Proposta di legge d'iniziativa popolare:

"Riforma del testo unico sugli stupefacenti: legalizzazione dei derivati della cannabis, somministrazione controllata di eroina, uso terapeutico della marijuana"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

in questa proposta di legge si è cercato di riassumere molte delle proposte di riforma che i radicali hanno avanzato, dal 1965 ad oggi, nei confronti del regime proibizionista vigente rispetto ad alcune sostanze stupefacenti. Eccone un elenco succinto: separazione del mercato della cannabis e derivati da quello delle altre droghe, mediante un regime di autorizzazione speciale rispetto al complesso delle attività economiche inerenti tale mercato (art. 5), pur demandando al governo la regolamentazione di tale regime, la nostra proposta fissa un paletto significativo: la produzione di cannabis e derivati per autoconsumo è soggetta unicamente alla notifica all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. E' così ribaltato lo stato delle cose attuale, basato sull'assunto <<si fa, ma non si dice>>:
La coltivazione, lo smercio ed il consumo di cannabis e derivati sono un fenomeno di massa che interessa milioni di cittadini italiani, sostanzialmente tollerato dalle autorità, che sporadicamente intervengono a caso, secondo modalità che ricordano molto l'istituto militare della "decimazione": un consumatore su 10 (in realtà, uno su 100) viene colpito con la segnalazione al Prefetto, con il ritiro della patente, con l'invio al SERT per effettuare trattamenti inesistenti.
I radicali propongono:
- l'abolizione di un sistema intollerabile nella sua ipocrisia ed inefficacia, abolendo anche le sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del testo unico e le norme del Codice della Strada (art. 29) che sono utilizzate non per colpire, giustamente, chi guida in stato di alterazione ma, soprattutto, chi ha fumato in passato cannabis e derivati (i controlli delle urine non provano uno stato di tossicodipendenza attuale);
- l'istituzione di programmi di somministrazione controllata di eroina ai cittadini tossicodipendenti, all'interno delle politiche di riduzione del danno (art. 2 e 26). Tali programmi sono parte integrante delle politiche sulle tossicodipendenze del governo svizzero, dopo aver superato positivamente la fase
della sperimentazione ed essere stati avallati dai cittadini grazie a due referendum.
La proposta di legge incarica il Ministro della salute di promuovere tali programmi nelle tre maggiori città italiane e crea le condizioni giuridiche affinché ciascuna Regione possa istituirli a sua volta.
Ad essere incentivato, anche con adeguati stanziamenti finanziari, è tutto il complesso degli interventi di riduzione del danno, fra cui l'istituzione di "narcosalas" che permettano ai consumatori di "eroina di strada" di assumerla, almeno, in condizioni igienico-sanitarie accettabili e la creazione di "unità mobili" per l'analisi legale delle droghe sintetiche, al fine di tutelare in qualche modo le migliaia di consumatori di tali sostanze dalle speculazioni degli spacciatori.
La proposta radicale tende, infine, a far emergere a tutti i livelli (centrale, regionale, locale) la presenza e l'attività dei gruppi di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei tossicodipendenti attraverso:
- l'allargamento della legge "Veronesi" sulla terapia del dolore anche al campo della cura delle tossicodipendenze e snellimento delle procedure burocratiche (art. 8).
- l'abrogazione delle disposizioni tendenti a restringere l'utilizzo dei trattamenti metadonici e contestuale tentativo di incrementarne la praticabilità, soprattutto all'interno degli istituti di prevenzione e pena.
Da sottolineare, infine, i seguenti punti della proposta di legge: massima pubblicizzazione dei dati elaborati dalle amministrazioni in materia tramite lo strumento informatico; controlli sull'organizzazione e sull'attività delle comunità terapeutiche per evitare eventuali situazioni di sfruttamento degli ospiti; sfrondamento dal testo unico di quelle norme ormai superate con contestuale richiesta al governo di un nuovo testo coordinato.

ARTICOLI

Art. 1.

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato <<testo unico>>, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo:
<< Il Comitato si avvale dell'apporto della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze di cui all'art. 132 del testo unico.>>;

b) alla lettera c) del comma 8, dopo la parola <<metadone>> sono aggiunte le parole <<negli istituti di prevenzione e pena>>.

c) nel comma 8 è aggiunta la seguente lettera:
<< i) sull'attuazione del trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230.>>.

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
<< 11. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dall'Osservatorio sono pubblici, disponibili su Internet ed allegati alla Relazione al Parlamento di cui all'art. 131 del testo unico.>>.

e) sono abrogati i commi 16, 17 e 18.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
<< h) promuove, di concerto con il Ministro del Welfare e con le Regioni, gli interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'art. 133 del testo unico; in particolare, promuove la creazione a Milano, Roma e Napoli di centri medici per la somministrazione controllata di eroina; l'attività di tali centri è regolata da apposito regolamento emanato con decreto ministeriale.>>;
b) è aggiunta la seguente lettera:
<< i) sovrintende all'integrazione e al coordinamento del testo unico con la L. 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati".>>.

