Proposta di legge di iniziativa popolare: "Separazione
delle carriere dei magistrati"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
con questo disegno di legge di iniziativa popolare si intende
eliminare una tra le più importanti anomalie e peculiarità
dell'ordinamento giudiziario italiano rispetto a quelli di tutte
le altre liberal-democrazie occidentali , e cioè la possibilità
per il singolo magistrato di passare dalla funzione giudicante
a quella requirente, così come attualmente stabilito dal
R.D. 30 gennaio 1941, n.12.
Tale decreto prevede che i magistrati, a semplice domanda, e previo
parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura,
possono indistintamente passare, nel corso della loro carriera,
dall'esercizio di funzioni giudicanti (giudici) all'esercizio
di funzioni requirenti (magistrati - non giudici - che svolgono
le funzioni di pubblico ministero) e viceversa.
E', questa attuale, una normativa gravida di conseguenze negative
per l'immagine e l'effettiva terzietà del giudice rispetto
alle parti processuali, elemento quest'ultimo essenziale per la
percezione della legittimità del procedimento giudiziario
da parte di chi vi è coinvolto suo malgrado. Essa appare
inoltre incoerente con il modello di processo accusatorio previsto
dal CPP del 1989, e non appare adeguata ad assicurare la necessaria
preparazione specifica per lo svolgimento di funzioni, quelle
giudicanti e requirenti, per definizione profondamente diverse,
e tali da richiedere una differente "forma mentis":
garante, imparziale, terzo tra le parti il giudice; parte stessa
del processo penale il pubblico ministero, che rappresenta l'accusa
contro la difesa. Da questo punto di vista, è assolutamente
impensabile che, da un giorno all'altro, chi ha combattuto il
crimine da una parte della barricata si trasformi improvvisamente
nel garante imparziale di chi criminale potrebbe non essere, pur
essendo indagato o imputato da un ex collega di funzioni.
Vietare quindi la possibilità di passaggi tra l'una e l'altra
funzione è condizione essenziale per riequilibrare i poteri
delle parti processuali e serve per restituire indipendenza e
forza al giudice.
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ARTICOLI
Art. 1
L'articolo 190, comma 2, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 recante
"Ordinamento giudiziario" è abrogato. Dopo il
comma 1 del medesimo articolo è inserito il seguente comma:
"Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle
requirenti e da queste a quelle è vietato in ogni caso".
L'articolo 191 del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 è
abrogato.
L'articolo 192, comma 6, del menzionato R.D. 30 gennaio 1941,
n. 12 limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio
esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"
è abrogato.
L'articolo 198 del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 limitatamente
alle parole: "Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio
del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle
requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato."
è abrogato.
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