che devono intendersi sostituite con le disposizioni che seguono.
8. L'Ufficio centrale regionale verifica se il numero dei seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui al comma 6 alle liste circoscrizionali collegate al candidato Presidente proclamato eletto a tale carica, sommati al seggio di quest'ultimo, sia superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio arrotondati all'unità superiore. In caso positivo assegna in via definitiva i seggi di cui al comma 6 alle liste circoscrizionali e procede alla proclamazione degli eletti. In caso negativo assegna, in via definitiva, alle liste circoscrizionali collegate al candidato Presidente proclamato eletto a tale carica i seggi di cui al comma 6; assegna inoltre a tali liste un numero di seggi tale da raggiungere tale percentuale; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali e tra le circoscrizioni con le modalità di cui all'articolo 15, comma 13, n. 3, periodi dal secondo al sesto, della legge 108/1068; procede quindi all'assegnazione dei seggi alle liste non collegate al candidato Presidente proclamato eletto secondo le modalità di cui al comma successivo.
9. I seggi assegnati al Consiglio, detratti quelli di cui al comma 5 e quelli assegnati alle liste circoscrizionali collegate al candidato Presidente proclamato eletto a tale carica, sono assegnati ai gruppi di liste non collegate al Presidente eletto e sono ripartiti tra i gruppi di liste medesime e le circoscrizioni con le modalità di cui al comma 6. Tuttavia se il nuovo riparto dei seggi tra i gruppi di liste comporti, per taluni di tali gruppi, la perdita di tutti i seggi provvisoriamente assegnati, le operazioni di riparto vengono ripetute estromettendo dalla ripartizione i gruppi di liste predetti e assegnando un seggio in via definitiva a ciascuno di tali gruppi di liste medesime; il seggio viene attribuito alla circoscrizione in cui la lista appartenente al gruppo ha ottenuto la più alta percentuale di voti; a tal fine si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista e si divide il prodotto per il totale delle cifre elettorali di lista; i seggi in tal modo assegnati non vengono considerati nel successivo riparto.
10. La proclamazione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 108/1968, non viene effettuata dagli Uffici centrali circoscrizionali, che devono comunicare i seggi provvisoriamente assegnati in sede circoscrizionale all'Ufficio centrale regionale assieme agli altri elementi di cui all'articolo 15, comma 3, lettera d) della predetta legge.
11. Continuano ad applicarsi le norme della legge regionale 20/1968 in quanto compatibili con la presente legge, nonché le norme della legge 3/1964 in materia di ineleggibilità e incompatibilità e contenzioso elettorale.
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 7)
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
<<Titolo I
Elezione del Consiglio Regionale
Articolo 24 bis
(Norme Generali)
1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio della Regione è ripartito in collegi uninominali, in numero pari ai tre quinti dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, la Regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.
3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono distribuiti tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.>>.
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 8)
Dopo l'articolo 24 bis, aggiungere il seguente:
<<Articolo 24 ter
(Dei collegi elettorali)
1. Il territorio della Regione è ripartito con legge in collegi uninominali ai sensi del comma due dell'art.1, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento disponibile e sulla base dei seguenti principi e dei criteri direttivi:
a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;
b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;
c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi di legge;
d) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della Regione di non oltre il 10%, per eccesso o per difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali costituiti nella Regione.
2. Il Consiglio regionale approva la legge di cui al comma precedente sulla base delle indicazioni formulate da una Commissione composta da cinque membri, nominata dalla Giunta regionale, sentito il parere vincolante del Consiglio regionale, tra docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali è determinato, ai sensi dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio regionale. Sono comunque attribuiti nella circoscrizione elettorale regionale i seggi corrispondenti alla differenza tra il numero dei componenti del Consiglio regionale e il numero dei collegi uninominali istituti ai sensi del comma uno.>>.
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 9)
Dopo l'articolo 24 ter, aggiungere il seguente:
<<Articolo 24 quater
(Della presentazione delle candidature)
1. I partiti o gruppi politici che intendono presentare candidati nei collegi uninominali depositano presso la cancelleria della Corte d'Appello di Trieste il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere i candidati medesimi.
2. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della Regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in sede di circoscrizione regionale.
3. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.
4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati ai sensi del comma uno si intenda contraddistinguerlo. Le candidate, all'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.
5. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi ed i due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.
6. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da almeno 2000 e da non più di 2500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 250 e da non più di 350 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.
7. Nessuno può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di candidatura di collegio uninominale.
8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
9. La documentazione relativa al gruppo di candidati e alle candidature individuali deve essere presentata alla cancelleria della Corte d'Appello di Trieste dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente a quello della votazione.>>.
