ARTICOLI
Art. 1 (Strutture)
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita si effettuano
presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni
e iscritte al registro di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della sanità, sono definiti:
a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;
b) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni
e dei casi di revoca delle stesse;
c) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle
disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti
tecnico- scientifici ed organizzativi delle strutture.
Art. 2 (Registro nazionale)
1. É istituito, con decreto del Ministro della sanità,
presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale
delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 del presente articolo
é obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde,
in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali,
le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza
e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire
agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore
di sanità ogni informazione necessaria allo svolgimento
delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità
competenti.
Art. 3 (Accesso)
Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.
Art. 4 (Consenso informato)
Prima del ricorso e in ogni fase di applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita, il medico informa i soggetti
di cui all'articolo 3 della presente legge, sui metodi, sui possibili
effetti collaterali, sulle probabilità di successo e sugli
eventuali rischi conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse.
Le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite
in modo tale da garantire la possibilità di decisioni consapevoli.
Art. 5 (Obblighi giuridici)
1. Prima di accedere agli interventi di cui alla presente legge,
la richiedente o i richiedenti sottoscrivono un documento in cui
è fatta menzione degli obblighi che essa o essi dovranno
assumere nei confronti del nascituro, in relazione alla sua condizione
di figlio naturale riconosciuto o di figlio legittimo, ai sensi
del presente articolo. La richiedente o i richiedenti possono
revocare la dichiarazione di consenso fino al momento del trasferimento
in utero dell'embrione. Ove i richiedenti siano due, tale trasferimento
può avvenire soltanto su base consensuale. In caso di morte
di uno dei due richiedenti, l'utilizzo dei gameti prelevati o
degli embrioni prodotti per fecondazione in vitro è consentito
soltanto nel caso di consenso esplicito precedentemente espresso.
2. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato
di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile,
dei soggetti che hanno espresso la volontà di ricorrere
alle tecniche medesime.
3. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo, l'uomo che intenda riconoscere il
nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti
per il genitore nel caso di riconoscimento di figlio naturale,
e il cui consenso é ricavabile da atti concludenti, non
può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità
nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e
2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo
263 dello stesso codice.
4. Qualora si ricorra a qualsiasi forma di surrogazione della
madre, al soggetto o ai soggetti committenti si applicano gli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Art. 6 (Trattamento e cessione dei gameti)
1. La raccolta, il trattamento, la conservazione e la cessione
di gameti umani possono essere praticati solo dalle strutture
autorizzate di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Le strutture autorizzate garantiscono che non vengano diffusi
i dati personali dei donatori, salvo che nei casi di cui al comma
3 del presente articolo.
3. In casi di estrema necessità, e previa autorizzazione
del Tribunale, la persona procreata con gamete donato da persona
diversa da quella dei suoi genitori e che abbia raggiunto la maggiore
età può chiedere di prendere visione dei dati personali
del donatore. Per esclusive ragioni mediche, la richiesta può
essere avanzata anche da coloro che esercitano la potestà
sul minore o dal rappresentante legale.
4. Le strutture autorizzate di cui all'articolo 1 della presente
legge, possono cedere gameti a laboratori di ricerca scientifica
pubblici e privati che ne facciano richiesta motivata, a condizione
che:
a) i donatori abbiano sottoscritto un esplicito consenso alla
donazione a fini di ricerca scientifica, oppure che non sia più
possibile richiedere il consenso dei donatori medesimi (c.d. gameti
in stato di abbandono);
b) la richiesta dei laboratori di cui al presente comma sia stata
approvata dalla Commissione di cui all'articolo 8 della presente
legge.
Art. 7 (Trattamento e cessione degli embrioni)
1. La creazione, il trattamento, il trasferimento in utero, la
conservazione e la cessione degli embrioni possono essere praticati
solo dalle strutture autorizzate di cui all'articolo 1 della presente
legge.
