Proposta di legge di iniziativa popolare:

"Modifica ed armonizzazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e per le adozioni. Possibilità per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l'affidamento e l'adozione. abbreviazione delle procedure relative"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

con il presente progetto di legge di iniziativa popolare Radicali italiani propone di liberalizzare le adozioni, semplificare il relativo procedimento, e consentire all'adottato di accedere alle informazioni che riguardano le sue origini una volta compiuti i diciotto anni.
La proposta mira, innanzitutto, ad uniformare i requisiti richiesti per l'affidamento e l'adozione. La legge vigente, infatti, prevede per i c.d. "single" la possibilità di ottenere l'affidamento di un minore, ma non anche quella di adottarlo, con conseguenti gravi disagi per entrambi. La riformulazione degli articoli 2 e 6 della legge 184/1983 che viene proposta in questa sede fa fronte a questo problema, consentendo anche a singole persone di ottenere l'adozione del minore.
Per quanto riguarda, in particolare, le adozioni, il nuovo testo di articolo 6 che viene proposto mira a porre la normativa italiana tra le più avanzate in materia, avendo come riferimenti la legislazione danese, olandese e statunitense. L'adozione viene svincolata dal concetto tradizionale di famiglia quale unione di due persone di sesso diverso che abbiano contratto matrimonio: si intende consentire l'adozione, oltre che ai singoli, anche a coppie di persone non sposate, ritenendo sufficiente nell'interesse del minore che il singolo o la coppia adottante siano in grado di assicurare all'adottando il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Per quanto concerne il procedimento, si propone di dimezzare i tempi entro i quali gli interessati devono ricevere risposta dal tribunale per i minorenni, laddove i termini a favore delle parti per la presentazione di istanze restano invariati.
Infine viene consentito all'adottato, previa autorizzazione del tribunale dei minorenni, l'accesso alle notizie riguardanti le sue origini e l'identità dei genitori biologici al compimento del diciottesimo anno di età, laddove il termine attuale è di venticinque anni.

ARTICOLI

Art. 1 (Modifiche alla legge n.184 del 1983)

