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Art. 1 (Al testo della legge 22 maggio 1978, n°194, norme
per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza, sono apportate le seguenti modificazioni)
1. L'articolo 1 è modificato dal seguente: "Lo Stato
garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile,
riconosce il valore sociale della maternità e tutela la
vita umana dal suo inizio. Lo Stato garantisce la salute della
donna e la sua libertà di pianificare le proprie gravidanze
nel numero, nei modi e nei tempi più opportuni da lei desiderati.
Nessuna donna può essere obbligata a portare avanti una
gravidanza e ad affrontarne i rischi fisici e psichici, o quelli
economici e sociali connessi e conseguenti alla gravidanza per
lei o per la propria famiglia. L'interruzione volontaria della
gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per
il controllo delle nascite. Compito dello Stato, delle Regioni
e degli Enti locali è quello di contribuire a rimuovere
le cause che possono indurre all'interruzione della gravidanza
nel rispetto della libera valutazione della donna. Lo Stato, le
Regioni e gli Enti locali promuovono e sviluppano i servizi sociali-sanitari
e garantiscono la possibilità di accesso ai mezzi per il
controllo delle nascite, ai metodi contraccettivi ordinari ed
a quelli di emergenza in condizioni di efficacia."
Art. 2
Aggiungere all'articolo 2 il seguente comma:
"Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere garantiscono le prestazioni
di emergenza contraccettiva. I consultori ed i medici delle strutture
sanitarie non possono differire le prestazioni urgenti di tipo
contraccettivo, se non certi della loro effettiva prescrizione
in tempi utili e nelle modalità più efficaci"
Art. 3
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Per l'interruzione volontaria di gravidanza entro la 15ª
settimana compiuta,105° giorno di amenorrea o 90° percentile
ecografico, la donna si rivolge ad un consultorio pubblico istituito
ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975
numero 405, o a un medico di una struttura socio sanitaria o a
un medico di sua fiducia."
Art. 4
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Il consultorio, il medico della struttura socio-sanitaria,
e il medico di fiducia hanno il compito, qualora la donna lo richieda
e lo consenta, di esaminare con la donna e, qualora egli accetti,
con il padre le possibili soluzioni ai problemi proposti per aiutarla
a superare quelle cause che, se rimosse, potrebbero indurla a
non interrompere la gravidanza, prospettandole gli aiuti di cui
potrà con ragionevole certezza usufruire durante la gravidanza,
al momento del parto e successivamente per l'assistenza del nucleo
familiare. Il consultorio ed il medico di fiducia informano la
donna sulle procedure e sui metodi medici e chirurgici di interruzione
di gravidanza appropriati per il suo specifico caso e sulle strutture
esistenti ove potere praticare l'intervento per l'interruzione
della gravidanza, nonché sui mezzi per il controllo delle
nascite. Quando il medico riscontri l'esistenza di condizioni
tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente
alla donna un certificato attestante l'urgenza, con il quale la
donna può presentarsi presso una delle sedi autorizzate
ed iniziare subito l'intervento abortivo. Se non viene riscontrato
il caso di urgenza, al termine del colloquio e degli accertamenti
relativi all'esistenza della gravidanza, di fronte alla richiesta
di procedere all'aborto le rilascia copia di un documento, firmato
anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta
richiesta. Con questo documento la donna può presentarsi
presso una delle sedi autorizzate per programmare l'intervento
abortivo più indicato per l'epoca gestazionale ed i desideri
della donna, iniziando subito la procedura operativa medica o
chirurgica."
Il primo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"L'interruzione volontaria di gravidanza, dopo la 15ª
settimana, può essere praticata:"
Art. 5
All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
"c) quando siano accertate situazioni personali e sociali
che comportino gravi pericoli per lo stato di benessere sociale
della donna dal proseguimento della gravidanza per lei o per la
propria famiglia, non
superabili con ragionevole certezza dagli interventi sociali ed
economici di cui la donna potrà probabilmente usufruire."
Art. 6
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"La donna che ha ottenuto il documento per l'interruzione
di gravidanza può rivolgersi alle Aziende Ospedaliere ed
alle Aziende Sanitarie ove esista una divisione o un servizio
di Ostetricia e Ginecologia, di Ostetricia, o di Ginecologia,
o ad una delle altre sedi autorizzate, le quali sono tenute a
prendere subito in carico la donna, procedendo all'intervento
abortivo più appropriato, direttamente o mediante accordi
con altri enti. Le interruzioni di gravidanza eseguite con metodi
medici precoci o con metodi chirurgici precoci, possono essere
praticati, in parte o completamente, presso i consultori e le
strutture territoriali ambulatoriali delle Aziende Sanitaria e
delle Aziende Ospedaliere, qualora vi sia la possibilità
di fare riferimento a divisioni di Ostetricia e Ginecologia attive
24 ore per gli eventuali interventi di urgenza. Le interruzioni
di gravidanza fino alla 15ª settimana, o anche oltre la 15ª
settimana, possono essere praticate presso case di cura private
che ne facciano richiesta e siano provviste dei requisiti igienico
sanitari previsti dalla Regione. Le Aziende Ospedaliere, le Aziende
Sanitarie e le strutture private autorizzate, devono prendere
subito in carico la donna che a loro si rivolge, nel rispetto
della dignità e della riservatezza, e garantire il metodo
abortivo più indicato per l'epoca gestazionale nel minore
tempo utile, iniziando subito la procedura operativa medica o
chirurgica. La Regione stabilisce e aggiorna annualmente le tariffe
di riferimento per le varie tecniche di interruzione, di gravidanza
sulla base dei costi e gli onorari effettivamente riconosciuti
alle Aziende Ospedaliere e ad esse si fa riferimento per tutte
le procedure di pagamento e di rimborso. In qualsiasi momento,
anche quando gli atti medici o chirurgici finalizzati ad interrompere
la gravidanza siano già in atto, su richiesta della donna
si deve sospendere la procedura in corso garantendo l'assistenza."
