Proposta di legge di iniziativa popolare: "Delega
al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina
della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali,
delle candidature e dei referendum popolari"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
E' diffusissima nel Paese la convinzione circa l'esigenza di
automatizzare, con il supporto di tecnologie informatiche e telematiche,
operazioni che, con l'attuale sistema, sono esposte ad un altissimo
rischio di errore e manipolazione.
Ad ogni tornata elettorale, le polemiche ricorrenti e - sovente
- fondate sulle irregolarità e contraddizioni riscontrate
nei verbali degli uffici di sezione, che trattano dati posti esclusivamente
su supporto cartaceo, confermano l'impressione che, con le attuali
procedure, non sia possibile garantire un completo ed assoluto
controllo sulle operazioni di voto.
D'altra parte, è sempre meno fondato il timore circa la
presunta complessità di sistemi di voto elettronico-telematici,
timore che, sino ad oggi, ha impedito l'introduzione nel nostro
ordinamento delle procedure di voto in uso in molti Paesi democratici.
Al contrario, un sistema come quello previsto da questa proposta
di legge sarebbe determinante proprio per semplificare e rendere
immediatamente comprensibili agli elettori le modalità
di voto e per ridurre i margini di errore e di invalidazione:
basti pensare al fatto che la semplice sostituzione della scheda
cartacea con una scheda-video consentirebbe di guidare gli elettori
nei diversi passaggi e di offrire loro la possibilità di
una immediata verifica delle operazioni compiute.
Ancora più evidenti sono i vantaggi che conseguirebbero
all'introduzione di un sistema di scrutinio completamente elettronico,
che affiderebbe ai componenti degli uffici di sezione il compito,
loro proprio, di vigilare sulla correttezza delle procedure di
voto, senza obbligarli a sostituirsi, nel trattamento e nel conteggio
delle informazioni, ad elaboratori più rapidi, precisi
ed affidabili.
Se si riflette con attenzione, infatti, si nota come le consultazioni
elettorali e referendarie siano ormai le sole occasioni in cui,
nella vita civile italiana, centinaia di milioni di dati sono
trattati - in prima istanza - esclusivamente a mano ed in pochissime
ore; costituiscono dunque, a tutti gli effetti, un'anomalia cui
è necessario porre tempestivamente rimedio.
Nella seconda parte della proposta di legge, si disciplinano le
procedure di sottoscrizione delle candidature, delle liste elettorali,
delle proposte di referendum popolare e delle proposte di legge
d'iniziativa popolare, consentendo ai promotori e ai cittadini
elettori la possibilità di ricorrere a strumenti telematici
ed informatici.
Oggi, il diritto di partecipazione alla vita politica è
pregiudicato, in maniera obiettivamente intollerabile, da procedure
farraginose e da vincoli burocratici anacronistici, che moltiplicano
i costi per i cittadini e per le amministrazioni pubbliche: il
sistema di vidimazione dei moduli, di autenticazione delle firme,
di certificazione delle sottoscrizioni, di verifica e di controllo
della correttezza delle operazioni è oggi affidato unicamente
ad un "movimento fisico" di carte e persone, quando
sarebbe possibile - come già avviene per complicatissime
operazioni economiche e finanziarie, che parimenti necessitano
di procedure di controllo certe ed affidabili - ricorrere al semplice
"movimento telematico" di informazioni.
Estendendo anche alle sottoscrizioni elettorali e referendarie
il principio della validità della firma digitale - già
ampiamente prevista nel nostro ordinamento - e dei documenti informatici,
sarebbe possibile procedere ad una significativa semplificazione
di procedure, la cui complessità pregiudica oggi l'effettivo
esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini.
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ARTICOLI
Art. 1
1. Le votazioni per l'elezione del Senato della Repubblica, della
Camera dei Deputati, dei rappresentanti italiani del Parlamento
Europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali
e quelle relative ai referendum popolari si svolgono con sistema
elettronico, secondo quanto previsto dalla presente legge.