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 10)
Dopo l'articolo 24 quater, aggiungere il seguente:
<<Articolo quinquies
(Della votazione)
1. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su un'apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato e il contrassegno che lo contraddistingue. Nella scheda lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato deve essere uguale.
2. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelti. Sono vietati altri segni ed indicazioni.>>.
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 11)
Dopo l'articolo 24 quinquies, aggiungere il seguente:
<<Articolo 24 sexies
(Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale)
1. L'ufficio elettorale circoscrizionale procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto nel collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi. In caso di parità dei voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
3. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del consigliere regionale eletto all'ufficio regionale, a mezzo del verbale.
4. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; il secondo è trasmesso alla cancelleria della Corte d'Appello di Trieste, sede dell'Ufficio elettorale regionale. Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi 15 giorni.>>.
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 12)
Dopo l'articolo 24 sexies, aggiungere il seguente:
<<Articolo 24 septies
(Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale)
1. Per l'assegnazione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo, non risultati eletti ai sensi dell'articolo 6.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, esclusi i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 6. La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 6, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro, sino alla concorrenza del numero dei seggi da attribuire, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai consiglieri regionali da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 6.>>.
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 13)
Dopo l'articolo 24 septies, aggiungere il seguente:
<<Articolo 24 octies
(Dei seggi vacanti)
1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, si procede ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 6.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della regione, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.
4. Il consigliere regionale eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza ordinaria o l'anticipato scioglimento del Consiglio regionale.
5. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale attribuito nella circoscrizione regionale, è proclamato eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.>>.
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 14)
Dopo l'articolo 24 octies, aggiungere il seguente:
<<Titolo II
Elezione del Presidente della Regione
Articolo 24 nonies
(Del procedimento elettorale)
1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto da tutti gli elettori della Regione, contestualmente al Consiglio regionale e per lo steso periodo.
2. La dichiarazione di candidatura alla presidenza, sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione, deve essere presentata all'ufficio elettorale regionale, nelle forme e nei tempi di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. L'ufficio elettorale circoscrizionale procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
4. L'ufficio elettorale regionale, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione dei voti ottenuti da ciascun candidato alla presidenza.
5. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le norme di cui all'articolo 3 della presente legge, in quanto applicabili.>>.
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 15)
Dopo l'articolo 24 nonies, aggiungere il seguente:
<<Titolo III
Della forma di governo
Articolo 24 decies
(Delle incompatibilità tra le funzioni di consigliere regionale e quelle di membro della Giunta regionale)
1. Il mandato di membro del Consiglio regionale è incompatibile con le funzioni di Presidente della Regione e di membro della Giunta regionale.
2. Ulteriori incompatibilità saranno stabilite con legge regionale.>>.
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 16)
Dopo l'articolo 24 decies, aggiungere il seguente:
<<Articolo 24 undecies
(Delle funzioni di controllo del Consiglio regionale)
1. Sono attribuite al Consiglio regionale le funzioni di controllo nei confronti del Presidente della Regione e della Giunta regionale.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, spetta al Consiglio regionale provvedere, nelle forme e nei termini previsti dal proprio regolamento interno:
a) alla verifica dello stato di attuazione delle leggi, dei regolamenti regionali e degli atti approvati dal Consiglio regionale;
b) allo svolgimento di indagini conoscitive o inchieste consiliari, con il potere, ove necessario, di audizione di funzionari regionali e di acquisizione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione regionale;
c) alla formulazione di pareri, anche vincolanti, e di indirizzi su nomine, designazioni e altri atti qualificanti l'indirizzo politico-amministrativo di competenza del Presidente, della Giunta regionale o di singoli assessori, nei casi stabiliti dalla legge regionale;
d) all'approvazione degli accordi di programma e di altri atti di rilievo, individuati con apposite leggi regionali, sottoscritti dal Presidente della Regione con Province e Comuni nell'ambito dei rapporti di sussidiarietà fra la Regione ed il sistema regionale delle autonomie locali;
e) alla ratifica delle intese con altre Regioni della Repubblica italiana e all'approvazione degli accordi con altri Stati ed enti o istituzioni territoriali di altri Stati;
f) alla formulazione di atti di indirizzo in odine alla negoziazione delle intese e degli accordi di cui alla lettera f).
3. Il Presidente della Regione e i membri della Giunta regionale sono tenuti a rispondere agli atti di sindacato ispettivo dei singoli consiglieri, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale; essi hanno il diritto di intervenire nei lavori degli organi consiliari.>>.
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 17)
Dopo l'articolo 24 undecies, aggiungere il seguente:
<<Articolo 24 duodecies
(Della composizione della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori regionali, non superiore a dieci, stabilito con legge regionale.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina e revoca i singoli assessori; i decreti relativi sono comunicati al Consiglio regionale.
