ARTICOLI
Art. 1.
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative
e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, sulla base dei principi
e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel
rispetto delle competenze trasferite alle regioni e delle singole
iniziative legislative regionali in materia
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo
acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, nonché della Conferenza Stato-Regioni
4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta
complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato
e delle Regioni
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi di delega)
1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo
1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute secondo
l'articolo 32 della Costituzione;
b) completare il processo di federalismo sanitario in base al
quale allo Stato compete la funzione di indirizzo strategico,
che viene esercitata attraverso l'Agenzia governativa per i Servizi
Sanitari Regionali, e alle Regioni la funzione di legislazione,
di programmazione, di coordinamento e di controllo;
c) completare il processo di aziendalizzazione delle strutture
del Servizio sanitario nazionale;
d) garantire ai cittadini la libertà di scelta del medico,
dello specialista e della struttura ospedaliera a cui rivolgersi;
e) garantire ai cittadini la libertà di scelta tra l'iscrizione
al Servizio sanitario pubblico o, alle medesime condizioni e ai
medesimi costi, ad un'assicurazione o mutua privata sulle malattie.
Per i cittadini che non si avvalgano di tale facoltà scatta
automaticamente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
I cittadini possono modificare nel tempo la loro scelta;
f) prevedere la potestà delle Regioni di raccogliere i
contributi sanitari dei cittadini in proporzione al reddito, finalizzati
all'assegnazione di "buoni salute" uguali su tutto il
territorio nazionale e sufficienti a coprire il costo dell'assicurazione
sociale obbligatoria, spendibile, secondo la scelta del cittadino,
presso il Servizio Sanitario Nazionale o una mutua o assicurazione
privata abilitata. Sia il servizio sanitario Nazionale che le
mutue o assicurazioni private sono abilitate ad acquistare servizi
e prestazioni dalle strutture, pubbliche o private, che li forniscono
al minor prezzo e nel modo più qualificato, efficace ed
efficiente. Le Regioni che non dispongono di una base imponibile
sufficiente a soddisfare la domanda sanitaria possono richiedere,
prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un'integrazione
annuale di fondi allo Stato, che li stanzia in sede di legge finanziaria,
in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e previa verifica attraverso
l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali delle condizioni di
svantaggio. Le Regioni interessate, entro tre mesi dalla fine
dell'esercizio finanziario, sono tenute alla presentazione al
Governo di un dettagliato rapporto sulla modalità di utilizzazione
dei fondi perequativi ricevuti;
g) regolamentare le caratteristiche dei contratti sostitutivi
dell'assistenza pubblica, al fine di vietare pratiche indebite
di "scrematura del rischio" o qualunque altra pratica
penalizzante nei confronti degli utenti che optino per il regime
privatistico.
h) definire entro un anno i livelli essenziali di assistenza garantiti
attraverso l'assicurazione sociale obbligatoria, stipulata con
il SSN o con una mutua o assicurazione privata. Tale definizione
va aggiornata ogni tre anni. Le Regioni autonomamente determineranno
i criteri e le modalità per la copertura sanitaria complementare,
prevedendo deduzioni fiscali per le spese sostenute dai cittadini
in assicurazioni e mutue, le quali non possono in ogni caso fornire
prestazioni già comprese nei livelli essenziali di assistenza.
i) porre a carico del servizio pubblico il costo della copertura
delle fasce più deboli della popolazione per livello di
reddito e gravità/cronicità delle malattie. Per
gli altri cittadini va previsto un sistema di compartecipazione
alla spesa per tutte le prestazioni sanitarie, graduato in base
al livello del reddito dei singoli;
l) garantire la netta separazione fra soggetti pubblici erogatori
dei servizi (Asl, assicurazioni, mutue) e soggetti produttori
accreditati (pubblici, privati, non profit). A tal fine dalle
Asl vanno scorporate tutte le strutture ospedaliere e configurate
giuridicamente come società di capitali;
m) garantire l'effettiva parità di tutti i soggetti produttori
dei servizi in concorrenza fra loro sulla base della qualità
e dell'efficienza delle prestazioni erogate. I produttori accreditati
dovranno essere finanziati esclusivamente tramite i ricavi provenienti
dalle prestazioni da essi erogate. Le aziende ospedaliere e i
produttori privati vanno remunerati attraverso un sistema tariffario
prospettico. Le Regioni e le aziende territoriali esercitano i
controlli sull'appropriatezza e sulle caratteristiche qualitative
delle prestazioni remunerate a tariffa;
n) prevedere la partecipazione di risorse di fondazioni e di privati
al capitale delle strutture pubbliche di produzione;
o) completare il processo di adozione della contabilità
economico-industriale delle aziende sanitarie;
p) definire linee guida secondo criteri equi, oggettivi e trasparenti
omogenei su tutto il territorio nazionale per l'accreditamento
dei soggetti a produrre prestazioni sanitarie per la copertura
dei livelli essenziali e dei livelli complementari di assistenza.
Tali criteri vanno aggiornati ogni tre anni per l'accreditamento
dei soggetti a produrre prestazioni sanitarie per il Ssn; i criteri
per l'accreditamento devono essere univoci su tutto il territorio
nazionale. Essi possono essere integrati, in senso migliorativo
e selettivo, dalle Regioni a seconda delle peculiarità
del territorio, delle specializzazioni sanitarie più ricorrenti
a livello locale e degli orientamenti espressi dai cittadini.