Art. 2
1. Il Governo, con un apposito regolamento da emanare entro e
non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente legge, determina
il sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni
di cui all'articolo 1, in modo:
a) da tutelare la segretezza del voto;
b) da garantire la chiarezza e comprensibilità del sistema
di voto, al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini
elettori;
c) da assicurare che tutte le operazioni di voto e di scrutinio
si svolgano in forma automatizzata, senza alcun ricorso a supporti
cartacei, al fine di impedire la contraffazione o l'annullamento
delle indicazioni di voto, o di parte della documentazione elettorale;
d) da garantire la possibilità del voto a distanza per
gli elettori che, alla data della consultazione, si trovino al
di fuori del territorio nazionale o del comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti o che siano comunque impossibilitati
ad esercitare il diritto di voto nelle forme previste dalle norme
vigenti.
2. Con lo stesso atto, il Governo determina, per le consultazioni
di cui al primo comma, le modifiche del procedimento elettorale,
che si rendano eventualmente necessarie in seguito all'introduzione
del sistema di voto elettronico.
3. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei
Deputati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del
parere delle competenti commissioni.
Art. 3
1. Entro i termini previsti per ciascuna consultazione, i certificati
di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori
nella forma di un documento informatico inviato per via telematica,
su richiesta degli interessati a mezzo di telegramma o per via
telematica. La richiesta deve essere inoltrata entro il settimo
giorno antecedente la data del voto.
Art. 4
1. La sottoscrizione delle liste elettorali e delle candidature
per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei
Deputati, dei rappresentanti italiani del Parlamento Europeo,
dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,
quella dei referendum popolari nonché quella delle proposte
di legge d'iniziativa popolare può avvenire, oltre che
nelle forme previste dalle leggi vigenti, anche mediante l'apposizione
della firma digitale.
2. In applicazione dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, su richiesta dei promotori delle sottoscrizioni,
la certificazione elettorale degli atti di cui al precedente comma
si svolge, anziché nelle forme previste dalle leggi vigenti,
mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici
fra gli uffici pubblici interessati.
3. La medesima procedura è inoltre attivata, su richiesta
dei promotori, anche per la certificazione delle firme apposte
su supporto cartaceo.
4. Le spese per le operazioni di cui al secondo e terzo comma
sono a carico degli uffici preposti alla certificazione delle
sottoscrizioni.
Art. 5
1. I promotori delle liste, delle candidature o dei referendum
popolari possono depositare, per via telematica o su supporto
informatico, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni al
Ministero degli Interni, che ne cura la distribuzione e il recapito
agli uffici della pubblica amministrazione competenti per le operazioni
di cui al primo comma dell'art. 4.
2. Gli uffici competenti, nei termini previsti dalle leggi vigenti,
mettono a disposizioni i moduli ai cittadini elettori, in modo
da renderne possibile la sottoscrizione tanto su supporto cartaceo
quanto a mezzo di firma digitale.
Art. 6
1. Il Governo, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, determina, con apposito regolamento, i criteri
e le modalità di applicazione di quanto è disposto
agli articoli 4 e 5, facendo in modo che, entro gli stessi termini
previsti per le sottoscrizioni su supporto cartaceo:
a) gli uffici della pubblica amministrazione, a cui, sulla base
delle leggi vigenti, spettano le operazioni di cui al primo comma
dell'art. 4, siano tecnicamente attrezzati per consentire la sottoscrizione
digitale dei cittadini elettori e per verificarne la validità;
b) gli uffici della pubblica amministrazione a cui, sulla base
delle leggi vigenti, spettano le operazioni di cui al secondo
comma dell'art. 4, siano tecnicamente attrezzati per consegnare
ai richiedenti, o, su loro richiesta, direttamente agli uffici
pubblici interessati, le certificazioni elettorali nella forma
di documento informatico inviato per via telematica.
2. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei
Deputati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del
parere delle competenti commissioni.
Art. 7
1. In applicazione della presente legge, ai fini e per gli effetti
di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127,
si considera apposta in presenza del dipendente addetto, e dunque
autenticata, la firma digitale inserita nel documento informatico
di cui al secondo comma dell'art. 5.
Art. 8
1. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato
per l'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della
presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dalla stessa, valutati in 516.457.000 euro.
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