3. Il Vicepresidente della Regione, nominato dal Presidente con proprio decreto tra gli assessori, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
4. Ai membri della Giunta regionale si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali.>>.
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (pagina 18)
Dopo l'articolo 24 duodecies, aggiungere il seguente:
<<Articolo 24 terdecies
(Dei casi di cessazione dall'ufficio di Presidente, Vicepresidente e Assessore regionale)
1. In caso di dimissioni del Presidente della Regione, ovvero nelle altre ipotesi di cessazione dello stesso dalla carica indipendenti dalla sua volontà, la carica di Presidente è assunta dal Vicepresidente, fino alla elezione del nuovo Presidente.
2. Il Presidente della Regione cessa dalla sua carica, oltre che per volontarie dimissioni:
a) alla data del passaggio dei poteri al nuovo Presidente eletto;
b) per morte, impedimento permanente o decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;
c) negli altri casi previsti dallo Statuto.
3. Gli assessori regionali cessano dalla loro carica, oltre che nel caso di decadenza dell'intera Giunta regionale di cui al comma 4:
a) per morte, impedimento permanente, decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;
b) per dimissioni, dopo che il Presidente della Regione ne ha preso atto, o in seguito a revoca della fiducia da parte di quest'ultimo.>>.
Il consigliere BRUSSA illustra l'emendamento di pagina 6.
Nel successivo dibattito, relativo al solo emendamento di pagina 6, intervengono il consigliere ANTONAZ ed
(Presidenza del Vicepresidente Bortuzzo)
il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO, il quale formalizza una richiesta di stralcio di tale emendamento.
Dopo il parere contrario allo stralcio del Relatore di minoranza PUIATTI, il PRESIDENTE dichiara che la proposta di legge elettorale contenuta complessivamente negli emendamenti, a firma Puiatti, che vanno da pagina 7 a pagina 18, risulta essere "la più distante", ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento. Sospende, pertanto, l'esame della proposta formulata dal consigliere Brussa, contenuta nell'emendamento di pagina 6, per esaminare per prima quella a firma Puiatti.
A questo punto, il consigliere PUIATTI illustra gli emendamenti da pagina 7 a pagina 18.
In sede di dibattito intervengono i consiglieri POZZO e BARITUSSIO, a cui replica il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO, che chiede lo stralcio degli emendamenti da pagina 7 a pagina 18.
Dopo il parere contrario del Relatore di minoranza PEGOLO, lo stralcio degli emendamenti da pagina 7 a pagina 18, posto in votazione, viene approvato (votazione n. 20: favorevoli 26 , contrari 12, astenuti 3).
Si ritorna, quindi, all'esame dell'emendamento di pagina 6.
Il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO ritira la propria richiesta di stralcio dell'emendamento di pagina 6, precedentemente formulata.
Il PRESIDENTE comunica che si prosegue, pertanto, con il dibattito su tale emendamento, ma, visto il clima venutosi a creare in Aula, sospende brevemente la seduta.
La seduta viene così sospesa alle ore 12.24.
La seduta riprende alle ore 12.33.
Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, dà la parola, per il seguito del dibattito sull'emendamento di pagina 6, al Relatore di minoranza PEGOLO, ai consiglieri GOTTARDO, POZZO, BARITUSSIO, MORETTON, TESINI e DEGANO, cui replicano il Relatore di minoranza PUIATTI e quello di maggioranza ZOPPOLATO, il quale reitera la richiesta di stralcio dell'emendamento di pagina 6.
Il Relatore di minoranza TRAVANUT si esprime contro lo stralcio ed anzi chiede che venga concesso all'Aula il tempo necessario alla formulazione di eventuali subemendamenti a tale emendamento.
Il consigliere BRUSSA, intervenendo sul Regolamento, dichiara di ritenere inapplicabile, in questo caso, la procedura dello stralcio prevista dall'articolo 76 del Regolamento, dovendosi, a suo parere, invece applicare il comma 3 dell'articolo 80.
Sulla proposta di stralcio si esprimono i Relatori di minoranza PUIATTI (favorevole) e PEGOLO (contrario), nonché il Relatore di maggioranza ZOPPOLATO (favorevole).
Il PRESIDENTE, rispondendo all'osservazione del consigliere Brussa, dichiara di ritenere che l'emendamento di pagina 6 possa essere suscettibile di costituire una normativa autonoma e, pertanto, comunica l'intenzione di mettere in votazione la richiesta di stralcio.
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari, lo stralcio dell'emendamento di pagina 6, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (votazione n. 21: favorevoli 27, contrari 19, astenuti 2).
Il PRESIDENTE, quindi, vista l'ora, informa che il Consiglio è convocato, in seduta pomeridiana, alle ore 15.30, e dichiara chiusa la seduta.
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 388, del 12 novembre 2002, lo stesso si intende approvato.
La seduta termina alle ore 13.43.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO