ARTICOLI
Art. 1.
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di seguito denominato <<testo unico>>, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo:
<< Il Comitato si avvale dell'apporto della Consulta degli
esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze di cui
all'art. 132 del testo unico.>>;
b) alla lettera c) del comma 8, dopo la parola <<metadone>>
sono aggiunte le parole <<negli istituti di prevenzione
e pena>>.
c) nel comma 8 è aggiunta la seguente lettera:
<< i) sull'attuazione del trasferimento al Servizio sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione
penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza
ai detenuti tossicodipendenti, ai sensi del comma 1 dell'art.
8 del D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230.>>.
d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
<< 11. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dall'Osservatorio
sono pubblici, disponibili su Internet ed allegati alla Relazione
al Parlamento di cui all'art. 131 del testo unico.>>.
e) sono abrogati i commi 16, 17 e 18.
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
<< h) promuove, di concerto con il Ministro del Welfare
e con le Regioni, gli interventi finalizzati alla riduzione dei
danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti
e psicotrope di cui all'art. 133 del testo unico; in particolare,
promuove la creazione a Milano, Roma e Napoli di centri medici
per la somministrazione controllata di eroina; l'attività
di tali centri è regolata da apposito regolamento emanato
con decreto ministeriale.>>;
b) è aggiunta la seguente lettera:
<< i) sovrintende all'integrazione e al coordinamento del
testo unico con la L. 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro
in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati".>>.
Art. 3.
1. Nell'art. 3 del testo unico è aggiunto il seguente
comma:
<< 4. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dal
Servizio centrale sono pubblici, disponibili su Internet ed allegati
alla Relazione al Parlamento di cui all'art. 131 del testo unico.>>.
Art. 4.
1. Nell'art. 15 del testo unico è aggiunto il seguente
comma:
<< 3. I dati di cui al comma 1 sono pubblici e disponibili
su Internet.>>.
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 17 del testo unico è inserito il seguente:
<< Art. 17-bis (Regime speciale di autorizzazione per le
sostanze di cui alla Tabella II del Testo Unico - Impiego terapeutico).
1. In deroga a quanto previsto dal dispositivo del presente testo
unico, è previsto un regime di autorizzazione speciale
per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego,
il commercio, il controllo sui cicli di produzione, il controllo
sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione,
l'importazione, l'esportazione ed il transito delle piante di
canapa indiana e delle sostanze incluse nella tabella II di cui
all'articolo 14. In particolare, la coltivazione di canapa indiana
per consumo personale è sottoposta a semplice notifica
alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza. Le disposizioni
attuative il regime di autorizzazione speciale sono approvate
con apposito regolamento emanato, con proprio decreto, dal Presidente
del Consiglio dei ministri.
2. Con decreto del Ministro della salute è regolamentato
l'impiego terapeutico delle sostanze incluse nella tabella II
di cui all'articolo 14.
3. Chiunque coltivi, produca, fabbrichi, impieghi, commerci, controlli
cicli di produzione e materie prime, custodisca, distribuisca,
importi, esporti, organizzi il transito delle sostanze incluse
nella tabella II di cui all'articolo 14 senza ottemperare alle
disposizioni previste dai commi 1 o 2 del presente articolo è
soggetto alle sanzioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo
73 del testo unico.>>.
Art. 6.
1. Il comma 2 dell'articolo 19 del testo unico è sostituito
dal seguente:
<< 2. Le autorizzazioni e concessioni previste negli articoli
17 e 17-bis possono essere accordate soltanto ad enti o imprese
il cui titolare, o legale rappresentante se trattasi di società,
non sia stato condannato, con sentenza anche non definitiva, per
uno dei reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale,
nonché 73 e 74 del presente testo unico, ovvero nei cui
confronti non sia stata disposta, con provvedimento anche non
definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Gli stessi requisiti
negativi deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.>>.
Art. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico, sono soppresse
le parole: <<di piante di canapa indiana,>> e <<,
II>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al
comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, ai commi
1 e 4 dell'articolo 38, al comma 1 dell'articolo 41, al comma
1 dell'articolo 42, ai commi 1, 4 e 5 dell'art. 43, ai commi 1
e 2 dell'art. 45, al comma 9 dell'art. 50, ai commi 1 e 2 dell'art.
54, ai commi 1, 2-bis, 2-quater dell'articolo 60, al comma 1 dell'articolo
61, al comma 1 dell'art. 62, al comma 1 dell'art. 63, al comma
1 dell'articolo 65, al comma 1 dell'art. 66 e al comma 1 dell'articolo
123 del testo unico è soppressa la cifra <<II>>.
1. Al comma 3 dell'art. 54 sono soppresse le parole: <<per
la resina di canape>>, <<per la canapa indiana,>>.
