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Art. 1. (Campo di applicazione della disciplina del recesso)
1. Salva l'eventuale disciplina più favorevole per il
prestatore di lavoro, contenuta in contratto individuale o collettivo
stipulato dopo la pubblicazione della presente legge, e salvi
comunque i divieti del licenziamento discriminatorio a norma dell'articolo
15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, del licenziamento in caso
di malattia o maternità a norma dell'articolo 2110 del
codice civile e dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, e del licenziamento della lavoratrice in concomitanza
con il suo matrimonio a norma degli articoli 1 e 2 della legge
9 gennaio 1963, n. 7, il recesso del datore di lavoro da un rapporto
di collaborazione a tempo indeterminato è consentito alle
condizioni di cui agli articoli seguenti.
2. Sono rapporti di collaborazione, ai fini della presente legge:
a) i rapporti di lavoro subordinato;
b) i rapporti di collaborazione personale autonoma coordinata
e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura
civile, ivi compresi quelli aventi per oggetto prestazioni svolte
a distanza mediante collegamento informatico e telematico;
c) i rapporti tra i soci lavoratori e le cooperative di produzione
e lavoro.
3. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del recesso
di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 il rapporto di lavoro domestico
di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, il rapporto di lavoro
a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e il rapporto
di lavoro sportivo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
Art. 2. (Comunicazione del licenziamento e preavviso)
1. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato al lavoratore
in forma scritta.
2. Quando non sia stato stipulato il patto di prova o il relativo
termine sia scaduto, il licenziamento non disciplinare deve essere
comunicato al lavoratore con un preavviso non inferiore a un periodo
pari a tanti mesi quanti sono gli anni compiuti di anzianità
di servizio del lavoratore nell'azienda, con un minimo di sei
e un massimo di dodici.
3. Dal momento della comunicazione di cui al comma 2 il lavoratore
ha la facoltà di optare per la cessazione immediata del
rapporto con conseguente incremento dell'indennità di licenziamento,
a norma del comma 1 dell'articolo 3.
4. Quando il licenziamento sia motivato da soppressione del posto
di lavoro con corrispondente riduzione dell'organico aziendale,
il datore di lavoro ha la facoltà di esonerare il lavoratore
dalla prestazione dopo il primo mese del periodo di preavviso.
In tal caso è dovuta al lavoratore una indennità
sostitutiva pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente
goduta nell'ultimo anno di lavoro, quanti sono i mesi del periodo
residuo di preavviso. Detta indennità costituisce a tutti
gli effetti parte integrante della retribuzione imponibile ai
fini delle assicurazioni obbligatorie.
5. Il termine di preavviso di cui al secondo comma è dimezzato:
a) nel rapporto di collaborazione autonoma di cui all'articolo
409, n. 3, del codice di procedura civile;
b) nei rapporti di collaborazione subordinata, anche del socio
cooperatore, di cui siano titolari datori di lavoro che abbiano
alle proprie dipendenze meno di sedici lavoratori subordinati,
ivi compresi gli eventuali soci cooperatori;
c) nel caso di licenziamento di lavoratore che alla data della
comunicazione del licenziamento abbia raggiunto i requisiti per
il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.
Art. 3. (Indennità di licenziamento)
1. All'atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento
non motivato da inadempimento del prestatore, a quest'ultimo è
dovuta dal datore di lavoro una indennità pari a tanti
dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell'ultimo
anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianità
di servizio in azienda, aumentati di sei e diminuiti del numero
di mesi del preavviso spettante al lavoratore e da lui effettivamente
goduto a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, nonché
del numero di mensilità di indennità sostitutiva
del preavviso eventualmente corrispostagli a norma del comma 4
del medesimo articolo.
2. Salva l'eventuale disciplina più favorevole per il prestatore
di lavoro, contenuta in contratto individuale o collettivo stipulato
dopo la pubblicazione della presente legge, ai fini del calcolo
dell'indennità di licenziamento non viene computata la
parte di retribuzione lorda annua eccedente il limite di euro
30.987,41. Detto limite verrà modificato ogni tre anni
mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'ISTAT.
3. L'indennità di licenziamento non costituisce retribuzione
imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.
4. L'indennità di licenziamento di cui ai commi precedenti
è dimezzata nei casi di cui all'art. 2, comma 5, lettere
a) e b).
5. L'indennità di licenziamento non è dovuta nel
caso di recesso del datore di lavoro da rapporto di lavoro in
prova e nel caso di cui all'art. 2, comma 5, lettera c).
Art. 4. (Licenziamento disciplinare)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche
al licenziamento motivato da inadempimento del lavoratore. In
tal caso il periodo di preavviso e l'indennità di licenziamento
si riducono in proporzione alla gravità dell'inadempimento,
fino ad azzerarsi nel caso di inadempimento tale da giustificare
il licenziamento ad nutum.
2. Ai fini della riduzione o dell'azzeramento del preavviso e
dell'indennità di licenziamento di cui al comma 1, il datore
di lavoro deve contestare l'inadempimento per iscritto e in modo
preciso al lavoratore e consentirgli di presentare le sue eventuali
giustificazioni, in forma orale o scritta, anche con l'assistenza
di un rappresentante sindacale o consulente di sua fiducia. L'eventuale
recesso non può essere intimato prima che siano decorsi
cinque giorni lavorativi dalla contestazione scritta dell'inadempimento.
