Proposta di legge di iniziativa popolare:

"Nuova disciplina del referendum abrogativo e della proposta di legge di iniziativa popolare: abolizione del quorum e del giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge di iniziativa popolare"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

con questa proposta di legge si punta a rivedere la disciplina del referendum abrogativo e della proposta di legge di iniziativa popolare, nella direzione di un deciso rafforzamento del diritto di iniziativa diretta dei cittadini.
Il referendum abrogativo, così come configurato dai padri costituenti, è stato nel tempo reso inefficace dall'azione combinata della Corte Costituzionale e del sistema dei partiti. La Consulta, a cui la legge Costituzionale 11 marzo 1953, n.1 ha assegnato il potere di giudicare se le richieste di referendum siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo 75, ha infatti esercitato in maniera discrezionale questo potere creando una situazione che il Presidente Emerito della stessa Corte, Antonio Baldassarre, ha descritto con queste parole: "il giudizio della Corte ha un'ampia dose di arbitrarietà tra virgolette, ma insomma un'ampiezza di discrezionalità tale per cui pochi referendum potrebbero salvarsi, quelli che si salvano è perché il giudice di costituzionalità fa finta che non esistano dei problemi che invece altre volte fa valere".
Il sistema dei partiti, da parte sua, ha dapprima sabotato il referendum, indugiando nell'approvazione della legge di applicazione dell'articolo 75, in seguito ha ripetutamente rovesciato gli esiti delle consultazioni referendarie ed infine ha giocato la carta dell'astensione, sia con la scelta di silenziare il dibattito sule proposte referendarie, sia con le decisioni di convocare le consultazioni referendarie in domeniche, in cui era rilevante la percentuale degli elettori in ferie, sia con campagne esplicite per il non voto come strumento per invalidare i risultati delle consultazioni referendarie, che hanno visto larghe maggioranze di cittadini riconoscersi nelle ragioni e nelle richieste dei promotori della iniziativa.
Per fare in modo che, anche in Italia, i cittadini possano intervenire sulle questioni più disparate, dalla modifica dell'architettura istituzionale e costituzionale del paese fino alla risoluzione delle più modeste controversie locali, è dunque necessario riscrivere l'articolo 75 della nostra Costituzione eliminando i principi della inammissibilità dell'iniziativa referendaria sulle materie elencate nel secondo comma dell'articolo 75 e dell'esistenza del quorum della metà più uno dei cittadini come condizione necessaria per la validità della consultazione referendaria e sottrarre alla Corte Costituzionale il potere di controllo preventivo sui quesiti referendari cancellando l'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1.
In questo modo sarà possibile determinare anche nel nostro paese le condizioni per un pieno funzionamento di questo istituto come accade nella democrazia americana e svizzera. Basta pensare che, senza vincoli di materia e senza il vincolo del quorum, negli Stati Uniti, dal 1991 al 1998, si sono svolti 259 referendum; 77 nel solo 1994; e addirittura 99 nel 1996 ed in Svizzera, dal 1971 al 1998, si sono tenute 237 consultazioni referendarie. Con questa proposta di legge di iniziativa popolare si intende altresì rafforzare il diritto di iniziativa del cittadino, stabilendo che il Parlamento deve obbligatoriamente calendarizzare la proposta di legge di iniziativa popolare entro tre mesi dalla sua presentazione ad uno dei Presidenti delle due Camere.

ARTICOLI

Art. 1

L'art. 75 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 2

L'art. 2 della Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 è abrogato.

L'art. 32 comma secondo della legge 25 maggio 1970, n. 352 è abrogato limitatamente alle parole: ", esclusa la cognizione di ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale".

L'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è abrogato.

L'art. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è abrogato e sostituito dal seguente:
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza definitiva dell'Ufficio centrale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 32, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Art. 3

Dopo il secondo comma dell'art. 71 della Costituzione della Repubblica Italiana è aggiunto il seguente comma:
Il Presidente della Camera a cui viene presentata la proposta di progetto di legge di iniziativa popolare la pone all'ordine del giorno per la discussione entro tre mesi dalla verifica della validità delle firme dei richiedenti.