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Consiglio regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE N. 298

Presentata dal consigliere

Puiatti

<<Disciplina della forma di governo della Regione, dell'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto>>

Presentata l'8 novembre 2002



Signor Presidente, Signori Consiglieri,

dopo la presentazione da parte dei consiglieri regionali del Gruppo della Margherita di una propria proposta di legge sul sistema elettorale regionale, culmine di una tenace azione a tutto campo di quel Gruppo su questo tema svolta sui media, ai tavoli politici, nel Consiglio regionale, ho ritenuto di dover presentare un ulteriore testo in materia.

Ritengo, infatti, indispensabile, anche tenendo conto dell'esito del referendum dello scorso 29 settembre, contrapporre alla proposta del Gruppo della Margherita, che di fatto ripropone la legge non confermata con alcune "pezze", una proposta maggioritaria.

E' necessario, posto che si ritenga abbia un senso riproporre in questa fase della Legislatura il tema di quale debba essere la forma di governo e la legge elettorale nel Friuli Venezia Giulia, vi siano proposte radicalmente diverse ­ e distinguibili come tali dal cittadino ­ da quanto si è sinora proposto.

Fermo restando l'elezione diretta del Presidente della Regione da parte del corpo elettorale, ho ritenuto perciò di proporre questo testo che si caratterizza per l'elezione diretta dei consiglieri regionali, attraverso un sistema elettorale maggioritario a turno unico, su collegi elettorali uninominali.

Una alternativa secca rispetto a tutti i sistemi finora discussi o ipotizzati che rompe coraggiosamente con la storia elettorale e politica di questa Regione.

Questa proposta ricalca quasi integralmente la proposta di legge di iniziativa popolare dei Radicali italiani su cui è in corso la raccolta delle sottoscrizioni.

PUIATTI


Titolo I

Elezione del Consiglio Regionale

Art. 1

(Norme Generali)

 

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio della Regione è ripartito in collegi uninominali, in numero pari ai tre quinti dei consiglieri regionali da eleggere, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, la Regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono distribuiti tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

 

Art. 2

(Dei collegi elettorali)

1. Il territorio della Regione è ripartito con legge in collegi uninominali ai sensi del comma due dell'art.1, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento disponibile e sulla base dei seguenti principi e dei criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi di legge;

d) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della Regione di non oltre il 10%, per eccesso o per difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali costituiti nella Regione.

2. Il Consiglio regionale approva la legge di cui al comma precedente sulla base delle indicazioni formulate da una Commissione composta da cinque membri, nominata dalla Giunta regionale, sentito il parere vincolante del Consiglio regionale, tra docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali è determinato, ai sensi dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio regionale. Sono comunque attribuiti nella circoscrizione elettorale regionale i seggi corrispondenti alla differenza tra il numero dei componenti del Consiglio regionale e il numero dei collegi uninominali istituti ai sensi del comma uno.

 

Art. 3

(Della presentazione delle candidature)

1. I partiti o gruppi politici che intendono presentare candidati nei collegi uninominali depositano presso la cancelleria della Corte d'Appello di Trieste il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere i candidati medesimi.

2. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della Regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in sede di circoscrizione regionale.

3. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati ai sensi del comma uno si intenda contraddistinguerlo. Le candidate, all'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi ed i due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

6. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da almeno 2000 e da non più di 2500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 250 e da non più di 350 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

7. Nessuno può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di candidatura di collegio uninominale.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

9. La documentazione relativa al gruppo di candidati e alle candidature individuali deve essere presentata alla cancelleria della Corte d'Appello di Trieste dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente a quello della votazione.

 

Art. 4

(Della votazione)

1. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su un'apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato e il contrassegno che lo contraddistingue. Nella scheda lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato deve essere uguale.

2. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelti. Sono vietati altri segni ed indicazioni.

 

 

Art. 5

(Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale)

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto nel collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi. In caso di parità dei voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del consigliere regionale eletto all'ufficio regionale, a mezzo del verbale.

