Proposta di legge di iniziativa
popolare: "Semplificazione delle procedure e riduzione dei
tempi per l'ottenimento del divorzio"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni la seguente
proposta di legge:
RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
con la proposta di legge di iniziativa popolare in tema di divorzio,
attraverso alcune modifiche apportate agli artt. 3 e 4 della legge
del 1970 n. 898 ci proponiamo di abbreviare i termini per ottenere
lo scioglimento del matrimonio nei casi in cui i coniugi, o anche
uno solo di essi, ritengano definitivamente venuta meno la comunione
materiale e spirituale che caratterizza il vincolo matrimoniale
ed intollerabile la prosecuzione del rapporto.
Come noto, attualmente in situazioni del genere è necessario
attendere il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
è stata pronunciata la separazione personale (o l'omologazione
del Tribunale in caso di separazione consensuale) e tre anni di
tempo a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
del Tribunale, prima di poter utilmente proporre domanda per ottenere
definitivamente lo scioglimento del matrimonio con tutte le conseguenze
del caso, soprattutto in termini di possibilità di contrarre
nuove nozze ma anche, ad esempio, di diritti successori per il
caso in cui medio tempore si verifichi il decesso di uno dei coniugi.
I tempi della intera procedura sono destinati a rimaner estremamente
lunghi anche nel caso di accordo di entrambi i coniugi, non solo
rispetto alle condizioni del divorzio, ma anche circa la definitività
del fallimento matrimoniale. L'attuale sistema mostra per tal
verso una pressoché assoluta impermeabilità alla
volontà e alla responsabilità degli individui.
Nell'intenzione di porre rimedio a questa situazione, valorizzando
la volontà e la responsabilità dei singoli, miriamo,
attraverso le cennate modifiche, ad abbreviare i tempi per ottenere
il divorzio anche in caso di disaccordo di uno dei coniugi e a
snellire ulteriormente la procedura - bypassando del tutto la
procedura della separazione personale - in caso di accordo dei
coniugi su tutte le condizioni che li riguardano. La snellezza
della procedura avrebbe effetti positivi anche in termini di lavoro
gravante sulla giustizia civile.
Il sistema eventualmente risultante a seguito delle modifiche
permetterebbe: a) in caso di domanda avanzata da uno solo dei
coniugi di proporre la richiesta decorsi sessanta giorni dalla
data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale
nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale
o consensuale; b) in caso di richiesta congiunta dei coniugi,
il ricorso per ottenere lo scioglimento del matrimonio potrebbe
essere direttamente proposto anche in assenza di una previa richiesta
di (una del tutto inutile) separazione personale.
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ARTICOLI
Art. 1. La lettera b) del n. 2 dell'art. 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898,
è sostituita dalla seguente:
"lett. b) sono decorsi sessanta giorni dalla data di comparizione
dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura
di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale."
Art. 2. Il primo capoverso della lettera b) del n. 2 dell'art.
3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificato
dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 è sostituito
dal seguente:
"L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita
dalla parte convenuta".
Art. 3. Dopo l'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898
è inserito il seguente:
"Art. 3bis La domanda congiunta di entrambi i coniugi per
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
può essere proposta anche in assenza di domanda per la
separazione personale."
Art. 4 All'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come risultante nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6
marzo 1987, n. 74 è inserito al primo capoverso il seguente
comma:
"La domanda per far dichiarare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio avanzata da uno dei coniugi
ai sensi dell'art. 3, numero 2, lettera b) in seguito alla richiesta
di separazione personale ovvero la domanda congiunta di entrambi
i coniugi avanzata ai sensi dell'art. 3bis, determina l'estinzione
del giudizio di separazione eventualmente ancora pendente."
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