2. Al comma 4 dell'articolo 73, ai commi 1 e 2 dell'articolo 75,
al comma 1 dell'articolo 79, al comma 4 dell'art. 82, le parole:
<<nelle Tabelle II e IV previste>> sono sostituite
dalle seguenti: <<nella Tabella IV prevista>>.
Art. 8.
1. Al comma 1-bis dell'art. 41 del testo unico, le parole <<,
ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza
da oppiacei.>> sono sostituite dalle parole << e nel
trattamento domiciliare di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza
da oppiacei.>>.
2. I commi 2 e 4 dell'art. 42 del testo unico sono abrogati..
3. All'art. 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole <<, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,>>
sono sostituite dalla parole << e di pazienti affetti da
stati di tossicodipendenza da oppiacei >>;
b) al comma 5-ter, le parole <<, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,>>
sono sostituite dalla parole << e di pazienti affetti da
stati di tossicodipendenza da oppiacei. >>.
4. Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico è aggiunto
il seguente periodo:
<< Rispetto alle sostanze e preparazioni di cui alla tabella
II dell'articolo 14, per persona minore s'intende persona minore
di 16 anni.>>.
Art. 9.
1. L'art. 64, 75 e 83 del testo unico sono abrogati.
Art.10.
1. Al comma 1 dell'art. 72 del testo unico, sono soppresse le
parole: <<debitamente prescritti secondo le necessità
di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del
soggetto.>>.
Art. 11.
1. Al comma 3 dell'art. 96 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) sono abrogate le parole << ed in collaborazione con i
servizi sanitari interni dei medesimi istituti>>;
b) dopo la parola <<alcoolisti>>, sono aggiunte le
parole <<, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 22
giugno 1999, n. 230>>.
Art. 12.
1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole <<Ministero della pubblica istruzione>>
sono aggiunte le parole <<, di concerto con il Ministero
della salute e con il Ministero del Welfare,>>;
b) dopo le parole <<sostanze stupefacenti o psicotrope,>>
sono aggiunte le parole <<dall'abuso di farmaci,>>.
Art. 13.
1. Al comma 5 dell'articolo 105 del testo unico, le parole <<,
nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme,>>
sono sostituite dalle parole <<, dall'alcoolismo, dal tabagismo,
dall'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità
del fenomeno criminale del narcotraffico,>>.
Art. 14.
1. Al comma 3 dell'articolo 106 del testo unico, dopo le parole
<<prevenzione delle tossicodipendenze,>> sono aggiunte
le parole <<dell'alcoolismo, del tabagismo, dell'abuso di
farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del
fenomeno criminale del narcotraffico,>>.
Art. 15.
1. Al comma 2 dell'articolo 107 del testo unico, le parole <<sul
fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.>>
sono sostituite dalle parole <<sull'ampiezza e sulla gravità
del fenomeno criminale del narcotraffico.>>.
Art. 16.
1. All'articolo 113 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: <<Le funzioni
di prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
nonché di indirizzo per la cura ed il reinserimento sociale
dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope
e da alcool, sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo
unico e della L. 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia
di alcol e di problemi alcolcorrelati).>>;
b) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3-bis. Presso ogni regione o provincia autonoma è
istituita una commissione regionale sulle tossicodipendenze, con
compiti di consulenza e di supporto alle attività di competenza
delle regioni, delle unità sanitarie locali e dei comuni
in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze
e delle alcooldipendenze. I componenti della commissione regionale
sulle tossicodipendenze sono scelti tra i funzionari degli assessorati
competenti per materia, tra gli esperti nei diversi settori coinvolti,
tra i rappresentanti delle maggiori cooperative sociali e delle
associazioni di volontariato operanti nella regione, tra i rappresentanti
delle associazioni di auto-aiuto e di difesa dei cittadini tossicodipendenti.>>.
Art. 17.
1. Il comma 2 dell'articolo 114 è abrogato.
Art. 18.
1. Al comma 2 dell'articolo 116 del testo unico sono apportate
le seguenti modificazioni:
A) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate
al tipo di attività prescelta, secondo gli standards previsti
con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 febbraio
1999, n. 45;>>;
B) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<< c) personale sufficiente ed adeguato allo svolgimento
delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale
delle persone tossicodipendenti, secondo gli organici ed i profili
professionali previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art.
4 della L. 18 febbraio 1999, n. 45.>>.
Art.19.