Art. 3.

1. Nell'art. 3 del testo unico è aggiunto il seguente comma:
<< 4. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dal Servizio centrale sono pubblici, disponibili su Internet ed allegati alla Relazione al Parlamento di cui all'art. 131 del testo unico.>>.

Art. 4.

1. Nell'art. 15 del testo unico è aggiunto il seguente comma:
<< 3. I dati di cui al comma 1 sono pubblici e disponibili su Internet.>>.

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico è inserito il seguente:
<< Art. 17-bis (Regime speciale di autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella II del Testo Unico - Impiego terapeutico).
1. In deroga a quanto previsto dal dispositivo del presente testo unico, è previsto un regime di autorizzazione speciale per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli di produzione, il controllo sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione ed il transito delle piante di canapa indiana e delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14. In particolare, la coltivazione di canapa indiana per consumo personale è sottoposta a semplice notifica alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza. Le disposizioni attuative il regime di autorizzazione speciale sono approvate con apposito regolamento emanato, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Con decreto del Ministro della salute è regolamentato l'impiego terapeutico delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14.
3. Chiunque coltivi, produca, fabbrichi, impieghi, commerci, controlli cicli di produzione e materie prime, custodisca, distribuisca, importi, esporti, organizzi il transito delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14 senza ottemperare alle disposizioni previste dai commi 1 o 2 del presente articolo è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 73 del testo unico.>>.

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:
<< 2. Le autorizzazioni e concessioni previste negli articoli 17 e 17-bis possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare, o legale rappresentante se trattasi di società, non sia stato condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, nonché 73 e 74 del presente testo unico, ovvero nei cui confronti non sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Gli stessi requisiti negativi deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.>>.

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico, sono soppresse le parole: <<di piante di canapa indiana,>> e <<, II>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, ai commi 1 e 4 dell'articolo 38, al comma 1 dell'articolo 41, al comma 1 dell'articolo 42, ai commi 1, 4 e 5 dell'art. 43, ai commi 1 e 2 dell'art. 45, al comma 9 dell'art. 50, ai commi 1 e 2 dell'art. 54, ai commi 1, 2-bis, 2-quater dell'articolo 60, al comma 1 dell'articolo 61, al comma 1 dell'art. 62, al comma 1 dell'art. 63, al comma 1 dell'articolo 65, al comma 1 dell'art. 66 e al comma 1 dell'articolo 123 del testo unico è soppressa la cifra <<II>>.
1. Al comma 3 dell'art. 54 sono soppresse le parole: <<per la resina di canape>>, <<per la canapa indiana,>>.
2. Al comma 4 dell'articolo 73, ai commi 1 e 2 dell'articolo 75, al comma 1 dell'articolo 79, al comma 4 dell'art. 82, le parole: <<nelle Tabelle II e IV previste>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella Tabella IV prevista>>.
Art. 8.

1. Al comma 1-bis dell'art. 41 del testo unico, le parole <<, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.>> sono sostituite dalle parole << e nel trattamento domiciliare di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei.>>.
2. I commi 2 e 4 dell'art. 42 del testo unico sono abrogati..
3. All'art. 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole <<, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,>> sono sostituite dalla parole << e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei >>;
b) al comma 5-ter, le parole <<, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,>> sono sostituite dalla parole << e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei. >>.
4. Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico è aggiunto il seguente periodo:
<< Rispetto alle sostanze e preparazioni di cui alla tabella II dell'articolo 14, per persona minore s'intende persona minore di 16 anni.>>.

Art. 9.

1. L'art. 64, 75 e 83 del testo unico sono abrogati.

Art.10.

1. Al comma 1 dell'art. 72 del testo unico, sono soppresse le parole: <<debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.>>.

Art. 11.

1. Al comma 3 dell'art. 96 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono abrogate le parole << ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti>>;
b) dopo la parola <<alcoolisti>>, sono aggiunte le parole <<, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230>>.

Art. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole <<Ministero della pubblica istruzione>> sono aggiunte le parole <<, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero del Welfare,>>;
b) dopo le parole <<sostanze stupefacenti o psicotrope,>> sono aggiunte le parole <<dall'abuso di farmaci,>>.

Art. 13.

1. Al comma 5 dell'articolo 105 del testo unico, le parole <<, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme,>> sono sostituite dalle parole <<, dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,>>.


Art. 14.

1. Al comma 3 dell'articolo 106 del testo unico, dopo le parole <<prevenzione delle tossicodipendenze,>> sono aggiunte le parole <<dell'alcoolismo, del tabagismo, dell'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,>>.

Art. 15.

