Proposta di legge di iniziativa popolare:

"Riduzione dei termini di custodia cautelare. Semplificazione delle procedure in materia di libertà anticipata"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

l'obiettivo di questo disegno di iniziativa popolare è innanzitutto quello di ridurre drasticamente i tempi di custodia cautelare in carcere in attesa del processo.
L'articolo 13 comma 5 della Costituzione riserva alla legge il compito di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva; l'articolo 27 comma 2 della stessa Costituzione considera l'imputato "non colpevole" fino alla condanna definitiva; per giunta, lo stesso principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva -insieme al diritto ad un giusto e rapido processo- è ribadito da una serie di altre norme internazionali pattizie (articolo 6 della Convenzione Europea e articolo 14 numero 2 del Patto Internazionale) vincolanti per l'Italia.
Ne deriva che "la legge" a cui il citato articolo 13 comma 5 della Costituzione fa rinvio, nello stabilire i limiti massimi di custodia cautelare preventiva (prima cioè di qualsiasi condanna definitiva e ad accertamento giudiziario in corso), dovrebbe essere improntata ai principi appena richiamati, che impongono - innanzitutto al legislatore ordinario- delle precise regole di condotta, cioè, per l'appunto, delle scelte legislative conformi da un lato alla presunzione d'innocenza e dall'altro al diritto ad un giusto e rapido processo.
A fronte di questa situazione, il Codice di procedura penale prevede invece la possibilità di dilatare i termini di custodia cautelare, per i reati più gravi, ma pur sempre in una situazione di presunta innocenza di un individuo, fino a nove anni, cioè fino a 108 mesi, fino a 3285 giorni...in attesa di una sentenza definitiva!
Si tratta di una scelta assolutamente indegna per un qualsiasi paese che voglia dirsi civile: fino a nove anni di carcere, senza che vi sia stato un accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, e dunque con tutte le garanzie di forma e di sostanza del processo penale, che per sua stessa natura (oltre che per imposizione di norme sovraordinate) dovrebbe essere innanzitutto rapido.
E non a caso il 45,11 % della popolazione carceraria in Italia è in attesa di giudizio: un popolo di presunti innocenti, in custodia cautelare, "praticamente" a tempo indefinito.
Questo disegno di legge di iniziativa popolare mira a porre rimedio a questa situazione imponendo dei termini massimi di un anno per i reati più gravi, dilatabili, in virtù di sospensioni di diversa natura, fino a due anni
Sono previste inoltre modifiche all' art. 54 della legge 26 Luglio 1975, n.354, contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà, per migliorare le condizioni di vita e di sicurezza nelle carceri. Ogni anno i tribunali di sorveglianza riescono a evadere solo poche migliaia di pratiche riguardanti la liberazione anticipata dei detenuti, con altissimi costi in termini di risorse finanziarie ed economiche necessarie per assicurare la loro presenza fisica alle udienze, mentre decine di migliaia di istanze restano senza risposta. Se si considera la situazione di crescente sovraffollamento delle carceri italiane con i conseguenti problemi relativi alla vivibilità e al rispetto dei diritti umani dei detenuti, e il fatto che nel 1998 su 31.487 domande di liberazione anticipata, ne sono state accolte ben 23.827, si comprende l'importanza e l'utilità di rendere automatica la concessione del beneficio, ricorrendo al tribunale di sorveglianza solo nel caso in cui la direzione dell'istituto di pena segnali con relazione motivata la condotta negativa del detenuto.
Si propone inoltre di aumentare da 45 a 60 i giorni di sconto di pena per ogni semestre, per rafforzare il "patto" di convivenza civile nelle prigioni, incentivare la buona e regolare condotta e l'adesione a tutte le opportunità risocializzanti che l'espiazione della pena offre, prendendosi al contempo cura della sicurezza delle decine di migliaia di operatori penitenziari che vivono quotidianamente a contatto coi detenuti, a rischio della propria incolumità.

ARTICOLI

Art. 1.

All'art. 303 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1. nel comma 1, alla lettera a) al n. 1), le parole "tre mesi" sono sostituite con le parole: "un mese e quindici giorni"; nel comma 1, alla lettera a) al n. 2), le parole "sei mesi" sono sostituite con le parole: "tre mesi"; nel comma 1, alla lettera a) al n. 3), le parole "un anno" sono sostituite con le parole: "sei mesi";
2. nel comma 1, alla lettera b) al n. 1), le parole "sei mesi" sono sostituite con le parole: "tre mesi"; nel comma 1, alla lettera b) al n. 2), le parole "un anno" sono sostituite con le parole: "sei mesi"; nel comma 1, alla lettera b) al n. 3), le parole "un anno e sei mesi" sono sostituite con le parole: "nove mesi";
3. il numero 3bis del comma 1, lettera b) è sostituito dal seguente: "3bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a tre mesi";
4. nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 1), le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese e quindici giorni"; nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 2), le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"; nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 3), le parole "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi e quindici giorni";
5. nel comma 1, alla lettera c) al n. 1), le parole "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi e quindici giorni"; nel comma 1, alla lettera c) al n. 2), le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"; nel comma 1, alla lettera b) al n. 3), le parole "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";
6. nel comma 4, alla lettera a), le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"; . nel comma 4, alla lettera b), le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; . nel comma 4, alla lettera c), le parole "sei anni" sono sostituite dalle seguenti "tre anni".

Art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà, è sostituito dal seguente:

<<1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai fini del suo più efficace reinserimento nella società una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

<<2 - bis. La liberazione anticipata può non essere concessa per il singolo semestre di pena scontata nel caso in cui risulti, da relazione motivata della direzione del carcere presso il quale il detenuto è in carico, che il condannato, durante lo stesso semestre, non abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide con udienza camerale con la presenza delle parti>>.