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Art.1.
(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152, recante "Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale")
1. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge 30 marzo 2001,
n. 152:
a) all'art. 2, primo comma, le parole "le confederazioni
e le associazioni nazionali di lavoratori" sono sostituite
dalle parole "le associazioni, gli enti e le organizzazioni";
sono abrogati il prima comma, lettere a) e b) e il secondo comma;
b) all'art. 3, comma 2, sono soppresse le parole "in almeno
un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio
nazionale";
c) all'art. 3, comma 6, le parole "le confederazioni e le
associazioni" sono sostituite dalle parole "le associazioni,
gli enti e le organizzazioni";
d) l'art 3, comma 7 è abrogato;
e) l'art. 4, comma 1, lettera g) è abrogato;
f) all'art. 5, le parole "Le confederazioni e le associazioni
di lavoratori" sono sostituite dalle parole "Le associazioni,
gli enti e le organizzazioni";
g) l'art. 6 è sostituito dal seguente
"Art. 6.
(Operatori)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività, gli istituti
di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di personale
volontario.
2. Per il personale retribuito si applica la disciplina economica
e normativa del rapporto di lavoro stabilita dalle leggi e dalle
disposizioni contrattuali.";
h) all'art. 8, comma 2 sono soppresse le parole : "e a titolo
gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In
ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività
per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui
all'articolo 13."; al comma 3 le parole "indicate al
comma 2" sono sostituite dalle parole "indicate al comma
1";
i) l'art. 9, comma 5 è abrogato;
j) l'art. 10 è abrogato;
k) l'art. 13 è sostituito dal seguente
"Art. 13
(Remunerazione delle prestazioni.)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni
dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, un decreto
recante la disciplina delle modalità di remunerazione delle
singole prestazioni offerte dagli istituti di patronato e di assistenza
sociale. A tal fine il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
emana ed aggiorna annualmente con proprio decreto un tariffario
nazionale delle suddette prestazioni.
2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle
Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti
per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni
dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere
favorevole si intende acquisito.
3. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in
regime convenzionale, delle attività di patronato e di
assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal
Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo
onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi
gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte
dei competenti organi.
4. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli
istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì
ricevere:
a) eredità, donazioni, legati e lasciti;
b) erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue
strutture periferiche.";
l) all'art. 15, comma 2, sono soppresse le parole: "utilizzando
le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con
proprio personale dipendente che abbia particolare competenza
in materia";
m) l'art. 17, primo comma è abrogato;
n) l'art. 18, primo comma è abrogato;
o) dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente
"Art. 18 bis.
(Norma finanziaria e disposizioni fiscali. Modifiche al D.P.R.
23 dicembre 1986, n. 917)
1. All'art. 13 bis del Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma 1
quinquies: "Dall'imposta lorda si detraggono gli oneri sostenuti
per le prestazioni ricevute dagli istituti di patronato e di assistenza
sociale, nella misura del 100 % per i redditi imponibili inferiori
a euro 12.911,42 e del 75% per i redditi superiori".
2. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato
per l'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della
presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dalla stessa, valutati in euro 10.000.
p) all'art. 20, al primo comma sono soppresse le parole: "Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7";
al comma 4 sono soppresse le parole: "per un periodo non
superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore
della presente legge" nonché le parole "Ai consorzi
si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo
16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga
alla costituzione di un unico patronato"; il comma 5 è
abrogato;
q) all'art. 21, primo comma, dopo le parole "Sono abrogati"
sono aggiunte le parole "in particolare"; sono abrogati
i commi 2 e 3.
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