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Art.1 - Prestazione di servizi sessuali remunerati
L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati
tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla
presente legge, che abroga la legge 20 febbraio 1958, n. 75, gli
articoli da 531 a 536 del codice penale.
Art. 2 - Attività di prestazione dei servizi sessuali
remunerati
1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere
svolta in forma autonoma, dipendente o associata.
2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali
remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del
Codice Civile.
Art. 3 - Competenze dei Comuni
I Comuni predispongono aree attrezzate nelle quali l'attività
di prestazione di servizi sessuali remunerati si svolga in condizioni
di sicurezza e riservatezza.
Articolo 4- Reati
1. E' punito con una pena di reclusione tra i 2 e i 10 anni chiunque
con violenze, minacce, inganni, o abusando della propria autorità,
induca una persona a fornire servizi sessuali remunerati, o impedisca
alla stessa di abbandonare tale attività, o si appropri
indebitamente in tutto o in parte dei proventi derivanti da tale
attività.
2. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista
al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della
fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente
incapace di intendere e di volere.
3. La prostituzione minorile é punita conformemente all'articolo
600 bis del Codice Penale introdotto dalla legge 3 agosto 1998,
n. 269, sulle norme contro lo sfruttamento dei min
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