1. All'articolo 120 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti
o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi pubblici
per le tossicodipendenze operanti sul territorio nazionale, ovvero
al proprio medico di fiducia, di essere sottoposto ad accertamenti
diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.>>;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
<< 5. Con proprio decreto il Ministro della salute detta
norme per la rilevazione statistica dei casi di tossicodipendenza
in cura presso singoli medici o strutture socio-sanitarie diverse
dai servizi per le tossicodipendenze (SERT), al fine di conoscere
il numero dei casi seguiti, i programmi terapeutici e socio-riabilitativi
adottati, le modalità di somministrazione di sostanze sostitutive,
l'esito dei progetti e delle terapie. I dati possono essere raccolti
in forma anonima su richiesta dell'interessato, utilizzando le
schede sanitarie di cui al comma 8, e devono essere inviati alla
unità sanitaria locale e alla regione territorialmente
competente per l'attività del medico o della struttura
sanitaria.>>;
c) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
<< 9-bis. E' fatta sempre salva la possibilità da
parte della persona tossicodipendente di interrompere il programma
individuale di cura e riabilitazione, anche se condotto presso
un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e di cambiare medico
curante, servizio per le tossicodipendenze o ente ausiliario di
riferimento, senza limitazione di competenza territoriale.>>.
Art. 20.
1. All'articolo 121, sono abrogate le parole: <<o il prefetto
nel corso del procedimento>> e <<, nell'ipotesi di
cui al comma 2,>>.
Art. 21.
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 122 del testo
unico, sono soppresse le parole: <<, in casi di riconosciuta
necessità ed urgenza,>>.
Art. 22.
1. Al comma 2 dell'articolo 124 del testo unico, sono aggiunti
i seguenti due periodi:
<< Per i periodi di assenza dal lavoro per cura o riabilitazione
dello stato di tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura
pubblica che in struttura privata di ente ausiliario, sono accreditati,
dagli enti competenti, a domanda dell'interessato, contributi
figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che attesta
il periodo di copertura deve essere sottoscritto dal responsabile
del programma terapeutico o socio-riabilitativo di cui all'articolo
120.>>.
Art. 23.
1. All'articolo 127 del testo unico, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: <<Gli
enti ausiliari e le associazioni di volontariato che a qualsiasi
titolo presentano al Dipartimento per gli affari sociali, alle
regioni, alle province, alle unità sanitarie locali e ai
comuni richiesta di finanziamento per progetti di prevenzione,
cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza devono
corredare le domande con i seguenti documenti: nome, cognome e
dati anagrafici completi del responsabile legale dell'associazione
e del responsabile del progetto; relazione analitica sugli obiettivi,
sui tempi di realizzazione, sulle metodologie di intervento, sulle
risorse disponibili e su quelle da recuperare, sul personale volontario
e non volontario a disposizione e sulla sua preparazione specifica
nel settore di intervento; bilancio di previsione del progetto,
con l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento; bilancio
consuntivo dell'associazione per l'anno precedente e bilancio
preventivo dell'associazione per l'anno corrente, redatti secondo
un modello approvato con decreto del Ministro del Welfare per
i progetti finanziati dal Governo o da altri organismi nazionali,
e con decreto del presidente della giunta regionale per i progetti
finanziati da regioni, province, comuni, unità sanitarie
locali ed altri enti locali. Gli enti destinatari delle suddette
domande possono, con apposito regolamento, richiedere la presentazione
di ulteriore documentazione.>>;
b) al comma 4 sono soppresse le parole: <<, con particolare
riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali
siano utilizzati i farmaci sostitutivi>>;
c) al comma 4 è aggiunto il seguente secondo periodo: <<Nell'esame
dei progetti è criterio di priorità quello della
realizzazione di interventi volti alla riduzione dei danni sociali
e sanitari derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
ai sensi dell'articolo 133 .>>;
d) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola <<prevenzione>>
sono aggiunte le parole <<e di incentivazione degli interventi
di cui all'articolo 133>>; sono abrogate le parole <<sul
territorio nazionale>>;
e) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole <<riduzione
del danno>> sono aggiunte le parole <<di cui all'art.
133>>; sono abrogate le parole <<purché finalizzati
al recupero psico-fisico della persona>>;
f) il comma 8 è abrogato.
Art. 24.
1. Al comma 3 dell'articolo 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono abrogate le parole <<di cui all'art. 132 e, in ogni
caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento
al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.>>;
b) dopo le parole <<Osservatorio permanente>> sono
aggiunte le parole <<di cui all'art. 1.>>.
Art. 25.
1. Al comma 2 dell'articolo 132 del testo unico, dopo le parole
<<comprovata professionalità>> sono aggiunte
le parole <<, rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto
e delle associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti>>.
Art. 26.
1. L'articolo 133 del testo unico è sostituito dal seguente:
<<Articolo 133. - (Interventi finalizzati alla riduzione
dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze
stupefacenti o psicotrope illegali o legali).