1. Al comma 2 dell'articolo 107 del testo unico, le parole <<sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.>> sono sostituite dalle parole <<sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico.>>.

Art. 16.

1. All'articolo 113 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: <<Le funzioni di prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di indirizzo per la cura ed il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico e della L. 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati).>>;
b) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3-bis. Presso ogni regione o provincia autonoma è istituita una commissione regionale sulle tossicodipendenze, con compiti di consulenza e di supporto alle attività di competenza delle regioni, delle unità sanitarie locali e dei comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze. I componenti della commissione regionale sulle tossicodipendenze sono scelti tra i funzionari degli assessorati competenti per materia, tra gli esperti nei diversi settori coinvolti, tra i rappresentanti delle maggiori cooperative sociali e delle associazioni di volontariato operanti nella regione, tra i rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e di difesa dei cittadini tossicodipendenti.>>.

Art. 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 114 è abrogato.

Art. 18.

1. Al comma 2 dell'articolo 116 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
A) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta, secondo gli standards previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 febbraio 1999, n. 45;>>;
B) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<< c) personale sufficiente ed adeguato allo svolgimento delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti, secondo gli organici ed i profili professionali previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 febbraio 1999, n. 45.>>.

Art.19.

1. All'articolo 120 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio nazionale, ovvero al proprio medico di fiducia, di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.>>;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
<< 5. Con proprio decreto il Ministro della salute detta norme per la rilevazione statistica dei casi di tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture socio-sanitarie diverse dai servizi per le tossicodipendenze (SERT), al fine di conoscere il numero dei casi seguiti, i programmi terapeutici e socio-riabilitativi adottati, le modalità di somministrazione di sostanze sostitutive, l'esito dei progetti e delle terapie. I dati possono essere raccolti in forma anonima su richiesta dell'interessato, utilizzando le schede sanitarie di cui al comma 8, e devono essere inviati alla unità sanitaria locale e alla regione territorialmente competente per l'attività del medico o della struttura sanitaria.>>;
c) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
<< 9-bis. E' fatta sempre salva la possibilità da parte della persona tossicodipendente di interrompere il programma individuale di cura e riabilitazione, anche se condotto presso un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e di cambiare medico curante, servizio per le tossicodipendenze o ente ausiliario di riferimento, senza limitazione di competenza territoriale.>>.

Art. 20.

1. All'articolo 121, sono abrogate le parole: <<o il prefetto nel corso del procedimento>> e <<, nell'ipotesi di cui al comma 2,>>.

Art. 21.

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 122 del testo unico, sono soppresse le parole: <<, in casi di riconosciuta necessità ed urgenza,>>.

Art. 22.

1. Al comma 2 dell'articolo 124 del testo unico, sono aggiunti i seguenti due periodi:
<< Per i periodi di assenza dal lavoro per cura o riabilitazione dello stato di tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura pubblica che in struttura privata di ente ausiliario, sono accreditati, dagli enti competenti, a domanda dell'interessato, contributi figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che attesta il periodo di copertura deve essere sottoscritto dal responsabile del programma terapeutico o socio-riabilitativo di cui all'articolo 120.>>.

Art. 23.

1. All'articolo 127 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: <<Gli enti ausiliari e le associazioni di volontariato che a qualsiasi titolo presentano al Dipartimento per gli affari sociali, alle regioni, alle province, alle unità sanitarie locali e ai comuni richiesta di finanziamento per progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza devono corredare le domande con i seguenti documenti: nome, cognome e dati anagrafici completi del responsabile legale dell'associazione e del responsabile del progetto; relazione analitica sugli obiettivi, sui tempi di realizzazione, sulle metodologie di intervento, sulle risorse disponibili e su quelle da recuperare, sul personale volontario e non volontario a disposizione e sulla sua preparazione specifica nel settore di intervento; bilancio di previsione del progetto, con l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento; bilancio consuntivo dell'associazione per l'anno precedente e bilancio preventivo dell'associazione per l'anno corrente, redatti secondo un modello approvato con decreto del Ministro del Welfare per i progetti finanziati dal Governo o da altri organismi nazionali, e con decreto del presidente della giunta regionale per i progetti finanziati da regioni, province, comuni, unità sanitarie locali ed altri enti locali. Gli enti destinatari delle suddette domande possono, con apposito regolamento, richiedere la presentazione di ulteriore documentazione.>>;
b) al comma 4 sono soppresse le parole: <<, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi>>;
c) al comma 4 è aggiunto il seguente secondo periodo: <<Nell'esame dei progetti è criterio di priorità quello della realizzazione di interventi volti alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 133 .>>;
d) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola <<prevenzione>> sono aggiunte le parole <<e di incentivazione degli interventi di cui all'articolo 133>>; sono abrogate le parole <<sul territorio nazionale>>;
e) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole <<riduzione del danno>> sono aggiunte le parole <<di cui all'art. 133>>; sono abrogate le parole <<purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona>>;
f) il comma 8 è abrogato.

