Proposta di legge di iniziativa popolare :"Responsabilità
civile dei magistrati"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.
71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni - la seguente
proposta di legge:
RELAZIONE
Onorevoli Parlamentari,
l'obiettivo di questo disegno di legge di iniziativa popolare
è quello di consentire al cittadino di ottenere dal magistrato
il risarcimento dei danni che questi gli abbia eventualmente causato
attraverso un comportamento doloso o gravemente colposo, o in
caso di diniego di giustizia.
Da questo punto di vista, occorre ricordare che già nel
1987 si tenne un referendum (il cosiddetto "referendum Tortora")
che mirava a far sì che il giudice che avesse arrecato
- con dolo o colpa grave - un danno al cittadino, fosse tenuto
a risponderne sul piano civile: si trattava, in sostanza, di abrogare
gli articoli 55, 56 e 74 del Codice di procedura civile, che impedivano
al magistrato di rispondere in sede civile dei suoi errori, come
invece accadeva (e accade) per qualunque altro funzionario dello
Stato. Oltre l'80% dei cittadini votò "sì",
indicando chiaramente la volontà di chiamare a rispondere,
ad esempio, i giudici che emanavano mandati di cattura clamorosamente
sbagliati a causa di omonimie non controllate, o che ordinavano
una carcerazione preventiva con leggerezza, o che, in base a vaghi
sospetti, mettevano a repentaglio i più elementari diritti
dei cittadini.
Subito dopo, però, il Parlamento (guidato dal terzetto
DC-PCI-PSI) rapinò il risultato del referendum votando
la cosiddetta "legge Vassalli" che travolse il principio
stesso della responsabilità personale del magistrato, per
affermando quello, opposto, della responsabilità dello
Stato. La "legge Vassalli", infatti, prevede che il
cittadino che abbia subito un danno ingiusto a causa di un atto
doloso o gravemente colposo da parte di un magistrato non possa
fargli direttamente causa, ma debba invece chiamare in giudizio
lo Stato e chiedere ad esso il risarcimento del danno. Se poi
il giudizio sarà positivo per il cittadino, allora sarà
lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato, che,
a quel punto, potrà rispondere in prima persona, ma solo
- si badi - entro il limite di un terzo di annualità di
stipendio. La legge Vassalli ha così raggiunto il suo scopo:
ridurre al minimo le domande di risarcimento e ristabilire un
regime di irresponsabilità per i magistrati.
Attraverso l'approvazione di questo disegno di legge invece, si
avrà la possibilità di chiamare in causa direttamente
il magistrato che abbia errato dolosamente o per colpa grave.
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ARTICOLI
Art. 1
L'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988 n. 117 recante
"Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati"
e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal
seguente:
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento,
di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal
magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni
ovvero per diniego di giustizia può agire contro di questi
per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di
quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà
personale. L'azione civile per il risarcimento del danno sono
regolati dalle norme ordinarie.
Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della citata legge
13 aprile 1988 n. 117.
L'art. 9, comma 1, della citata legge 13 aprile 1988, n. 117
è abrogato e sostituito dal seguente: "Il procuratore
generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari
o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono
esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato
per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo
che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione
che il richiedente il risarcimento deve obbligatoriamente fare,
al procuratore generale o al titolare dell'azione disciplinare,
contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la
facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo
comma dell'articolo 107 della Costituzione."
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