Proposta di legge di iniziativa popolare:

"Riforma presidenzialista dello Stato e modifica in senso uninominale e maggioritario delle leggi elettorali della Camera e del Senato"

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

Con questa proposta di legge di iniziativa popolare si vuole modificare radicalmente la forma di governo della Repubblica, dando un assetto presidenzialista alle nostre istituzioni e modificando le leggi elettorali per il rinnovo della Camera e del Senato in senso uninominale maggioritario. La svolta voluta dai cittadini italiani con la vittoria referendaria del 1993 non ha prodotto risultati sensibili ne' sul piano di una maggiore governabilità delle nostre istituzioni ne' su quello della riduzione dell'invadenza e del peso dei partiti. Infatti nel 1994 gli italiani avevano "scelto" Silvio Berlusconi e dopo qualche mese si sono ritrovati Lamberto Dini, sorte analoga due anni dopo per Romano Prodi. Ed i partiti hanno continuato a condizionare in maniera determinante la vita politica del nostro paese condizionando e spesso paralizzando l'azione dei diversi Governi che si sono succeduti.
Tutto questo è addebitabile ai limiti specifici del modello istituzionale attuale, che da un lato contiene elementi di democrazia maggioritaria e dall'altro conserva il primato delle forze parlamentari nei confronti del Governo. Per superare tutto questo, è necessario passare al modello "americano", che prevede una netta separazione del potere esecutivo, affidato al Presidente eletto direttamente dal popolo, e di quello legislativo che spetta al Parlamento.
Con questa proposta di legge da una parte si modifica il quadro costituzionale introducendo il suffragio universale e diretto come metodo di elezione del Presidente della Repubblica, attribuendo a quest'ultimo le responsabilità di governo, attualmente detenute dal Presidente del Consiglio dei Ministri e riducendo il numero dei parlamentari e dall'altra si riforma il meccanismo di scelta dei deputati e dei senatori abolendo la quota proporzionale e prevedendo la assegnazione di tutti i seggi con un sistema uninominale secco ad un turno.

ARTICOLI

Art. 1

L'art. 74 comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Se le Camere approvano nuovamente la legge, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna di esse, questa deve essere promulgata.

L'art. 83 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
L'elezione del Presidente della Repubblica avviene lo stesso giorno dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'art. 84 comma primo della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'art. 85 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

L'art. 86 comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
In caso di impedimento permanente, accertato dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti e convalidato dalla Corte Costituzionale, o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera indice le nuove elezioni del Presidente della Repubblica, entro sessanta giorni, e delle Camere che sono sciolte. L'elezioni delle nuove Camere e del Presidente della Repubblica sono fissate, ai sensi del precedente art.83 comma secondo, nello stesso giorno.

L'art. 88 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato.

L'art. 89 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato.
L'art. 92 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente della Repubblica e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina i Ministri e può revocarne il mandato in qualsiasi momento.

L'art. 93 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
I Ministri prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

L'art. 94 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato.

Nell'art. 95 comma primo della Costituzione della Repubblica Italiana le parole "Il Presidente del Consiglio" sono sostituite dalla parole: "Il Presidente della Repubblica". E nel medesimo articolo al comma terzo le parole "del Consiglio" sono sostituite dalle parole: "della Repubblica".

Nell'art. 96 della Costituzione della Repubblica Italiana sono abrogate le parole "Il Presidente del Consiglio dei Ministri".


Art. 2

L'art. 56, comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Il numero dei deputati è quattrocentosettacinque.

L'art. 57, comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Il numero di senatori elettivi è di duecentotrentotto.

Art. 3

Il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, è abrogato limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "settantacinque per cento del" e comma 4;";

Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore.";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

Articolo 18-bis;

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";
Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4): limitatamente alle parole "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2) limitatamente alle parole: "e delle liste", nonché alle parole: "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole: "e delle liste";

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";

Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione";

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

Articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o"

Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2), 3), 4) e 5).

Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 83;

Articolo 84;

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4 e comma 5.

Art. 4

Il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modifiche è modificato nel modo seguente:

L'art. 1 comma secondo è abrogato e sostituito dal seguente:
Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al numero dei seggi assegnati alla regione.

L'art. 2 è abrogato limitatamente al secondo periodo: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali".

L'art. 7 è abrogato.

L'art. 9 comma primo è abrogato limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale".

Gli articoli 17 e 18 sono abrogati.

L'art. 19 comma sesto è abrogato.