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Art. 1 - Estensione del sistema contributivo
1. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995
n.335 è aggiunto il seguente comma 13 bis:
" A valere per i periodi successivi al 31.12.2001, ai lavoratori
di cui al precedente comma è applicato il sistema contributivo
ai sensi delle vigenti normative. La relativa pensione risulterà
determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alla anzianità
acquisita anteriormente al 31.12.2001, calcolata con riferimento
alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo
previsto dalla disciplina in vigore precedentemente alla predetta
data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico
relativo alle ulteriori anzianità di servizio calcolate
secondo il sistema contributivo."
2. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335
è modificato come segue:
" Con decorrenza 1° gennaio 2002, il tasso annuo di capitalizzazione
è dato dalla variazione percentuale dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così
come calcolato dall'Istat, relativa all'anno solare immediatamente
precedente.
Con uno o più decreti legislativi, entro 18 mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è
delegato a individuare meccanismi di rivalutazione periodica del
montante contributivo ragguagliati alla dinamica delle retribuzioni
contrattuali dei lavoratori dipendenti.
Art. 2. - Pensionamento di anzianità
1. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori
dipendenti, iscritti all'Ago e alle forme ad essa sostitutive
ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva e di
una età anagrafica che, sommate insieme, diano la cifra
di 95 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a 100 con decorrenza
1° luglio 2004. Da questa data sono abolite le disposizioni
relative al divieto di cumulo tra pensione e reddito;
b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore
a 38 anni, a prescindere dall'età anagrafica, nei casi
in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo parziale
secondo le vigenti disposizioni. La pensione maturata è
cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione
inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50
per cento del normale orario di lavoro; la somma della pensione
e della retribuzione non può comunque superare il 133 per
cento della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità
di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno;
c) i medesimi requisiti di cui alla precedente lettera b) con
conseguente corresponsione della pensione maturata, possono essere
fatti valere dal lavoratore al momento della cessazione del diritto
alla indennità di mobilità, prevista dalle vigenti
disposizioni.
2. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Ago il diritto alla
pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di
requisiti di età e di anzianità contributiva la
cui somma dia luogo alla cifra di 100 dal 1° luglio 2002.
3. A coloro che si trovino in regime di prosecuzione volontaria,
alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano
, se più favorevoli, le normative previgenti.
4. Con uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare norme intese ad individuare, in quanto compatibili
con le caratteristiche del lavoro autonomo, le mansioni considerate
particolarmente usuranti, i soggetti a cui riconoscere benefici
equipollenti a quelli riconosciuti ai lavoratori dipendenti nonché
le conseguenti modalità di copertura in armonia con quanto
stabilito per i lavoratori dipendenti.
5. Con uno o più decreti legislativi, entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare norme che stabiliscano le modalità
e i criteri di un correttivo da applicarsi alle pensioni di anzianità
e determinato sulla base di principi attuariali riferiti alla
aspettativa di vita al momento della quiescenza. Tali criteri
e modalità sono sottoposti a revisione decennale mediante
decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quelli del Tesoro
e della Funzione pubblica.
6. Con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla
entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica
è delegato ad emanare norme che stabiliscano le modalità
e i criteri della tassazione separata delle prestazioni pensionistiche,
applicando aliquote progressive che prevedano una diminuzione
del prelievo sulle prestazioni inferiori all'importo pari a tre
volte il minimo del Fondo pensione lavoratori dipendenti ed un
incremento del prelievo per i trattamenti superiori a cinque volte
il minimo.
Art 3. Pensione di vecchiaia
1. E' abrogato il comma 19 dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335.
2. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335,
le parole "di cui al comma 19" sono sostituite con le
parole "di vecchiaia"; la parola "cinquantasettesimo"
è sostituita con la parola "sessantesimo".
La tabella A di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, relativa ai coefficienti di trasformazione del montante
individuale in ragione dell'età anagrafica dell'assicurato
al momento del pensionamento, è modificata in rapporto
ai nuovi limiti flessibili previsti per il pensionamento di vecchiaia
(da 60 a 65 anni).
3. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri è
attuata la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione
sulla base delle vigenti tabelle di mortalità dell'Istat,
a partire al 1° gennaio 2002.
Art 4. Perequazione automatica
1. Il governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti delegati rivolti ad individuare forme e modalità
di aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica delle
retribuzioni dei lavoratori attivi, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi: a) uniformità della retribuzioni di
riferimento; b) modulazione dell'adeguamento in rapporto ai livelli
pensionistici al fine di favorire i trattamenti più bassi;
c) individuazione della percentuale di rivalutazione in modo di
realizzare un aggancio parziale alle dinamiche retributive e modulato
all'effettivo importo della pensione. Le relative norme troveranno
comunque applicazione graduale a partire dal 1° gennaio 2003.
