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Art. 1 - Istituzione del Registro delle unioni civili.
È istituito presso ogni Comune un Registro delle unioni
civili, nel quale persone dello stesso sesso o di sesso diverso
possono liberamente depositare un contratto con cui definiscono
profili della loro vita in comune.
Art. 2 - Aspetti successori e previdenziali del rapporto di unione
civile.
Per ciò che riguarda le successioni, la previdenza ed ogni
altro aspetto del rapporto, le parti possono attribuirsi reciprocamente
posizioni equivalenti a quella che la legge riconosce al coniuge.
Art. 3 - Matrimonio delle persone dello stesso sesso.
Le persone dello stesso sesso possono accedere all'istituto del
matrimonio con gli stessi diritti e doveri delle persone di sesso
diverso.
Art. 4 - Disposizioni applicabili.
Le norme civili, penali, amministrative, processuali e fiscali,
ivi compreso l'accesso all'istituto dell'adozione e dell'affidamento,
che riguardano il matrimonio, come pure quelle sulla sua celebrazione,
scioglimento - in particolare la legge 1/2/1970, n.898, disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio -, nonché i rapporti
fra le parti contraenti e le loro vicende, anche in materia di
successione, si applicano indistintamente al matrimonio contratto
da due persone di sesso uguale o diverso, senza discriminazione,
incluse le eventuali future modifiche che dovessero essere apportate
a tali disposizioni.
Art 5 - Modifiche al Codice Civile.
Il Codice civile é modificato come segue:
a) all'art 107, 1° paragrafo sono abrogate le parole: "la
dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in
marito e moglie" e sostituite con le parole: "la dichiarazione
che esse si vogliono unire in matrimonio".
b) All'art. 108, 1° paragrafo sono abrogate le parole: "La
dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito
e moglie" e sostituite dalle parole: "La dichiarazione
degli sposi di unirsi in matrimonio".
c) All'articolo 143, 1° paragrafo sono abrogate le parole:
"il marito e la moglie" e sono sostituite dalle parole:
"i coniugi".
Art 6 - Cognome.
Le parti contraenti mantengono ciascuna il proprio cognome, salvo
che, all'atto della celebrazione del matrimonio, stabiliscano
che una delle due parti, o entrambe, aggiungano al cognome dell'una
quello dell'altra. In tal caso si osservano in quanto applicabili
gli artt. 143 bis e 156 bis del Codice civile e l'art. 5 comma
2 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898
Art. 7 - Discriminazioni legate all'orientamento sessuale.
Le discriminazioni legate all'orientamento sessuale sono proibite
dall'ordinamento italiano alla stessa stregua di quelle legate
al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni
politiche, alle condizioni personali e sociali.
Art. 8 - Coordinamento tra ordinamento giuridico e presente legge.
Il Governo é delegato ad emanare entro e non oltre 9 mesi
dall'approvazione della presente legge uno o più decreti
legislativi al fine di coordinare le norme preesistenti dell'ordinamento
giuridico ai principi e alle disposizioni contenute nella presente
legge, con particolare riferimento:
a) Alle norme sullo stato civile;
b) Alle norme sul matrimonio tra coniugi di cui uno o entrambi
siano di nazionalità non italiana
c) Al riconoscimento degli effetti giuridici di norme di paesi
stranieri che hanno legalizzato o regolamentato il matrimonio
o le unioni tra persone dello stesso sesso;
d) Alle norme sull'adozione e l'affidamento;
e) Alle norme sulle successioni al fine di garantire i diritti
di eventuali figli naturali, legittimi, riconosciuti e adottati
in matrimoni precedenti o successivi da ciascuno dei coniugi del
matrimonio tra persone dello stesso sesso;
f) Alle norme sulla prevenzione e repressione delle discriminazioni
legate al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle
opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.
Art 9 - Iniziative internazionali.
Il Governo italiano é delegato ad adottare:
a) tutte le iniziative necessarie presso gli organi dell'Unione
europea affinché la normativa comunitaria e la normativa
di tutti i paesi dell'Unione prevedano la legalizzazione delle
unioni tra persone dello stesso sesso e il riconoscimento dei
diritti e dei doveri connessi, ed in particolare il mutuo riconoscimento
di tali unioni al fine di garantire l'attuazione piena della libera
circolazione delle persone sul territorio dell'Unione;
b) tutte le iniziative necessarie presso le organizzazioni o consessi
internazionali, come pure nello svolgimento delle relazioni bilaterali
o multilaterali, affinché cessino le eventuali discriminazioni
legate all'orientamento sessuale, ivi compreso il non riconoscimento
delle unioni delle persone dello stesso sesso.
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