Proposta di legge di iniziativa popolare:

"Riforma in senso uninominale e maggioritario del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura.

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

l'obiettivo di questo disegno di legge di iniziativa popolare consiste nella abolizione del voto di lista per la elezione dei membri togati del CSM, e nell'introduzione del voto maggioritario uninominale a turno unico, per ottenere il risultato di "sganciare" l'elezione del candidato dall'appartenenza ad una corrente ed alla relativa lista, e di "legarla", invece, alle preferenze raccolte immediatamente e direttamente sul suo nome, in base al suo prestigio e alle sue capacità personali: in sostanza, si tratta di un primo e decisivo passo per sottrarre i rappresentanti dei magistrati alla lottizzazione correntocratica e per difendere la loro effettiva indipendenza e libertà di giudizio.
Da questo punto di vista, occorre ricordare che, secondo la Costituzione, il CSM è l'organo che deve garantire l'indipendenza della magistratura dai condizionamenti politici e partitici per tutto ciò che attiene alla sua organizzazione interna (carriere, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, ecc.), e deve anche assicurare la professionalità del corpo togato.
I due terzi dei suoi membri vengono eletti direttamente dai magistrati (membri togati), mentre il restante terzo viene eletto direttamente dal Parlamento (membri laici).
A partire dagli anni '60, però, in seno all'Associazione dei magistrati, nacquero correnti di diversa impostazione ideologica, che cominciarono a dotarsi di propri organi dirigenti, di uffici stampa, proprio come dei veri "partiti dei magistrati". Da quando, poi, nel 1975, il sistema elettorale dei membri togati del CSM (inizialmente uninominale maggioritario) fu trasformato in proporzionale, questi non sono più stati eletti perché stimati e rispettati dai colleghi per il loro prestigio, la loro professionalità e la loro preparazione, ma esclusivamente in quanto rappresentanti di questa o quella corrente, di questo o quel "partito dei magistrati": Magistratura Democratica, Unità per la Costituzione, Magistratura Indipendente, e così via. Ed il CSM, in pratica, è divenuto un vero e proprio parlamentino dei magistrati, con i diversi gruppi a confrontarsi, i capigruppo, le loro riunioni in separata sede: un organismo fortemente politicizzato, rispondente ad una ferrea logica corporativa, che si contrappone al Parlamento disputandogli la legittimità delle decisioni in materia di politica criminale, e straripando, con la politicizzazione del proprio ruolo, ben al di là del dettato costituzionale.
Questo disegno di legge se approvato consentirebbe di sottrarre i magistrati alla lottizzazione delle correnti, consentirebbe l'elezione dei migliori e più preparati tra i candidati come membri del CSM, piuttosto che i rappresentanti di questa o quella corrente e, in ultima analisi, consentirebbe di rompere il nesso perverso, incostituzionale e a volte non trasparente, fra politica e magistratura, restituendo ad entrambe la necessaria autonomia.


ARTICOLI

Art. 1

Il comma 14 dell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74) è abrogato e sostituito dal seguente: "Il voto si esprime: a) per il collegio nazionale presso la Corte di Cassazione con il voto ad uno solo dei candidati; b) per i collegi territoriali con il voto ad uno solo dei candidati."


L'art. 27 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 è abrogato e sostituito dal seguente:

1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. I seggi sono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, al candidato più anziano di età.
2. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale proclama eletti i candidati coni il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

L'art. 39 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 è abrogato e sostituito dal seguente:

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti validi.
2. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma del comma 1 si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire.
3. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore.