Proposta di legge di iniziativa popolare:

"Abolizione dell'8 per mille dell'Irpef come meccanismo di finanziamento delle confessioni religiose e dello Stato"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli parlamentari,

i finanziamenti statali alle Chiese violano il principio fondamentale della laicità dello Stato. La cosa è di una tale evidenza che non crediamo doverci soffermare su questo punto. Piuttosto approfondiamo alcuni pretesti che vengono spesso addotti per giustificare il mantenimento dell'imponente trasferimento di fondi che lo Stato italiano destina alle casse delle Chiese.

La prima motivazione, o forse è meglio dire la prima truffa, è quella di chi sostiene che tali trasferimenti di fondi siano una forma di versamento libero e volontario da parte del contribuente, che ha la scelta se destinare l'8 per mille alle Chiese o allo Stato. A parte l'ovvia considerazione che il versamento non è libero e volontario, in quanto si tratta di denaro che spetta all'erario e che come tale viene ceduto alle Chiese, ancora più truffaldino è il meccanismo di ripartizione. Infatti ciascuna Chiesa riceve soldi in misura percentuale al numero di persone che firmano per quella Chiesa e inoltre, si spartiscono proporzionalmente anche i soldi dei cittadini che non compiono nessuna scelta, ne' a favore delle Chiese ne' dello Stato.
In questo modo coloro che non esprimono alcuna scelta vengono automaticamente inclusi nel "monte premi" di finanziamenti delle Chiese (e, in percentuale molto minore, dello Stato).

C'è poi chi sostiene che le Chiese svolgono attività socialmente utili, e come tali vanno finanziate. In realtà già oggi esistono finanziamenti su progetti gestiti da associazioni religiose, al di là dell'8 per mille che, invece attribuisce finanziamenti alla Chiesa in quanto tale, indipendentemente da ciò che fa. Sostenere poi, da parte della Chiesa, che quei soldi vengono effettivamente utilizzati per realizzare progetti umanitari invece che per pagare gli stipendi delle proprie burocrazie non è altro che una finzione contabile: i soldi entrano in bilancio, punto e basta.

Ma il peggio si prepara per il futuro. Quasi per bilanciare la sempre più concreta influenza del Vaticano, lo Stato italiano ha intrapreso la strada di estendere il sistema del Concordato anche ad altre confessioni religiose, da far entrare nel menu dell'otto per mille. Così facendo si vuole deliberatamente privilegiare il connotato burocratico e di potere temporale degli apparati delle Chiese, mortificando la religiosità e scoraggiando la scelta volontaria di fare, con i propri soldi e non con quelli destinati alle tasse, un'offerta per l'organizzazione del culto. Un'altra conseguenza altrettanto devastante è quella della creazione di due categorie di culti religiosi, di cui una è quella dei culti "ufficiali" riconosciuti dallo Stato, finanziati e parastatalizzati, e l'altra quella dei culti "non riconosciuti". Una mostruosità per uno Stato laico.
Ecco perché chiediamo, con questa proposta di legge, di restituire a Cesare quel che è di Cesare e di ristabilire la effettiva libertà e parità dei culti.


ARTICOLI

Art. 1 (Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222 recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi" e successive modificazioni
1. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222:
a) l'art. 41 è abrogato;
b) all'art. 44, al comma 1 è soppressa la parola "47"; al comma 2, lettera c), sono soppresse le parole "e 47"; al comma 2 è abrogata la lettera h); al comma 3 sono soppresse le parole "e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47";
c) all'art. 47 sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5;
d) l'art. 48 è abrogato;
e) all'art. 49, comma 1, sono soppresse le parole: "e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47".

Art. 2 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni legislative e regolamentari di attuazione e modifica degli artt. 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , incompatibili con le norme di cui all'art. 1.
2. Sono altresì abrogate le disposizioni legislative e regolamentari conseguenti alle intese stipulate a norma dell'art. 8 della Costituzione e relative alla destinazione di quote di gettito IRPEF alle rappresentanze di confessioni religiose diverse dalla cattolica.