COSTITUENTE DEI
LIBERALI E RIFORMATORI
Gruppo Misto
SETTIMA LEGISLATURA
Proposta di legge di iniziativa del consigliere Claudia Cadorin.
Disciplina della forma di governo della Regione, del Consiglio Regionale, del Presidente e del Vicepresidente della Regione.
Relazione:
La riforma del Titolo V della Costituzione tramite la Legge 1/1999 sollecita le Regione all'adozione di una propria Carta Costituzionale ed offre altresì l'opportunità che l'Istituzione scelga la propria forma di Governo ed il proprio sistema elettorale.
La stagione del dibattito statutario, destinata ora ad entrare nel vivo, si collega in parte ai principi contenuti nella proposta di legge in oggetto, dato che in essa sono contenuti alcuni principi, anche strutturali, che, grazie ad un modello elettorale stabilito, conducono per deduzione al modello regionale che vorremmo.
Nel pensare ad una riforma elettorale è necessario, prima di avventurarsi, recepire dal territorio le esigenze che da questo provengono e disegnare idealmente i contorni del Veneto che sarà, ovviamente rispetto al pensiero ed alla sensibilità del legislatore.
Le esigenze che sono parse primarie rispetto alla forma di Governo ed al sistema elettorale sono le seguenti:
1) la Regione deve essere governabile, da un Presidente forte espressione e partecipe di una maggioranza chiara, coesa, legata principalmente alla missione amministrativa;
2) i candidati, pur espressione, inevitabilmente, dei Partiti dovranno avere un grosso appeal personale e risultare, tutto sommato, più graditi alla base elettorale che non agli apparati dei partiti.
3) i Consiglieri dovranno avere un forte attaccamento al territorio , ma nello stesso tempo avere sempre presente la dimensione amministrativa alla quale sono chiamati, ossia l'intero territorio della Regione.
Per dare una risposta a queste esigenze, si sono cercati gli strumenti più idonei tra quelli a disposizione nella conoscenza della materia elettorale e della gestione della forma di Governo.
Il cardine della proposta è pertanto l'adozione del sistema maggioritario, che viene applicato sia per la elezione di Presidente e Vicepresidente, sia per quella, nei singoli collegi, del candidato uninominale. Maggioritario significa, anzitutto e senza dubbio, che chi vince governa e questo principio nella PDL è totalmente rispettato.
La persona emerge, con le proprie capacità, credibilità, risultati e si ancora con questi al proprio territorio nell'elezione uninominale. Chi vince nel proprio collegio è infatti sicuramente legato in maniera forte al territorio ed alla realtà che va a rappresentare presso il Consiglio regionale.
A queste candidature se ne affiancano altre, quelle del cosiddetto "listino" collegato alla Presidenza ed alla Vicepresidenza. Questo strumento, necessario a garantire la governabilità tramite il cosiddetto "premio di maggioranza", viene introdotto con due innovazioni degne di nota: la prima è che non si procede nella elezione in ordine numerico, come attualmente avviene, bensì si prevede la eventuale preferenza da assegnare a cura dell'elettore, e l'ingresso quindi avverrà per coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ( ferma restando la ovvia presenza di Presidente e Vicepresidente); la seconda, la previsione esplicita della paritaria rappresentanza dei due sessi nel "listino".
Accanto ai candidati del territorio e dei collegi, dunque, un nucleo importante di candidati espressione di un unico collegio elettorale regionale dove ci si misura non solo sulle questione del proprio territorio di provenienza, ma anche su tematiche regionali ben più ampie.
All'interno di questa impostazione non perdono importanza i partiti, ma è evidente che essi dovranno svolgere un compito di mediazione al loro interno, e di accordo profondo con i propri uomini e nelle coalizioni al fine di esprimere nel migliore dei modi il vero senso positivo e propositivo della politica, che non potrà non giovarsi di una necessaria meritocrazia.
Muta la ripartizione dei collegi, da definirsi ad opera del Consiglio, che divengono più numerosi e dunque più piccoli, il che significa una attenzione ancora maggiore al territorio.
