Proposta di legge di iniziativa
popolare: "Istituzioni in rete: delega al governo per la messa
in rete di atti e attività istituzionali. Norme in materia
di trasparenza degli atti comunali e istituzione dell'albo pretorio
telematico"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge
25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
Il provvedimento affronta un tema basilare della democrazia: la
trasparenza delle attività della Pubblica Amministrazione
e la possibilità, per ogni cittadino, di accedere ai diversi
momenti della vita delle istituzioni. La pubblicità delle
attività degli organi dello Stato e degli enti pubblici
territoriali è infatti elemento costitutivo della democrazia,
perché solo attraverso la conoscenza dei processi decisionali
i cittadini possono esercitare consapevolmente e concretamente
i poteri politici loro attribuiti dalla Costituzione. Allo stesso
modo la pubblicazione degli atti, delle decisioni e dei provvedimenti
delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche deve consentire
un accesso, almeno teoricamente, illimitato alle informazioni
necessarie per comprendere, valutare e giudicare la condotta di
quanti sono titolari o depositari di un interesse pubblico.
Ma il dettato costituzionale che dispone la pubblicità
dei lavori parlamentari e le leggi che prevedono la pubblicità
delle sedute e degli atti degli organi dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, sono nei fatti inattuati o affidati prevalentemente
alla mediazione e, troppo spesso, alle distorsioni dei mezzi di
comunicazione di massa. La pubblicità delle sedute e degli
atti prevista dalla Costituzione e dalle leggi dovrebbe infatti
offrire al cittadino la possibilità di seguire in ogni
momento, senza limitazioni o mediazioni, le riunioni degli organi
elettivi e giurisdizionali nonché di ottenere copia di
qualsiasi atto o documento della Pubblica Amministrazione.
Nella società dell'informazione il dovere di pubblicità
non può essere garantito solo attraverso l'accesso "fisico"
di un numero necessariamente limitato di cittadini nelle sedi
istituzionali, ma deve comportare la trasmissione audiovisiva
delle sedute attraverso i più moderni mezzi di comunicazione
di massa.
Questo diritto di accesso diretto e senza mediazioni alle informazioni
istituzionali è oggi negato ai cittadini, salvo poche eccezioni,
tra cui il servizio più che ventennale assicurato da Radio
Radicale.
Le tecnologie informatiche e telematiche, in particolare i servizi
distribuiti attraverso la rete Internet, consentono oggi di mettere
a disposizione del cittadino un numero potenzialmente infinito
di canali informativi per la trasmissione audiovisiva, diretta
o differita, delle sedute degli organi dello Stato e degli enti
territoriali, oltre che di documenti e immagini.
Queste stesse tecnologie consentono l'archiviazione di una quantità
pressoché illimitata di informazioni audiovisive e testuali
e la possibilità di accedervi direttamente ed in tempo
reale da qualsiasi parte del territorio.
Con le tecnologie telematiche il cittadino utente cessa di essere
un semplice soggetto passivo di informazioni determinate da altri
nella quantità e modalità, ma può interagire
con le istituzioni sia scegliendo le informazioni sia manifestando
direttamente le proprie opinioni.
La proposta di legge prevede, all'articolo 1, che tutte le sedute
pubbliche della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica,
dei consigli regionali, provinciali e comunali (limitatamente
ai comuni con almeno 5.000 abitanti), nonché le riunioni
pubbliche delle rispettive commissioni, siano trasmesse in modalità
audiovisiva attraverso la rete telematica.
L'articolo 2 costituisce un'integrazione delle norme contenute
nella legge 7 agosto 1990, n.241, e prevede la pubblicazione in
rete telematica degli atti delle amministrazioni, che, già
oggi, sono tenuti a soddisfare la condizione di una completa trasparenza
amministrativa.
Si prevede inoltre che le informazioni siano presentate non solo
in forma grafica ma anche in modalità testuale, per consentirne
la fruizione anche da parte delle persone con ridotte capacità
sensoriali.
L'art. 4 prevede l'istituzione, in ogni Comune, dell'albo pretorio
telematico. Attualmente, la pubblicità degli atti comunali
è garantita quasi esclusivamente dalla loro pubblicazione
nell'albo pretorio e cioè in una bacheca accessibile da
ben poche persone.
Non si può non rilevare che in questo modo le decisioni
più importanti di un Comune, e cioè delibere, appalti,
concorsi, gare, bilanci ed altro, sono di fatto sottratte alla
conoscenza da parte della generalità dei cittadini, che
difficilmente hanno modo di recarsi presso gli uffici comunali
per consultare questi documenti e per acquisirne copia.
Di fatto, il principio della pubblicità degli atti e della
trasparenza delle attività comunali è vanificato.
