Proposta di legge di iniziativa popolare: "Nuova
disciplina del referendum abrogativo e della proposta di legge
di iniziativa popolare: abolizione del quorum e del giudizio di
ammissibilità della Corte Costituzionale e obbligo di calendarizzazione
delle proposte di legge di iniziativa popolare"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
con questa proposta di legge si punta a rivedere la disciplina
del referendum abrogativo e della proposta di legge di iniziativa
popolare, nella direzione di un deciso rafforzamento del diritto
di iniziativa diretta dei cittadini.
Il referendum abrogativo, così come configurato dai padri
costituenti, è stato nel tempo reso inefficace dall'azione
combinata della Corte Costituzionale e del sistema dei partiti.
La Consulta, a cui la legge Costituzionale 11 marzo 1953, n.1
ha assegnato il potere di giudicare se le richieste di referendum
siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo 75,
ha infatti esercitato in maniera discrezionale questo potere creando
una situazione che il Presidente Emerito della stessa Corte, Antonio
Baldassarre, ha descritto con queste parole: "il giudizio
della Corte ha un'ampia dose di arbitrarietà tra virgolette,
ma insomma un'ampiezza di discrezionalità tale per cui
pochi referendum potrebbero salvarsi, quelli che si salvano è
perché il giudice di costituzionalità fa finta che
non esistano dei problemi che invece altre volte fa valere".
Il sistema dei partiti, da parte sua, ha dapprima sabotato il
referendum, indugiando nell'approvazione della legge di applicazione
dell'articolo 75, in seguito ha ripetutamente rovesciato gli esiti
delle consultazioni referendarie ed infine ha giocato la carta
dell'astensione, sia con la scelta di silenziare il dibattito
sule proposte referendarie, sia con le decisioni di convocare
le consultazioni referendarie in domeniche, in cui era rilevante
la percentuale degli elettori in ferie, sia con campagne esplicite
per il non voto come strumento per invalidare i risultati delle
consultazioni referendarie, che hanno visto larghe maggioranze
di cittadini riconoscersi nelle ragioni e nelle richieste dei
promotori della iniziativa.
Per fare in modo che, anche in Italia, i cittadini possano intervenire
sulle questioni più disparate, dalla modifica dell'architettura
istituzionale e costituzionale del paese fino alla risoluzione
delle più modeste controversie locali, è dunque
necessario riscrivere l'articolo 75 della nostra Costituzione
eliminando i principi della inammissibilità dell'iniziativa
referendaria sulle materie elencate nel secondo comma dell'articolo
75 e dell'esistenza del quorum della metà più uno
dei cittadini come condizione necessaria per la validità
della consultazione referendaria e sottrarre alla Corte Costituzionale
il potere di controllo preventivo sui quesiti referendari cancellando
l'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1.
In questo modo sarà possibile determinare anche nel nostro
paese le condizioni per un pieno funzionamento di questo istituto
come accade nella democrazia americana e svizzera. Basta pensare
che, senza vincoli di materia e senza il vincolo del quorum, negli
Stati Uniti, dal 1991 al 1998, si sono svolti 259 referendum;
77 nel solo 1994; e addirittura 99 nel 1996 ed in Svizzera, dal
1971 al 1998, si sono tenute 237 consultazioni referendarie. Con
questa proposta di legge di iniziativa popolare si intende altresì
rafforzare il diritto di iniziativa del cittadino, stabilendo
che il Parlamento deve obbligatoriamente calendarizzare la proposta
di legge di iniziativa popolare entro tre mesi dalla sua presentazione
ad uno dei Presidenti delle due Camere.
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ARTICOLI
Art. 1
L'art. 75 della Costituzione della Repubblica Italiana è
abrogato e sostituito dal seguente:
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale
o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 2
L'art. 2 della Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 è
abrogato.
L'art. 32 comma secondo della legge 25 maggio 1970, n. 352 è
abrogato limitatamente alle parole: ", esclusa la cognizione
di ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo
75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo
33 della presente legge alla Corte costituzionale".
L'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è abrogato.
L'art. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è abrogato
e sostituito dal seguente:
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza definitiva dell'Ufficio
centrale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 32,
il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio
dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data
di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il
15 aprile ed il 15 giugno.
Art. 3
Dopo il secondo comma dell'art. 71 della Costituzione della Repubblica
Italiana è aggiunto il seguente comma:
Il Presidente della Camera a cui viene presentata la proposta
di progetto di legge di iniziativa popolare la pone all'ordine
del giorno per la discussione entro tre mesi dalla verifica della
validità delle firme dei richiedenti.
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