Una novità importante è senza dubbio la previsione della figura del Vicepresidente. Strettamente legato al Presidente in quanto eletti in maniera unitaria e vincolata, Questi rappresenta la garanzia della continuità anche nel malaugurato caso di impedimento del Presidente così grave e prolungato da impedirgli di proseguire nel Suo mandato. In tale caso, infatti, il Vicepresidente in maniera totale nel ruolo del Presidente, legittimato dalla elezione diretta anche della sua persona, e garantendo così il perdurare delle scelte di governo dei cittadini veneti per tutta la naturale durata del mandato.
L'impianto complessivo della legge, oltre a rispondere alle esigenze descritte e ad aumentare la forza delle figure istituzionali interessate, dà vita ad un meccanismo che semplifica le modalità di voto, come evidenzia l'allegato "A" facsimile di scheda elettorale.
Da tutto ciò deriva la convinzione che qualora la PDL fosse approvata dal Consiglio Regionale, unitamente al nuovo Statuto, la Regione Veneto che uscirebbe dalle urne sarebbe più governabile, più forte, più indipendente.
Regione del Veneto
Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Claudia Cadorin
Disciplina della forma di governo della Regione, dell'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente e Vice Presidente della Regione.
TITOLO I
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 1
Norme generali
1. Il Consiglio regionale del Veneto è eletto a suffragio universale, con voto diretto, personale,
eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. I seggi sono assegnati in funzione al numero di collegi uninominali di cui all'art. 2 e del numero di appartenenti al listino collegato al Presidente e Vice Presidente che risulteranno eletti sulla base del calcolo utile a far raggiungere alle liste collegate al Candidato Presidente e Vice Presidente il premio di maggioranza previsto dall'art. 18.
3. I seggi sono attribuiti con sistema maggioritario.
Art. 2
Dei collegi elettorali
1. Il territorio della Regione è ripartito con legge regionale in 55 collegi uninominali disegnati su base provinciale. In ogni caso ciascuna Provincia non potrà avere un numero di collegi inferiore a tre. Ogni candidato al Collegio uninominale deve essere inoltre collegato ad un candidato Presidente e Vice Presidente;
2. Il Consiglio regionale approva la legge di cui al comma precedente sulla base di un apposito studio demandato a 5 esperti eletti dal Consiglio incaricati di tracciare e definire tecnicamente i confini dei collegi.
3. Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali viene specificato, ai sensi dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio regionale ovvero il numero massimo e minimo degli stessi.
Art. 3
Durata in carico dei Consigli Regionali
I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.
Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione. Lo scioglimento del Consiglio può avvenire inoltre con le modalità previste dallo Statuto.
Le elezioni sono indette con decreto del Commissario di Governo emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.
Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.
I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
TITOLO II
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 4
Norme generali
1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Giunta Regionale del Veneto sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Unitamente ad essi può essere votato, nella stessa scheda, un nominativo dal gruppo di 28 candidati al Consiglio su Collegio unico Regionale, tra i quali dovrà essere garantita almeno la presenza del 50%, di ognuno dei due sessi. Sono questi definiti "seggi in premio di maggioranza" che saranno assegnati sulla base di quanto disposto dall'art. 18 ?presente Legge.
3. Il presidente e Vice presidente della regione possono essere candidati solo se collegati ad un numero di candidati al Consiglio nei Collegi uninominali non inferiore a 8 distribuiti in almeno 2 Provincie.
Art. 5
Del collegio elettorale
1. Il territorio della Regione è il Collegio unico regionale per l'elezione diretta del Presidente e Vice Presidente della Regione e dei Consiglieri ad essi collegati.
Art. 6
Durata in carico dei Presidente e del Vice Presidente Regione, e dei membri eletti con il premio di maggioranza di cui al comma 2 art 3.
Il Presidente ed il Vice Presidente della Giunta regionale del Veneto si rinnovano ogni cinque anni, salvo i casi previsti dallo Statuto. Essi esercitano le loro funzioni fino al subentro del successivo Presidente. Il quinquennio decorre dalla data della elezione.
I membri del Consiglio eletti con il Premio di maggioranza seguono le scadenze di cui agli eletti al Consiglio Regionale dell'art. 3 della presente Legge.
Le elezioni sono indette con decreto del Commissario di Governo emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.
Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.
I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
TITOLO III
Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità
Art. 7 (Elettorato attivo e passivo)
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione(1).
Sono eleggibili a consigliere regionale, Presidente e Vice Presidente della Regione i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno della elezione.
Art. 8 (Cause di ineleggibilità)
Non sono eleggibili a Consigliere Regionale, Presidente e Vice Presidente della Regione:
1)i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
5) i magistrati ordinari nella Regione nella quale esercitano le loro funzioni;
6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;
7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione (1/b);
8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della Regione;
9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;
10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella Regione.
Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.
Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.
Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale, Presidente e VicePresidente della Regione:
a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
b) coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;
c) gli amministratori della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.
Sono infine ineleggibili a consigliere regionale, Presidente e Vice Presidente della Regione:
1) titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità' economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;
2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della Regione;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1) e 2) del presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra.
Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici (1/a).
Art. 9 (Cause di incompatibilità)
L'ufficio di Consigliere Regionale, Presidente e Vice Presidente della Giunta Regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla regione (1/a).
L'ufficio di Consigliere Regionale è incompatibile con quello di Assessore Regionale.
Art. 10 (Cause di decadenza)
La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di Consigliere Regionale, Presidente e VicePresidente della Giunta regionale.
Importano altresì decadenza per i soggetti di cui sopra le cause di ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.
Le cause di incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di Consigliere Regionale, Presidente e Vice Presidente della Giunta Regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'art. 18, terzo comma.
Decadono dall'ufficio di consigliere regionale, Presidente e Vice Presidente della Regione gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge .
TITOLO IV
Procedimento elettorale
Art. 11 (Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)
Presso il tribunale di Venezia è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.
Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione della vittoria al Candidato Presidente e Vice Presidente ed il calcolo dei seggi spettanti del listino collegato a questi, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.
Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.
Art. 12 (Liste di candidati)
Le candidature per ogni collegio , nonché le candidature a Presidente e Vice Presidente e del listino ad essi collegati devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione (1/c); a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (1/d).
Le candidature per i collegi uninominali devono essere presentate:
a) da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio;
La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il nome, cognome, luogo e data di nascita, professione del candidato, il contrassegno di lista, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (1/e).
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
E' consentito presentare la propria candidatura solo in un collegio. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature non conformi ai dettati sopra stabiliti.
Con la candidatura si deve presentare inoltre:
1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 (1/f);
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato (1/g);
4) la dichiarazione , sottoscritta dal candidato al Collegio e dai candidati Presidente e e Vice Presidente della Regione, di collegamento;
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
Le candidature a Presidente, Vice Presidente e per il listino ad essi collegati debbono invece sottoscritte:
a) da almeno 5000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella Regione;
La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il nome, cognome, luogo e data di nascita, professione del candidato Presidente, del candidato Vice Presidente, di tutti i candidati al listino in ordine di presentazione, il contrassegno di lista, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (1/e) .
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
E' consentito presentare la propria candidatura solo in un collegio. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature non conformi ai dettati sopra stabiliti.
Con la candidatura si deve presentare inoltre:
1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato del listino regionale. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 (1/f);
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato (1/g);
4) un modello o più di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi (1/h).
5) le dichiarazioni di collegamento di tutti i candidati ai collegi collegati con il Presidente ed il Vice Presidente.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 13 (Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
1) verifica se le candidature siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;
2) cancella dalle liste delle candidature i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma (1/i);
3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 18° anno di et' al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
5) Cancella i nomi dei candidati al Collegio uninominale che non abbiano presentato dichiarazione di collegamento con un Presidente;
6) Cancella i nomi dei Candidati Presidenti e candidati ai collegi collegati che non abbiano rispettato i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 della presente Legge.
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 14 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)
L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
1) assegna un numero progressivo a ciascuna candidatura e lista collegata ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati (1/l);
2) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
3) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (1/l);
3) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (1/l).
Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Art. 15 (Norme speciali per gli elettori)
Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. Inottemperanza ai principi sopra specificati, dev'essere inoltre garantito anche ai ricoverati domestici la possibilità di esprimere il proprio voto grazie ad un seggio mobile.