Questa proposta di legge, lungi dal suggerire scenari "futuribili",
si limita a mettere a disposizione della politica e delle amministrazioni
pubbliche, strumenti a cui, nella vita civile ed economica, un
numero sempre maggiore di cittadini dovrà ricorrere per
far fronte ai propri impegni: ne trarrebbero valorizzazione, dunque,
non solo l'uso di media, che, sino a pochissimi anni fa, sembravano
appannaggio di ristrettissime élites "tecnologizzate",
ma la stessa immagine delle istituzioni e delle amministrazioni
pubbliche.
Si può infine osservare che attraverso questa proposta
si vuole anche dare un forte incentivo all'uso della rete e delle
tecnologie telematiche da parte di un numero significativo di
cittadini italiani e da parte degli organi e delle amministrazioni
dello Stato, restringendo così il divario che ci separa
dai paesi più industrializzati. La capacità del
nostro paese di competere sui mercati internazionali dipenderà
in misura via via crescente dalla diffusione e dall'adozione delle
procedure informatiche e telematiche nei processi decisionali,
formativi e produttivi.
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ARTICOLI
CAPO I.
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TRASMISSIONE AUDIOVISIVA PER
VIA TELEMATICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI, DEI CONSIGLI REGIONALI,
PROVINCIALI E COMUNALI E DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.
Art. 1.
1. Le sedute pubbliche della Camera dei Deputati, del Senato della
Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e, limitatamente
ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, comunali,
nonché le riunioni pubbliche delle rispettive commissioni,
sono trasmesse in rete telematica, in modalità audiovisiva,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro gli stessi termini, i comuni con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti pubblicano in rete telematica, in forma integrale,
i verbali delle riunioni pubbliche dei relativi consigli non oltre
il 3° giorno successivo allo svolgimento delle sedute.
3. Entro il termine di cui al primo comma, sono altresì
pubblicati in rete tutti gli atti ed i documenti relativi all'attività
degli organi di cui ai commi precedenti.
Art. 2.
1. Fermo restando quanto è previsto all'art. 26, primo
comma, della legge della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pubblicati
in rete telematica, nei limiti previsti dalla suddetta legge e
secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le
direttive, le istruzioni, le circolari, i dati di bilancio analitici
e sintetici e, in genere, gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni
dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici,
ed i concessionari di pubblici servizi.
2. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma
testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali.
Art. 3.
1. Il Governo, con apposito regolamento, da emanare entro e non
oltre 60 giorni dall'approvazione della presente legge, determina
i sistemi e le modalità di applicazione delle disposizioni
di cui agli artt. 1 e 2.
2. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei
Deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del
parere delle competenti commissioni.
CAPO II.
NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA DEGLI ATTI COMUNALI.
ISTITUZIONE DELL'ALBO PRETORIO TELEMATICO.
Art. 4.
1. E' istituito in ogni Comune l'albo pretorio telematico come
mezzo ordinario di pubblicazione degli atti comunali che, in base
all'ordinamento vigente, devono essere portati a conoscenza del
pubblico.
Art. 5.
1. In osservanza al principio di economicità dell'attività
amministrativa, già sancito dall'art. 1, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicazione all'albo pretorio
telematico delle gare d'appalto bandite dai Comuni, tiene luogo
di pubblicazione nei quotidiani a diffusione nazionale, qualunque
sia la ragione giuridica o la fonte normativa che la dispone,
sia in materia di lavori pubblici, che di forniture o servizi.
Art. 6.
1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Governo emana, entro 180 giorni dall'approvazione
della presente legge, apposito regolamento per disciplinare:
a) i tempi di realizzazione, le modalità operative, gli
standard informatici, le metodologie ed i criteri procedimentali
che devono essere seguiti in fase di informatizzazione degli uffici
comunali preposti alla pubblicazione degli atti;
b) le caratteristiche tecnologiche del sito comunale destinato
a ricevere in rete gli atti comunali in forma digitalizzata, gli
standard telematici, le metodologie di classificazione e codificazione,
affinché il servizio stesso possa offrire al cittadino
del comune, la completa facoltà di ricerca telematica nella
massima semplicità operativa;
c) l'ubicazione in sede nazionale, e le relative specifiche tecniche
e metodologiche, del sito telematico destinato a ricevere in forma
digitalizzata gli atti in corso di pubblicazione negli albi pretori
dei comuni, al fine di offrire al cittadino l'opportunità
di conoscere informazioni trasversali di valenza nazionale;
d) l'individuazione delle materie e degli atti che obbligatoriamente
ed automaticamente dovranno essere trasmessi dai vari siti telematici
comunali al sito nazionale, di particolare sensibilità
sociale ed economica.
Art. 7.
1. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma
testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali.
Art. 8.
1. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato
per l'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della
presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dalla stessa, valutati in 516.457.000 euro.
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