3. L'eventuale impugnazione, da parte del lavoratore, della riduzione
del periodo di preavviso e dell'indennità di licenziamento
deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione del licenziamento
stesso, mediante ricorso alla Commissione di conciliazione di
cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. Il ricorso
deve essere notificato al datore di lavoro entro dieci giorni
dalla presentazione a cura dell'ufficio. Entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione il datore di lavoro deve presentare
alla Commissione la motivazione precisa del proprio provvedimento
e indicare i mezzi di accertamento dei fatti rilevanti. La Commissione,
convocate le parti, deve decidere, entro tre mesi dalla presentazione
del ricorso, con provvedimento motivato, dandone comunicazione
a ciascuna delle parti stesse. Entro trenta giorni dalla predetta
comunicazione il provvedimento può essere impugnato in
sede giudiziale secondo il rito di cui agli articoli 414 e seguenti
del codice di procedura civile, per motivi procedurali o sostanziali.
Art. 5. (Licenziamento collettivo)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche
al licenziamento per riduzione del personale di cui agli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In tal caso, l'indennità
di licenziamento si riduce di un importo pari alla retribuzione
lorda percepita dal lavoratore durante la procedura di esame congiunto
in sede sindacale e amministrativa, di cui ai commi 5, 6, 7 e
8 dell'articolo 4 della suddetta legge, e di un ulteriore importo
pari al contributo eventualmente dovuto dall'imprenditore all'istituto
previdenziale a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della
stessa legge.
Art. 6. (Sussidio di disoccupazione)
1. Al fine di razionalizzare i sistemi di protezione sociale
contro il rischio di disoccupazione, di integrare i regimi di
tutela dell'impiego con interventi a sostegno del reddito dei
lavoratori disoccupati e di migliorare l'efficienza e l'equità
della spesa sociale, il Governo della Repubblica è delegato,
sentita le Conferenze Stato Regioni e Stato Autonomie Locali,
ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per
l'istituzione del sussidio di disoccupazione con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare all'interno di un unico regime il sistema degli
ammortizzatori sociali e dei sussidi di carattere assistenziale,
volto ad integrare il reddito delle persone disoccupate, secondo
un principio di eguaglianza ed equità;
b) stabilire livelli di protezione minima uniformi e obbligatori,
applicabili alla generalità dei disoccupati;
c) definire i criteri di accesso alle prestazioni e le tipologie
dei beneficiari sulla base di parametri obiettivi di debolezza
socio-occupazionale, secondo i seguenti principi:
1. che ai fini della presente legge si considerino aventi diritto
al sussidio tutti i cittadini disoccupati od impiegati con contratto
di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all'art. 409, n. 3 del c.p.c., con reddito mensile inferiore
all'ammontare del sussidio di disoccupazione e non aventi diritto
al trattamento di quiescenza;
2. che il sussidio sia graduato nell'ammontare e nella durata
con riferimento all'età e al curricolo formativo e professionale
e alle condizioni economiche del nucleo familiare degli aventi
diritto;
3. che il sussidio sia rivalutato annualmente, con decreto del
Ministro dell'Economia e delle finanze, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, rilevato dall'ISTAT;
4. che il sussidio abbia durata limitata e comunque non superiore
ai 48 mesi, anche non continuativi, e sia riservato ai soli lavoratori
ultratrentenni, con l'eccezione dei lavoratori con invalidità
fisica superiore al 50% o psichica superiore al 25%;
5. che la durata del sussidio sia incrementato di un terzo nelle
regioni in cui il tasso di disoccupazione sia superiore al doppio
della media nazionale;
6. che il sussidio non sia sottoposto a tassazione e a contribuzione
previdenziale e non sia quindi riconosciuto ai fini pensionistici;
7. che per i soggetti di cui agli artt. 3, 4 e 5 della presente
legge, il diritto al sussidio decorra a partire dal termine di
un periodo, successivo alla data di licenziamento, pari a tanti
mesi quanti sono stati i dodicesimi di retribuzione lorda riconosciuti
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro come indennità
di licenziamento;
d) integrare le prestazioni economiche del sussidio con servizi
di riqualificazione professionale, da effettuarsi senza oneri
per il lavoratore disoccupato a cura dei servizi pubblici per
l'impiego;
e) prevedere che l'ingiustificato rifiuto di un percorso di riqualificazione
professionale o di un contratto di lavoro, ancorché a termine,
di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o
di una prestazione di lavoro occasionale comporti la perdita del
diritto al sussidio di disoccupazione per un periodo di due anni;
qualora l'entità della retribuzione per i soggetti di cui
alla lettera c), n. 1 sia inferiore a quella del sussidio si provvede,
qualora il lavoratore lo richieda, ad integrare detta retribuzione
sino all'ammontare del sussidio stesso; le percentuali di utilizzo
del sussidio ai fini di detta integrazione concorrono a determinare
il limite massimo erogabile in relazione sia all'ammontare, sia
alla durata;
f) provvedere agli oneri derivanti dall'istituzione del sussidio
di disoccupazione attraverso:
1. la revisione dei regimi attualmente previsti per la Cassa Integrazione
Guadagni ordinaria e straordinaria e per la mobilità;
2. il riordino della spesa pensionistica, abolendo le pensioni
di anzianità, con l'esclusiva eccezione di quelle relative
a lavoratori impiegati in attività usuranti, e liberando
risorse derivanti dai contributi previdenziali mediante lo smobilizzo
del TFR verso forme di previdenza integrativa;
3. il rafforzamento delle misure contro l'evasione e l'elusione
contributiva;
g) stabilire l'integrazione fra il sussidio di disoccupazione
e le altre forme di integrazione del reddito, riducendo e razionalizzando
la tipologia delle prestazioni economiche.
Art. 7. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 13 della legge 15 luglio 1966, n. 604; l'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300; la legge 11 maggio 1990, n. 108;
il comma 1 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223.
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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