L'accreditamento deve essere realizzato da soggetti terzi e indipendenti,
i quali dovranno garantire nel tempo i controlli e le verifiche;
q) adottare un sistema organico di indicatori di attività,
di spesa e di risultato al fine di monitorare costantemente e
in maniera completa l'andamento della domanda e dell'offerta di
salute su tutto il territorio nazionale;
r) potenziare, in collaborazione con le Regioni, la digitalizzazione
del Servizio sanitario nazionale, realizzando un network sanitario
nazionale e regionale in grado di fornire in tempo reale informazioni
utili a operatori e cittadini e per consentire a questi ultimi
di esercitare effettivamente e consapevolmente la libertà
di scelta;
s) prevedere una completa autonomia da parte delle Regioni sui
contratti di lavoro e sui costi dei farmaci, da realizzarsi anche
attraverso una contrattazione aggiuntiva rispetto ai prezzi stabiliti
a livello nazionale;
t) prevedere la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale
sanitario al fine di introdurre flessibilità, responsabilizzazione
e valorizzazione delle professionalità. Vanno introdotti
sistemi di incentivazione per i medici e il management sulla base
delle performance raggiunte. Per i direttori generali delle aziende
sanitarie che non raggiungono gli obiettivi prefissati in termini
di efficienza di gestione e di efficacia del servizio va prevista
la risoluzione del rapporto di lavoro;
u) potenziare la funzione di gatekeeper (autorizzazione delle
prestazioni di secondo livello) del medico di medicina generale
sul territorio, responsabilizzandolo attraverso l'assegnazione
di un budget di spesa individuale, controllato a livello regionale.
Vanno previsti incentivi e sanzioni economiche sui risultati ottenuti
in termini di risparmi di spesa e di qualità dell'assistenza;
v) prevedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge l'attivazione di tutti i distretti sul territorio nazionale,
al fine di potenziare la rete integrata di servizi territoriali,
garantire la continuità assistenziale e ridurre il numero
di ospedalizzazioni inappropriate. Va previsto in particolare
lo sviluppo dell'assistenza domiciliare anche per la terapia del
dolore e le cure palliative e delle strutture residenziali e semiresidenziali
per le persone anziane e per gli ammalati che non possono essere
gestiti domiciliarmene;
z) prevedere per le aziende sanitarie e ospedaliere la possibilità
di ricorrere a strumenti finanziari avanzati (project financing)
per sostenere le spese di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
del patrimonio tecnologico;
aa) razionalizzare la spesa farmaceutica introducendo il sistema
dei prezzi di riferimento che fissi il massimo rimborso per i
prodotti con valore terapeutico equivalente. Il prezzo di riferimento
non si applica ai prodotti ospedalieri o a quelli classificati
come innovativi per i quali è prevista la totale rimborsabilità.
La differenza fra il rimborso e il prezzo di vendita del prodotto
è a carico dei cittadini. Le spese per i farmaci sono rimborsate
nei limiti del prezzo di riferimento dai fondi malattia e dalle
assicurazioni private con varie forme di copertura a seconda del
tipo di polizza stipulata. Le regioni possono definire mini-prontuari
farmaceutici regionali in aggiunta a quello nazionale, al fine
di tener conto delle peculiarità, anche epidemiologiche,
del territorio e degli orientamenti espressi dai cittadini;
bb) garantire il collegamento delle strategie sanitarie nazionali
con le strategie adottate dall'Unione europea, in particolare
dal Programma d'azione pluriennale in materia di sanità
pubblica;
cc) potenziare il ruolo di indirizzo, di controllo e di auditing
dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.
Art. 3.
(Testo unico)
1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo
recante un testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di
legge concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali e della Conferenza Stato-Regioni.
Art. 4.
(Ridefinizione dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale,
università e imprese)
1.Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
volto a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale
e università, attenendosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) rafforzare i processi di collaborazione tra università
e Servizio sanitario nazionale, e tra questi e il mondo delle
imprese industriali, introducendo incentivi alla nascita di centri
di eccellenza nelle vicinanze dei grandi insediamenti industriali,
aprendo il mondo delle Università al contributo e alla
presenza delle imprese, superando gli ostacoli normativi alla
mobilità dei ricercatori fra Università, Centri
pubblici di ricerca e Aziende e offrendo incentivi allo sfruttamento
commerciale dei risultati delle ricerche (spin-off), introducendo
incentivi finanziari mirati, nazionali e regionali;
b) promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica assicurando
una rigorosa salvaguardia del regime brevettuale e recependo nella
legislazione nazionale la direttiva comunitaria sulle biotecnologie;
c) sviluppare una chiara azione di coordinamento della ricerca
biomedica secondo un preciso piano strategico, superando una logica
divisionale, anche attraverso la costituzione di un'Agenzia nazionale
per la ricerca biomedica. Va prevista un'azione di coordinamento
con il resto d'Europa, volta a creare un sistema europeo integrato
di ricerca biomedica;
d) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale
e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali
funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;
e) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale
e le esigenze della ricerca e della formazione medica. La formazione
deve adeguarsi ai rapidi cambiamenti in atto nella domanda di
salute e alle concrete necessità operative della pratica
terapeutica quotidiana.
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