Proposta di legge di iniziativa popolare: "Riduzione
dei termini di custodia cautelare. Semplificazione delle procedure
in materia di libertà anticipata"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
l'obiettivo di questo disegno di iniziativa popolare è
innanzitutto quello di ridurre drasticamente i tempi di custodia
cautelare in carcere in attesa del processo.
L'articolo 13 comma 5 della Costituzione riserva alla legge il
compito di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva;
l'articolo 27 comma 2 della stessa Costituzione considera l'imputato
"non colpevole" fino alla condanna definitiva; per giunta,
lo stesso principio della presunzione di innocenza fino alla condanna
definitiva -insieme al diritto ad un giusto e rapido processo-
è ribadito da una serie di altre norme internazionali pattizie
(articolo 6 della Convenzione Europea e articolo 14 numero 2 del
Patto Internazionale) vincolanti per l'Italia.
Ne deriva che "la legge" a cui il citato articolo 13
comma 5 della Costituzione fa rinvio, nello stabilire i limiti
massimi di custodia cautelare preventiva (prima cioè di
qualsiasi condanna definitiva e ad accertamento giudiziario in
corso), dovrebbe essere improntata ai principi appena richiamati,
che impongono - innanzitutto al legislatore ordinario- delle precise
regole di condotta, cioè, per l'appunto, delle scelte legislative
conformi da un lato alla presunzione d'innocenza e dall'altro
al diritto ad un giusto e rapido processo.
A fronte di questa situazione, il Codice di procedura penale prevede
invece la possibilità di dilatare i termini di custodia
cautelare, per i reati più gravi, ma pur sempre in una
situazione di presunta innocenza di un individuo, fino a nove
anni, cioè fino a 108 mesi, fino a 3285 giorni...in attesa
di una sentenza definitiva!
Si tratta di una scelta assolutamente indegna per un qualsiasi
paese che voglia dirsi civile: fino a nove anni di carcere, senza
che vi sia stato un accertamento di colpevolezza con sentenza
irrevocabile, e dunque con tutte le garanzie di forma e di sostanza
del processo penale, che per sua stessa natura (oltre che per
imposizione di norme sovraordinate) dovrebbe essere innanzitutto
rapido.
E non a caso il 45,11 % della popolazione carceraria in Italia
è in attesa di giudizio: un popolo di presunti innocenti,
in custodia cautelare, "praticamente" a tempo indefinito.
Questo disegno di legge di iniziativa popolare mira a porre rimedio
a questa situazione imponendo dei termini massimi di un anno per
i reati più gravi, dilatabili, in virtù di sospensioni
di diversa natura, fino a due anni
Sono previste inoltre modifiche all' art. 54 della legge 26 Luglio
1975, n.354, contenente norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà,
per migliorare le condizioni di vita e di sicurezza nelle carceri.
Ogni anno i tribunali di sorveglianza riescono a evadere solo
poche migliaia di pratiche riguardanti la liberazione anticipata
dei detenuti, con altissimi costi in termini di risorse finanziarie
ed economiche necessarie per assicurare la loro presenza fisica
alle udienze, mentre decine di migliaia di istanze restano senza
risposta. Se si considera la situazione di crescente sovraffollamento
delle carceri italiane con i conseguenti problemi relativi alla
vivibilità e al rispetto dei diritti umani dei detenuti,
e il fatto che nel 1998 su 31.487 domande di liberazione anticipata,
ne sono state accolte ben 23.827, si comprende l'importanza e
l'utilità di rendere automatica la concessione del beneficio,
ricorrendo al tribunale di sorveglianza solo nel caso in cui la
direzione dell'istituto di pena segnali con relazione motivata
la condotta negativa del detenuto.
Si propone inoltre di aumentare da 45 a 60 i giorni di sconto
di pena per ogni semestre, per rafforzare il "patto"
di convivenza civile nelle prigioni, incentivare la buona e regolare
condotta e l'adesione a tutte le opportunità risocializzanti
che l'espiazione della pena offre, prendendosi al contempo cura
della sicurezza delle decine di migliaia di operatori penitenziari
che vivono quotidianamente a contatto coi detenuti, a rischio
della propria incolumità.
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ARTICOLI
Art. 1.
All'art. 303 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
1. nel comma 1, alla lettera a) al n. 1), le parole "tre
mesi" sono sostituite con le parole: "un mese e quindici
giorni"; nel comma 1, alla lettera a) al n. 2), le parole
"sei mesi" sono sostituite con le parole: "tre
mesi"; nel comma 1, alla lettera a) al n. 3), le parole "un
anno" sono sostituite con le parole: "sei mesi";
2. nel comma 1, alla lettera b) al n. 1), le parole "sei
mesi" sono sostituite con le parole: "tre mesi";
nel comma 1, alla lettera b) al n. 2), le parole "un anno"
sono sostituite con le parole: "sei mesi"; nel comma
1, alla lettera b) al n. 3), le parole "un anno e sei mesi"
sono sostituite con le parole: "nove mesi";
3. il numero 3bis del comma 1, lettera b) è sostituito
dal seguente: "3bis) qualora si proceda per i delitti di
cui all'art. 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri
1), 2) e 3) sono aumentati fino a tre mesi";
4. nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 1), le parole "tre
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese e quindici
giorni"; nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 2), le parole
"sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre
mesi"; nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 3), le parole
"nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
mesi e quindici giorni";
5. nel comma 1, alla lettera c) al n. 1), le parole "nove
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi
e quindici giorni"; nel comma 1, alla lettera c) al n. 2),
le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"sei mesi"; nel comma 1, alla lettera b) al n. 3), le
parole "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"nove mesi";
6. nel comma 4, alla lettera a), le parole "due anni"
sono sostituite dalle seguenti: "un anno"; . nel comma
4, alla lettera b), le parole "quattro anni" sono sostituite
dalle seguenti: "due anni"; . nel comma 4, alla lettera
c), le parole "sei anni" sono sostituite dalle seguenti
"tre anni".
Art. 2
1. Il comma 1 dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n.354,
e successive modificazioni, contenente norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative
della libertà, è sostituito dal seguente:
<<1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai
fini del suo più efficace reinserimento nella società
una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di
pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso
in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare>>.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
<<2 - bis. La liberazione anticipata può non essere
concessa per il singolo semestre di pena scontata nel caso in
cui risulti, da relazione motivata della direzione del carcere
presso il quale il detenuto è in carico, che il condannato,
durante lo stesso semestre, non abbia dato prova di partecipazione
all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide
con udienza camerale con la presenza delle parti>>.
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