Proposta di legge di iniziativa popolare: "Abolizione
del sostituto d'imposta"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
la presente proposta di legge intende abolire il meccanismo del
sostituto d'imposta, consentendo a tutti i cittadini di ricevere
interamente i propri guadagni e di versare solo successivamente
le imposte, tutti con le stesse modalità.
Una vera democrazia esige che i cittadini, prima di ogni altra
cosa, possano rendersi conto di quanto l'imposizione fiscale incida
sulla loro busta paga e sui loro redditi. Oggi in Italia, per
la grande massa dei lavoratori dipendenti, ciò è
impedito. È il datore di lavoro, infatti, che ogni mese
trattiene alla fonte e provvede a versare allo Stato le tasse
dovute dal lavoratore. Ciò che il lavoratore riceve in
busta paga, quindi, non è lo stipendio cui ha diritto,
ma solo ciò che dello stipendio gli rimane dopo aver pagato
le tasse, salvo i conguagli definitivi su base annuale. Se egli
si rendesse davvero conto di quanto lo Stato gli sottrae in termini
di sole imposte dirette, pretenderebbe dallo Stato una buona utilizzazione
di quel denaro e chiederebbe conto a chi governa dei disservizi,
degli sprechi e del pessimo funzionamento dei pubblici uffici.
Vi sono poi, anch'esse non visibili dai cittadini, le imposte
indirette (invisibili perché comprese nel prezzo dei prodotti
acquistati o diluite nel tempo) e i contributi sociali obbligatori
(anch'essi pagati dal datore di lavoro con la ritenuta alla fonte).
Con l'approvazione di questa legge i lavoratori dipendenti riceverebbero
dal datore di lavoro l'intera busta paga e verserebbero essi stessi
le proprie tasse allo Stato. Essi sarebbero così messi
in grado di verificare tangibilmente l'esatto importo del proprio
stipendio ed essere edotti almeno del peso dell'imposizione diretta,
per poter così più consapevolmente far valere i
propri diritti di cittadini e contribuenti e pretendere dallo
Stato un corretto rendiconto del proprio operato ed una maggiore
trasparenza nella gestione del denaro riscosso. Si tratterebbe,
insomma, di una riforma di grande importanza sul piano economico,
ma soprattutto su quello della libertà e della responsabilità
nei rapporti tra cittadino e Stato.
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ARTICOLI
Art. 1
1. L'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973 n. 600, recante "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive
modificazioni, è abrogato.
2. All'articolo 25 comma 1 sono abrogate le parole "I soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti
residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni
di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente
ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta
dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta
deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche
sui compensi percepiti dall'amministratore del condominio. La
stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle
somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme
di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al 20
per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g)
dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata
per le prestazioni effettuale nell'esercizio di imprese".
3. All'articolo 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, recante
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
e successive modificazioni, sono abrogate le parole "Le disposizioni
in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, nonché".
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