2. Le strutture autorizzate di cui all'articolo 1 della presente
legge possono cedere embrioni a laboratori di ricerca scientifica
pubblici e privati che ne facciano richiesta motivata, a condizione
che:
a) i donatori abbiano sottoscritto un esplicito consenso alla
donazione a fini di ricerca scientifica, oppure che non sia più
possibile richiedere il consenso dei genitori biologici (c.d.
embrioni in stato di abbandono);
b) la richiesta dei laboratori di cui al presente comma sia stata
autorizzata dalla Commissione di cui all'articolo 8 della presente
legge.
3. È inoltre consentita la creazione di embrioni, per fecondazione
o attraverso le tecniche di trasferimento del nucleo cellulare
(c.d. clonazione terapeutica), presso i laboratori di ricerca
scientifica pubblici e privati, previa autorizzazione della Commissione
di cui all'articolo 8 della presente legge.
4. Gli interventi di terapia genica e la selezione degli embrioni
prodotti in vitro a scopo riproduttivo, sono consentite all'esclusivo
fine di evitare la trasmissione di gravi patologie genetiche.
Art. 8 (Commissione di autorizzazione)
1. É istituita, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
sanità, un'apposita Commissione, composta da almeno dieci
membri, individuati tra i maggiori esperti di settore e avente
le seguenti funzioni:
a) la valutazione dei protocolli di ricerca sottoposti dai laboratori
di ricerca pubblici e privati riguardanti indagini scientifiche
che prevedono la creazione o l'utilizzazione di embrioni umani,
oppure l'utilizzazione di gameti umani;
b) la valutazione dell'idoneità dei laboratori medesimi
a svolgere tali indagini scientifiche;
c) l'autorizzazione allo svolgimento dei protocolli di ricerca
di cui alla lettera a) del presente comma;
d) la verifica dei risultati delle indagini scientifiche svolte.
segue articolato proposta di legge di iniziativa popolare
Art. 9 (Obiezione di coscienza)
1. Gli operatori delle strutture di cui all'articolo 1, e dei
laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati di cui agli
articoli 6 e 7, non sono tenuti a prendere parte alle procedure
per l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente
legge qualora sollevino obiezione di coscienza, previa dichiarazione
resa al responsabile delle strutture autorizzate ai sensi degli
articoli 2 e 8.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo può
essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi
momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento
delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente
dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate
dalla presente legge.
Art. 10 (Sanzioni penali e amministrative)
1. Chiunque, in violazione degli articoli 1 e 2 della presente
legge, applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita
presso strutture non autorizzate oppure non iscritte al Registro
nazionale, é punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con
la multa da 50 a 200 milioni di lire.
2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente
assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste
dall'articolo 3 della presente legge, é punito con la reclusione
da 2 a 5 anni e con la multa da 100 a 300 milioni di lire. La
violazione di cui al presente comma è altresì punita
con la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della
presente legge.
3. Chiunque effettui le pratiche di procreazione assistita senza
il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 4 della presente
legge, è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da 100 a 300 milioni di
lire, nonché con la revoca dell'autorizzazione e con l'interdizione
dall'esercizio della professione per un periodo massimo di 2 anni.
4. L'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti
indicati ai commi 1 e 4 dell'articolo 6, e ai commi , 2 e 4 dell'articolo
7 della presente legge, è punito con l'applicazione della
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da 50 a 200 milioni di lire, nonché con la revoca dell'autorizzazione
e con l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo
massimo di 2 anni.
5. Chiunque, nei laboratori di ricerca scientifica pubblici e
privati, contravvenga alle limitazioni di cui agli articoli 6
e 7 della presente legge, è punito con l'applicazione della
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da 50 a 200 milioni di lire, con la revoca dell'autorizzazione
a svolgere ricerche scientifiche e con l'interdizione dall'esercizio
della professione per un periodo massimo di 2 anni.
Art. 11 (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 5 miliardi annui, si provvede nell'ambito dell'unità
previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica é autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazione di bilancio.
|