Proposta di legge di iniziativa popolare:

"Semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento del divorzio"


I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

con la proposta di legge di iniziativa popolare in tema di divorzio, attraverso alcune modifiche apportate agli artt. 3 e 4 della legge del 1970 n. 898 ci proponiamo di abbreviare i termini per ottenere lo scioglimento del matrimonio nei casi in cui i coniugi, o anche uno solo di essi, ritengano definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale che caratterizza il vincolo matrimoniale ed intollerabile la prosecuzione del rapporto.
Come noto, attualmente in situazioni del genere è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata pronunciata la separazione personale (o l'omologazione del Tribunale in caso di separazione consensuale) e tre anni di tempo a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, prima di poter utilmente proporre domanda per ottenere definitivamente lo scioglimento del matrimonio con tutte le conseguenze del caso, soprattutto in termini di possibilità di contrarre nuove nozze ma anche, ad esempio, di diritti successori per il caso in cui medio tempore si verifichi il decesso di uno dei coniugi.
I tempi della intera procedura sono destinati a rimaner estremamente lunghi anche nel caso di accordo di entrambi i coniugi, non solo rispetto alle condizioni del divorzio, ma anche circa la definitività del fallimento matrimoniale. L'attuale sistema mostra per tal verso una pressoché assoluta impermeabilità alla volontà e alla responsabilità degli individui.
Nell'intenzione di porre rimedio a questa situazione, valorizzando la volontà e la responsabilità dei singoli, miriamo, attraverso le cennate modifiche, ad abbreviare i tempi per ottenere il divorzio anche in caso di disaccordo di uno dei coniugi e a snellire ulteriormente la procedura - bypassando del tutto la procedura della separazione personale - in caso di accordo dei coniugi su tutte le condizioni che li riguardano. La snellezza della procedura avrebbe effetti positivi anche in termini di lavoro gravante sulla giustizia civile.
Il sistema eventualmente risultante a seguito delle modifiche permetterebbe: a) in caso di domanda avanzata da uno solo dei coniugi di proporre la richiesta decorsi sessanta giorni dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale; b) in caso di richiesta congiunta dei coniugi, il ricorso per ottenere lo scioglimento del matrimonio potrebbe essere direttamente proposto anche in assenza di una previa richiesta di (una del tutto inutile) separazione personale.

ARTICOLI

Art. 1. La lettera b) del n. 2 dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
è sostituita dalla seguente:
"lett. b) sono decorsi sessanta giorni dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale."

Art. 2. Il primo capoverso della lettera b) del n. 2 dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 è sostituito dal seguente:
"L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".

Art. 3. Dopo l'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 è inserito il seguente:
"Art. 3bis La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale."

Art. 4 All'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come risultante nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 è inserito al primo capoverso il seguente comma:
"La domanda per far dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da uno dei coniugi ai sensi dell'art. 3, numero 2, lettera b) in seguito alla richiesta di separazione personale ovvero la domanda congiunta di entrambi i coniugi avanzata ai sensi dell'art. 3bis, determina l'estinzione del giudizio di separazione eventualmente ancora pendente."