Art 5. Pensioni integrate al minimo, trattamenti Ivs di importo
modesto e pensioni sociali
1. Entro il 31 marzo 2002 il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti
un programma di elevazione graduale a lire un milione per tredici
mensilità del trattamento previsto per i titolari di una
pensione integrata al minimo, appartenenti all'assicurazione generale
obbligatoria e ai regimi sostitutivi e esclusivi nonché
dei trattamenti invalidità, vecchiaia e superstiti comunque
inferiori a tale livello. Nel determinare il nuovo importo, l'ente
previdenziale include gli eventuali altri trattamenti previdenziali
e assistenziali, di natura pubblica e obbligatoria, erogati agli
interessati nonché gli apporti della perequazione automatica,
facendo comunque salve le prestazioni corrisposte a fronte di
un handicap o di una invalidità o malattia professionale.
Nel determinare le diverse scadenze i decreti legislativi devono
prioritariamente tener conto dei seguenti criteri: età
dell'interessato, condizioni reddituali con riferimento al diritto
alla maggiorazione sociale, responsabilità familiari. La
prima quota dei miglioramenti entra in vigore dal 1° giugno
2002.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2002 il trattamento previsto
per i titolari di pensione sociale è elevato al lire seicentomila
mensili per tredici mensilità. A far tempo dal 1° gennaio
2004, il medesimo trattamento è elevato a lire ottocentomila
mensili per tredici mensilità. Per la determinazione del
nuovo importo si applica quanto previsto al precedente punto 1.
Art 6. - Aliquote contributive
1. Il contributo di solidarietà a carico del datore di
lavoro, di cui all'articolo 9 bis della legge 1° giugno 1991
n. 166, si applica, al posto della contribuzione ordinaria, anche
alle quote di retribuzione riconosciute, in sede di contrattazione
aziendale, a titolo di miglioramento della produttività
e della efficienza produttiva, erogate dopo l'entrata in vigore
della presente legge.
2. Le quote di cui al comma precedente, gravate della sola contribuzione
di solidarietà di cui all'articolo 9 bis della legge 1°
giugno 1991 n. 166, possono essere devolute a un fondo pensione
in aggiunta alle quote di finanziamento previste dal comma 2 dell'articolo
11 della legge 8 agosto 1995 n. 335, con applicazione del trattamento
tributario previsto dal successivo comma 3 dello stesso articolo
11 della predetta legge.
3. Nel corso del triennio 2002-2004, il Governo della Repubblica,
avvalendosi del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale
di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n.335,
tenendo conto dei risparmi realizzati per effetto della misure
introdotte dalla presente legge, con dpcm , sentite le parti sociali,
provvede a rideterminare, annualmente con decorrenza dal 1°gennaio
di ciascun anno, le aliquote contributive in ragione dei minori
oneri sostenuti in ciascuna gestione, al netto degli apporti dello
Stato.
Art 7.- Riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza
e assistenza
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
enti pubblici di previdenza e assistenza, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
anche mediante la fusione di enti, l'incorporazione di funzioni
e compiti;
b) il risanamento dei bilanci, anche mediante l'alienazione del
patrimonio immobiliare secondo quanto previsto dal decreto legislativo
n.104/1996;
c) provvedimenti correttivi della contribuzione e misure rivolte
a realizzare economie di gestione nonché rapporti equilibrati
tra contributi e prestazioni;
d) soppressione di enti;
e) eliminazione delle duplicazioni di trattamenti pensionistici,
fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
f) separazione dei compiti di indirizzo da quelli di gestione
e amministrazione e dei relativi organi.
Art 8.- Fondi pensione aperti
1. E' soppresso il comma 2 dell'articolo 9 della legge 8 agosto
1995 n. 335.
2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
1993 n. 124, come integrato dal comma 1 dell'articolo 9 della
legge 8 agosto 1995 n. 335, sono aggiunte le seguenti parole:
"I fondi costituiti ai sensi del presente articolo sono altresì
aperti all'adesione dei soggetti destinatari di forme di previdenza
complementare che optino di avvalersi della iscrizione a un fondo
aperto, ancorché in possesso delle condizioni per aderire
a un fondo pensione istituito in sede di contrattazione collettiva."
3. Ai lavoratori che optino per l'adesione a un fondo aperto
è riconosciuto il diritto di disporre integralmente delle
quote di accantonamento annuali di tfr, maturate successivamente
alla iscrizione dei lavoratori predetti a un fondo aperto di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124.
Le modalità applicative sono disposte, con dpcm, entro
il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,
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