Proposta di legge di iniziativa
popolare: "Riforma in senso uninominale e maggioritario del
sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura.
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
l'obiettivo di questo disegno di legge di iniziativa popolare
consiste nella abolizione del voto di lista per la elezione dei
membri togati del CSM, e nell'introduzione del voto maggioritario
uninominale a turno unico, per ottenere il risultato di "sganciare"
l'elezione del candidato dall'appartenenza ad una corrente ed
alla relativa lista, e di "legarla", invece, alle preferenze
raccolte immediatamente e direttamente sul suo nome, in base al
suo prestigio e alle sue capacità personali: in sostanza,
si tratta di un primo e decisivo passo per sottrarre i rappresentanti
dei magistrati alla lottizzazione correntocratica e per difendere
la loro effettiva indipendenza e libertà di giudizio.
Da questo punto di vista, occorre ricordare che, secondo la Costituzione,
il CSM è l'organo che deve garantire l'indipendenza della
magistratura dai condizionamenti politici e partitici per tutto
ciò che attiene alla sua organizzazione interna (carriere,
trasferimenti, provvedimenti disciplinari, ecc.), e deve anche
assicurare la professionalità del corpo togato.
I due terzi dei suoi membri vengono eletti direttamente dai magistrati
(membri togati), mentre il restante terzo viene eletto direttamente
dal Parlamento (membri laici).
A partire dagli anni '60, però, in seno all'Associazione
dei magistrati, nacquero correnti di diversa impostazione ideologica,
che cominciarono a dotarsi di propri organi dirigenti, di uffici
stampa, proprio come dei veri "partiti dei magistrati".
Da quando, poi, nel 1975, il sistema elettorale dei membri togati
del CSM (inizialmente uninominale maggioritario) fu trasformato
in proporzionale, questi non sono più stati eletti perché
stimati e rispettati dai colleghi per il loro prestigio, la loro
professionalità e la loro preparazione, ma esclusivamente
in quanto rappresentanti di questa o quella corrente, di questo
o quel "partito dei magistrati": Magistratura Democratica,
Unità per la Costituzione, Magistratura Indipendente, e
così via. Ed il CSM, in pratica, è divenuto un vero
e proprio parlamentino dei magistrati, con i diversi gruppi a
confrontarsi, i capigruppo, le loro riunioni in separata sede:
un organismo fortemente politicizzato, rispondente ad una ferrea
logica corporativa, che si contrappone al Parlamento disputandogli
la legittimità delle decisioni in materia di politica criminale,
e straripando, con la politicizzazione del proprio ruolo, ben
al di là del dettato costituzionale.
Questo disegno di legge se approvato consentirebbe di sottrarre
i magistrati alla lottizzazione delle correnti, consentirebbe
l'elezione dei migliori e più preparati tra i candidati
come membri del CSM, piuttosto che i rappresentanti di questa
o quella corrente e, in ultima analisi, consentirebbe di rompere
il nesso perverso, incostituzionale e a volte non trasparente,
fra politica e magistratura, restituendo ad entrambe la necessaria
autonomia.
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ARTICOLI
Art. 1
Il comma 14 dell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 recante
"Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura" (così come modificata
dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2
della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della legge
12 aprile 1990, n. 74) è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il voto si esprime: a) per il collegio nazionale presso
la Corte di Cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;
b) per i collegi territoriali con il voto ad uno solo dei candidati."
L'art. 27 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 è abrogato
e sostituito dal seguente:
1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi
del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio
delle funzioni di legittimità. I seggi sono attribuiti
ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità di voti il seggio è assegnato
al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine
giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, al
candidato più anziano di età.
2. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale proclama
eletti i candidati coni il maggior numero di voti validi. In caso
di parità di voti il seggio è assegnato al candidato
che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.
In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è
assegnato al candidato più anziano per età.
L'art. 39 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 è abrogato
e sostituito dal seguente:
1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica
per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è
sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti validi.
2. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma del comma
1 si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio
superiore entro trenta giorni dalla cessazione della carica del
componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono
con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi
territoriali ciascuna lista non può essere composta da
un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire.
3. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio
superiore.
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