Art. 24.

1. Al comma 3 dell'articolo 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono abrogate le parole <<di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.>>;
b) dopo le parole <<Osservatorio permanente>> sono aggiunte le parole <<di cui all'art. 1.>>.

Art. 25.

1. Al comma 2 dell'articolo 132 del testo unico, dopo le parole <<comprovata professionalità>> sono aggiunte le parole <<, rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti>>.

Art. 26.

1. L'articolo 133 del testo unico è sostituito dal seguente:
<<Articolo 133. - (Interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali).
1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero del Welfare, promuove iniziative volte alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali, con particolare riferimento alle persone che consumano sostanze tra quelle comprese nella tabella I di cui all'articolo 14.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra l'altro, garantire: la creazione di pronta accoglienza per consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa dimora, mediante piccole strutture che diano residenza, informazione, assistenza sociale e sanitaria, distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per le esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati; la creazione di "unità di strada" per il contatto dei tossicodipendenti sommersi; la creazione di "unità di strada" per l'analisi legale delle droghe sintetiche davanti a discoteche e luoghi di ritrovo dei consumatori; la creazione di "narcosalas"; la somministrazione controllata di eroina a cittadini tossicodipendenti, secondo programmi sperimentali con modalità stabilite dalle regioni, in deroga al regime autorizzativo previsto dal presente testo unico e fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, introdotta dall'articolo 2 della presente legge; la realizzazione di programmi di prevenzione e informazione delle malattie a trasmissione sessuale o endovenosa, con particolare riferimento all'infezione da HIV, anche attraverso iniziative per la diffusione di preservativi e l'uso non promiscuo di siringhe.
3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo concorre personale sanitario e socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi previsti e realizzati dalle regioni in accordo con le unità sanitarie locali ed i servizi sociali gestiti in forma diretta dai comuni.
4. Il Ministero della salute e le regioni possono realizzare gli interventi di cui al presente articolo anche avvalendosi di enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, associazioni di auto-aiuto, associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti, la cui preparazione ed esperienza nel settore sia specifica e comprovata.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, oltre ai fondi di cui all'articolo 127, è stanziato un fondo straordinario per gli anni 2003, 2004 e 2005 determinato in lire 100 miliardi annui.
6. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

1. L'articolo 134 del testo unico è sostituito dal seguente:
<< Articolo 134. (Regolamentazione del lavoro degli ospiti di strutture di cura e riabilitazione)
1. Il Ministro del Welfare è delegato ad adottare un apposito decreto per la regolamentazione del lavoro degli ospiti di comunità e strutture per la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza gestite da enti pubblici, privati o da enti ausiliari, con particolare riferimento alla corresponsione di un'adeguata remunerazione, comprensiva dei contributi previdenziali, per le attività fonte di reddito per gli enti medesimi.>>.

Art. 28.

1. L'articolo 135 del testo unico è sostituito dal seguente:
<< Articolo 135. (Visite di controllo dei parlamentari e dei consiglieri regionali)
1. I deputati ed i senatori della Repubblica, i Ministri della Repubblica, i consiglieri regionali ed i consiglieri provinciali delle province autonome, gli Assessori regionali e gli Assessori provinciali delle province autonome, nell'ambito territoriale di propria competenza, hanno libero accesso alle strutture di cura e riabilitazione iscritte negli albi di cui all'art. 116, per la verifica delle condizioni di attività e del rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.
2. Nello svolgimento delle loro competenze i soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza su fatti o notizie che riguardano singole persone.>>.
Art. 29.

1. All'art. 187 del D.Lgs. 20 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica in atto del conducente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Qualora dall'accertamento risulti uno stato di alterazione fisica e psichica in atto, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui al comma 2 dell'art. 186.>>;
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art. 186.>>;
d) è aggiunto il seguente comma:
<< 6. L'art. 380 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 è abrogato.>>.

Art. 30.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Welfare, è adottato il testo coordinato del testo unico e delle norme di modifica ed integrazione al testo stesso contenute nella presente legge.

Art. 31.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri emana il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
2. Il Ministro della salute emana il decreto di cui alla lettera h) dell'articolo 2 del testo unico, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
3. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'art. 5 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
4. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 120 del testo unico, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
5. La costituzione o ricostituzione di commissioni statali o regionali, ai sensi della presente legge, avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
6. Il Ministro del Welfare e i presidenti delle giunte regionali emanano i decreti di cui al comma 3 dell'art. 127 del testo unico, introdotto dall'articolo 23 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
7. Il Ministro del Welfare emana il decreto di cui all'art. 134 del testo unico, introdotto dall'art. 27 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
8. Il Ministro della salute emana il decreto di cui all'art. 29 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.