1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero del Welfare,
promuove iniziative volte alla riduzione dei danni sociali e sanitari
derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali
o legali, con particolare riferimento alle persone che consumano
sostanze tra quelle comprese nella tabella I di cui all'articolo
14.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra l'altro, garantire:
la creazione di pronta accoglienza per consumatori di sostanze
stupefacenti o psicotrope senza fissa dimora, mediante piccole
strutture che diano residenza, informazione, assistenza sociale
e sanitaria, distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per
le esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati; la creazione
di "unità di strada" per il contatto dei tossicodipendenti
sommersi; la creazione di "unità di strada" per
l'analisi legale delle droghe sintetiche davanti a discoteche
e luoghi di ritrovo dei consumatori; la creazione di "narcosalas";
la somministrazione controllata di eroina a cittadini tossicodipendenti,
secondo programmi sperimentali con modalità stabilite dalle
regioni, in deroga al regime autorizzativo previsto dal presente
testo unico e fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, introdotta dall'articolo
2 della presente legge; la realizzazione di programmi di prevenzione
e informazione delle malattie a trasmissione sessuale o endovenosa,
con particolare riferimento all'infezione da HIV, anche attraverso
iniziative per la diffusione di preservativi e l'uso non promiscuo
di siringhe.
3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo
concorre personale sanitario e socio-assistenziale, adeguatamente
formato secondo programmi previsti e realizzati dalle regioni
in accordo con le unità sanitarie locali ed i servizi sociali
gestiti in forma diretta dai comuni.
4. Il Ministero della salute e le regioni possono realizzare gli
interventi di cui al presente articolo anche avvalendosi di enti
ausiliari, organizzazioni di volontariato, associazioni di auto-aiuto,
associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti, la cui
preparazione ed esperienza nel settore sia specifica e comprovata.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo,
oltre ai fondi di cui all'articolo 127, è stanziato un
fondo straordinario per gli anni 2003, 2004 e 2005 determinato
in lire 100 miliardi annui.
6. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare le
conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 27.
1. L'articolo 134 del testo unico è sostituito dal seguente:
<< Articolo 134. (Regolamentazione del lavoro degli ospiti
di strutture di cura e riabilitazione)
1. Il Ministro del Welfare è delegato ad adottare un apposito
decreto per la regolamentazione del lavoro degli ospiti di comunità
e strutture per la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza
gestite da enti pubblici, privati o da enti ausiliari, con particolare
riferimento alla corresponsione di un'adeguata remunerazione,
comprensiva dei contributi previdenziali, per le attività
fonte di reddito per gli enti medesimi.>>.
Art. 28.
1. L'articolo 135 del testo unico è sostituito dal seguente:
<< Articolo 135. (Visite di controllo dei parlamentari e
dei consiglieri regionali)
1. I deputati ed i senatori della Repubblica, i Ministri della
Repubblica, i consiglieri regionali ed i consiglieri provinciali
delle province autonome, gli Assessori regionali e gli Assessori
provinciali delle province autonome, nell'ambito territoriale
di propria competenza, hanno libero accesso alle strutture di
cura e riabilitazione iscritte negli albi di cui all'art. 116,
per la verifica delle condizioni di attività e del rispetto
della normativa nazionale e regionale di riferimento.
2. Nello svolgimento delle loro competenze i soggetti di cui al
comma 1 sono comunque tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza
su fatti o notizie che riguardano singole persone.>>.
Art. 29.
1. All'art. 187 del D.Lgs. 20 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto
l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facoltà
di effettuare l'accertamento dello stato di alterazione fisica
e psichica in atto del conducente, con le modalità stabilite
con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'interno e dei lavori pubblici. Qualora dall'accertamento
risulti uno stato di alterazione fisica e psichica in atto, il
conducente è soggetto alle sanzioni di cui al comma 2 dell'art.
186.>>;
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art.
186.>>;
d) è aggiunto il seguente comma:
<< 6. L'art. 380 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 è
abrogato.>>.
Art. 30.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro del Welfare, è adottato il testo
coordinato del testo unico e delle norme di modifica ed integrazione
al testo stesso contenute nella presente legge.
Art. 31.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri emana il regolamento
di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto
dall'articolo 5 della presente legge, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della medesima.
2. Il Ministro della salute emana il decreto di cui alla lettera
h) dell'articolo 2 del testo unico, introdotto dall'articolo 2
della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della medesima.
3. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al comma 2
dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'art. 5 della
presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della medesima.
4. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al comma 4-bis
dell'articolo 120 del testo unico, introdotto dall'articolo 19
della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della medesima.
5. La costituzione o ricostituzione di commissioni statali o regionali,
ai sensi della presente legge, avviene entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della medesima.
6. Il Ministro del Welfare e i presidenti delle giunte regionali
emanano i decreti di cui al comma 3 dell'art. 127 del testo unico,
introdotto dall'articolo 23 della presente legge, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
7. Il Ministro del Welfare emana il decreto di cui all'art. 134
del testo unico, introdotto dall'art. 27 della presente legge,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
8. Il Ministro della salute emana il decreto di cui all'art. 29
della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della medesima.
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