1. All'art.2, comma 1, la parola "famiglia" è soppressa e sostituita dalle parole "coppia convivente in modo stabile e continuativo".
2. All'art. 2, comma 4, la parola "famiglia" è soppressa e sostituita dalle parole "coppia convivente in modo stabile e continuativo o ad una persona singola".
3. Il testo dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
"1. L'adozione è consentita a singoli o coppie conviventi in modo stabile e continuativo che risultino in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.
3. Il limite minimo di cui al comma 2 può essere derogato, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
4. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
5. Nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire , nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati".
4. All'art. 9, comma 2, le parole "famiglia affidataria" sono soppresse e sostituite dalle parole "affidatari come definiti dall'art. 2, comma 1 della legge n. 184/1983, come modificato dal comma 1 della presente legge".
5. All'art. 22, comma 1, il termine "coniugi" è soppresso e sostituito dalla parola "istanti".
6. All'art. 22, comma 5, la parola "coppie" è soppressa e sostituita da "coloro"; la parola "quella" è soppressa e sostituita dalle parole "il singolo o la coppia".
7. All'art. 22, comma 6, prima delle parole "alla coppia" sono inserite le parole "al singolo o".
8. All'art. 25, comma 1, le parole "sentiti i coniugi adottanti" sono soppresse e sostituite dalle parole "sentito il singolo o la coppia adottante"; all'ultimo capoverso, dopo le parole "nei confronti" si aggiungono le parole "del singolo o".
9 All'art. 25, comma 2, il termine "coniugi" è sostituito da "persone".
10. All'art. 25, comma 3, le parole "dei coniugi affidatari" sono soppresse e sostituite dalle parole "degli affidatari come definiti dall'art. 2, comma 1 della legge 184/1983, come modificato dal comma 1 della presente legge".
11. All'art. 25, comma 4, il termine "coniugi" è soppresso e sostituito dalle parole "componenti della coppia che ha richiesto l'adozione"; le parole "dell'altro coniuge" sono soppresse e sostituite dalle parole "del componente superstite".
12. All'art. 25, comma 5, le parole "interviene separazione tra i coniugi affidatari" sono soppresse e sostituite dalle parole "la coppia si separa"; le parole "il coniuge o i coniugi" sono soppresse e sostituite dalle parole "uno o entrambi i componenti della coppia che è venuta meno".
13. All'art. 25, comma 6, le parole "ai coniugi adottanti" sono soppresse e sostituite dalle parole "al singolo o alla coppia adottante".
14. All'art. 26, comma 3, il termine "sessanta" è sostituito da "trenta".
15. All'art. 27, le parole "degli adottanti, dei quali" sono soppresse e sostituite dalle parole "della persona singola o della coppia che ha ottenuto l'adozione, di cui".
16. All'art. 28, commi 1 e 4, le parole "i genitori adottivi" sono soppresse e sostituite dalle parole "il singolo o la coppia adottante".
17. All'art. 28, il testo del comma 5 è soppresso e sostituito dal seguente: "L'adottato, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza".
18. All'art. 28, comma 8, le parole "i genitori adottivi" sono soppresse e sostituite dalle parole "il singolo o la coppia adottante".
19. All'art. 29 bis, comma 3, la parola "quindici" è soppressa e sostituita dalla parola "sette".
20. All'art. 29 bis, comma 4, lettera c, le parole "degli aspiranti genitori adottivi" sono soppresse e sostituite dalle parole "del singolo o della coppia che hanno richiesto l'adozione".
21. All'art. 29, comma 5, le parole "quattro mesi" sono soppresse e sostituite dalle parole "quarantacinque giorni".
22. All'art. 30, comma 1, le parole "due mesi" sono soppresse e sostituire dalle parole "trenta giorni".
23. L'art. 31, comma 3, è modificato come segue: alla lettera d, le parole "agli aspiranti genitori adottivi" sono soppresse e sostituite dalle parole "al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione"; alla lettera f, le parole "ai futuri genitori adottivi" sono soppresse e sostituite dalle parole "al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione"; alla lettera h, le parole "i coniugi affidatari o i genitori adottivi" sono soppresse e sostituite dalle parole "il singolo o la coppia che ha ottenuto l'affidamento o l'adozione".
24. L'art. 35 è modificato come segue: al comma 4, le parole "ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori" sono soppresse e sostituite dalle parole "ai criteri stabiliti dalla presente legge"; le parole "nella nuova famiglia" sono soppresse e sostituite dalle parole "presso la persona singola o la coppia che ha richiesto l'adozione"; al comma 4, capoverso, le parole "nella famiglia" sono soppresse e sostituite dalle parole "presso la persona singola o la coppia"; al comma 6, le parole "nella famiglia adottiva" sono soppresse e sostituite dalle parole "presso la coppia o la persona singola che ha ottenuto l'adozione".
25. All'art. 37 comma 1, le parole "ai genitori adottivi" sono soppresse e sostituite dalle parole "al singolo o alla coppia adottante".
26. Art. 39, comma 2, le parole "dei coniugi interessati" sono soppresse e sostituite dalle parole "degli interessati".
27. All'art. 39 bis, comma 2, le parole "le coppie" sono soppresse e sostituite dalle parole "coloro che".
28. All'art. 39 ter, comma 1, lettera b, il termine "coniugi" è soppresso e sostituito dalle parole "il singolo o la coppia adottante".
29. All'art. 44, comma 3, dopo "comma 1" si aggiunge una virgola e vengono soppresse le parole "l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato".
30. All'art. 47, comma 2, le parole "uno dei coniugi" sono soppresse e sostituite dalle parole "un componente della coppia"; le parole "dell'altro coniuge" sono sostituite dalle parole "del componente superstite".
31. All'art. 48, comma 1, le parole "due coniugi" sono soppresse e sostituite dalle parole "una coppia".
32. All'art. 51, comma 1, dopo le parole "del suo coniuge" e prima delle parole "dei suoi discendenti" si aggiungono le parole "o del suo convivente".
33. All'art. 52, dopo "il coniuge" si aggiunge "o il convivente".
34. All'art. 79, comma 1, le parole "i coniugi" sono sostituite dalle parole "coloro che".

Art. 2 (modifiche al codice civile)


All'articolo 299 del codice civile è aggiunto il seguente ultimo comma:
"Se gli adottanti sono una coppia non coniugata, l'adottato acquista e trasmette il cognome di entrambi gli adottanti, salvo che questi ultimi dispongano che egli acquisti e trasmetta il cognome di uno solo di essi".