Art. 7
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Lo Stato, in materia di interruzione volontaria della gravidanza,
riconosce lo possibilità di sollevare obiezione sulla base
di una norma opposta interiorizzata nella coscienza dell'obiettore,
ma garantisce l'esecuzione di un atto legittimo previsto a tutela
della salute collettiva e della donna. Lo Stato e le Regioni garantiscono
che sia lo stato di obiettore e sia quello di esecutore della
presente legge non comportino discriminazioni. Il personale sanitario
ed esercente le attività ausiliarie, che sollevi obiezione
di coscienza, non deve prendere parte alle procedure e alle attività
specificamente e necessariamente dirette a provocare l'interruzione
della gravidanza, ma è tenuto, nell'ordinaria attività
di servizio, a garantire l'assistenza durante e dopo l'induzione
e l'esecuzione dell'aborto. Il personale obiettore non può
comunque esimersi dall'intervento di assistenza quando vi sia
un pericolo imminente per la vita della donna o un grave rischio
per la sua integrità fisica e psichica. Le convinzioni
personali che determinano l'obiezione di coscienza non devono
pregiudicare in alcun modo, diretto o indiretto, la presa in cura
della donna o recarle danno nella tutela sanitaria della sua scelta.
L'obiezione di coscienza viene comunicata alla Regione tramite
il Direttore sanitario o il dirigente sanitariocompetente all'atto
dell'assunzione, della stipulazione di una convenzione o dell'abilitazione
ed è immediatamente efficace. Può essere comunicata
successivamente in qualunque momento e la sua efficacia inizia
dal mese successivo, come pure la sua revoca. La comunicazione
di obiezione è un atto pubblico e annualmente la Regione
pubblica l'elenco dei medici obiettori e dei medici non obiettori,
suddiviso per azienda, per presidio ospedaliero, e per divisione
o servizio di Ostetricia e Ginecologia, nonché per provincia
di attività per tutti i medici iscritti all'albo professionale.
Le Aziende
Sanitarie e le Aziende Ospedaliere aggiornano annualmente gli
elenchi dei propri medici esponendoli all'entrata degli ospedali,
dei poliambulatori, dei consultori e dei reparti di Ostetricia
e Ginecologia con indicata la eventuale condizione di obiettore.
Se chi ha sollevato obiezione di coscienza prende parte a procedure
abortive volontarie al di fuori dei casi previsti da questo articolo,
oltre alla revoca immediata, indipendentemente da ogni altra implicazione
penale e civile, viene sottoposto a procedimento disciplinare
presso la struttura sanitaria competente e/o l'ordine provinciale
con la previsione di una sospensione di almeno sei mesi."
Art. 8
L'articolo 10 è soppresso.
Art. 9
All'articolo 11 sostituire "medico provinciale" con
"alla Regione tramite il dirigente sanitario"
Art. 10
1. All'articolo 12 al secondo comma sostituire "diciotto
anni" con "sedici anni". Al terzo comma sostituire
"nei primi novanta giorni" con "fino alla 15ª
settimana compiuta". All'ultimo comma sostituire "dopo
i primi novanta giorni" con "dopo la 15ª settimana
compiuta" e "anche alla minore di 18 anni" con
"anche alla donna di età inferiore ai sedici anni".
Aggiungere al termine il seguente comma: "Le procedure previste
dagli articoli 4, 5 e 6 si applicano anche alle donne di età
inferiore a diciotto anni, ma superiore a sedici anni, indipendentemente
dall'assenso di chi esercita la patria potestà."
Art. 11
All'articolo 13 sostituire l'ultimo comma con "Il provvedimento
del giudice tutelare costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza
l'intervento e, se necessario, il ricovero."
Art. 12
All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:
"La partecipazione del medico all'applicazione della presente
legge non deve determinare alcuna esclusione dalle altre attività
ospedaliere, alcun pregiudizio alla propria crescita professionale
medica e chirurgica e deve essere considerata come titolo, al
pari delle altre attività, nelle valutazioni di carriera.
L'aggiornamento professionale sulle tematiche relative all'interruzione
volontaria di gravidanza deve essere previsto annualmente in modo
separato, specifico e aggiuntivo per il personale coinvolto"
Art. 13
All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:
"Le Regioni garantiscono l'aggiornamento professionale del
personale che esegue le interruzioni volontarie di gravidanza,
in modo specifico e aggiuntivo, vigilando che la partecipazione
alle attività previste per l'applicazione della presente
legge non costituisca in alcun modo un pregiudizio alla crescita
professionale medica e chirurgica e alla carriera."
Art. 14
All'articolo 19, al comma 4 sostituire "anni diciotto"
con "anni sedici"
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