Art. 16 (Voto )
L'elettore avrà a disposizione una sola scheda elettorale per l'elezione del Consiglio Regionale con metodo uninominale di cui all'art. 1, per l'elezione diretta del Presidente della Regione , del Vice Presidente e della lista di candidati collegata di cui all'art.4. Ogni elettore può votare, come da allegato "a" a titolo esemplificativo, nei seguenti modi:
1) tracciare una croce in una parte qualsiasi del rettangolo che comprende Nome e Cognome dei Candidati Presidente, Vice Presidente e simbolo, senza esprimere una preferenza per il candidato al collegio unico regionale. In questo caso il voto va automaticamente anche al candidato al Collegio ad esse collegato che è situato in un rettangolo a fianco e la preferezna per il candidato al Consiglio della lista regionale rimane inespressa.
2) come sopra, solo esprimere anche una preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di uno dei ventotto candidati al collegio unico regionale (preferenza unica);
3) tracciare una croce sul nome di un candidato al Collegio Uninominale ed una su un candidato Presidente, Vice Presidente e simbolo non collegati, con la possibilità di esprimere anche una preferenza scrivendo il nome di uno dei trenta candidati collegati a questi ultimi. In questo caso il voto di definisce voto disgiunto ed andrà conteggiato separatamente.
Schede che contengano indicazioni diverse saranno considerate nulle.
Art. 17 (Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)
I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.
Art. 18 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale)
L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale far' chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.
Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina i candidati vincenti di ogni collegio uninominale, attribuendo il seggio ad essi e specificando il Candidato Presidente e Vice Presidente loro collegati
b) determina il numero di voti conseguiti da ciascun Candidato Presidente e Vice Presidente e l'ordine di arrivo dei Candidati a Consigliere del listino unico regionale;
c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, i nomi dei candidati vincenti ed il loro collegamento alle liste;
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
1) determina il numero dei candidati eletti nei Collegi Uninominali collegati a ciascun Presidente;
2) qualora i candidati al Consiglio Regionale nei Collegi Uninominali collegati al Candidato Presidente e Vice Presidente vincenti siano in numero inferiore a 28, assegna tanti eletti attingendo dal listino di candidati su Collegio Regionale collegato al Presidente e Vice Presidente, nell'ordine di arrivo dato dalle preferenze, quanti ne servono per raggiungere la soglia del 55%, altresì qualora il gli eletti nei Collegi Uninominali collegati al Candidato Presidente e Vice Presidente vincenti siano in numero superiore 28 ed inferiore a 33, assegna tanti eletti attingendo dal listino di candidati collegato al Presidente e Vice Presidente, nell'ordine di arrivo secondo le preferenze ottenute, quanti ne servono per raggiungere la soglia del 60% , derivante dal calcolo del numero complessivo dei Consiglieri. Presidente. Al Presidente ed il Vice Presidente, nel calcolo del premio di maggioranza, spettano i primi due seggi attribuiti.
3) proclama quindi eletti il Presidente, il Vice Presidente, in ogni caso membri del Consiglio Regionale, tutti i vincenti dei collegi uninominali ed i titolari del seggi attribuiti con il premio di maggioranza al Presidente e Vice Presidente di cui al comma precedente.
Art. 19 (Surrogazioni)
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è riassegnato con nuove elezioni se trattasi di seggio maggioritario, mentre se trattasi di seggio attribuito con il listino collegato al Presidente, subentrerà al decaduto il primo dei non eletti dello stesso listino, fino ad esaurimento degli stessi.
TITOLO V
Convalida degli eletti e contenzioso
20. Convalida degli eletti.
Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.
21. Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.
Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.
La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.
Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.
La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione .
22. Ricorsi.
Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147 .
Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del governo.
Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.
TITOLO VI
Disposizioni finali
23. Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.
Nel caso la elezione del Consiglio regionale del Veneto, del Presidente e del Vice Presidente della Regione abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:
1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Presidente e Vice Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:
a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;
c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 .
Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali e Presidenti e Vice Presidenti della Regione abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale, Presidente e Vice Presidente della Regione si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.
24. Spese.
Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.
Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.
|