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; il secondo è trasmesso alla cancelleria della Corte d'Appello di Trieste, sede dell'Ufficio elettorale regionale. Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi 15 giorni.

 

Art. 6

(Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale)

1. Per l'assegnazione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascu gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 6.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, esclusi i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 6. La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 6, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro,Šsino alla concorrenza del numero dei seggi da attribuire, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai consiglieri regionali da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 6.

 

Art. 7

(Dei seggi vacanti)

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, si procede ad elezione supplettiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 6.

2.2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della regione, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3.3. Le elezioni supplettive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

4. Il consigliere regionale eletto con elezione supplettiva cessa dal mandato con la scadenza ordinaria o l'anticipato scioglimento del Consiglio regionale.

5. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale attribuito nella circoscrizione regionale, è proclamato eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

 

Titolo II

Elezione del Presidente della Regione

Art. 8

(Del procedimento elettorale)

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto da tutti gli elettori della Regione, contestualmente al Consiglio regionale e per lo steso periodo.

2. La dichiarazione di candidatura alla presidenza, sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione, deve essere presentata all'ufficio elettorale regionale, nelle forme e nei tempi di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. L'ufficio elettorale circoscrizionale procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

4. L'ufficio elettorale regionale, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione dei voti ottenuti da ciascun candidato alla presidenza.

5. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le norme di cui all'articolo 3 della presente legge, in quanto applicabili.

 

Titolo III

Della forma di governo

Art. 9

(Delle incompatibilità tra le funzioni di consigliere regionale

e quelle di membro della Giunta regionale)

 

 

1. Il mandato di membro del Consiglio regionale è incompatibile con le funzioni di Presidente della Regione e di membro della Giunta regionale.

2. Ulteriori incompatibilità saranno stabilite con legge regionale.

 

 

Art. 10

(Delle funzioni di controllo del Consiglio regionale)

 

1. Sono attribuite al Consiglio regionale le funzioni di controllo nei confronti del Presidente della Regione e della Giunta regionale.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, spetta al Consiglio regionale provvedere, nelle forme e nei termini previsti dal proprio regolamento interno:

a) alla verifica dello stato di attuazione delle leggi, dei regolamenti regionali e degli atti approvati dal Consiglio regionale;

b) allo svolgimento di indagini conoscitive o inchieste consiliari, con il potere, ove necessario, di audizione di funzionari regionali e di acquisizione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione regionale;

c) alla formulazione di pareri, anche vincolanti, e di indirizzi su nomine, designazioni e altri atti qualificanti l'indirizzo politico-amministrativo di competenza del Presidente, della Giunta regionale o di singoli assessori, nei casi stabiliti dalla legge regionale;

d) all'approvazione degli accordi di programma e di altri atti di rilievo, individuati con apposite leggi regionali, sottoscritti dal Presidente della Regione con Province e Comuni nell'ambito dei rapporti di sussidiarietà fra la Regione ed il sistema regionale delle autonomie locali;

e) alla ratifica delle intese con altre Regioni della Repubblica italiana e all'approvazione degli accordi con altri Stati ed enti o istituzioni territoriali di altri Stati;

f) alla formulazione di atti di indirizzo in odine alla negoziazione delle intese e degli accordi di cui alla lettera f).

3. Il Presidente della Regione e i membri della Giunta regionale sono tenuti a rispondere agli atti di sindacato ispettivo dei singoli consiglieri, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale; essi hanno il diritto di intervenire nei lavori degli organi consiliari.

 

Art. 11

(Della composizione della Giunta regionale)

 

 

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori regionali, non superiore a dieci, stabilito con legge regionale.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina e revoca i singoli assessori; i decreti relativi sono comunicati al Consiglio regionale.

3. Il Vicepresidente della Regione, nominato dal Presidente con proprio decreto tra gli assessori, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

4. Ai membri della Giunta regionale si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

 

Art. 12

(Dei casi di cessazione dall'ufficio di Presidente,

Vicepresidente e Assessore regionale)

 

1. In caso di dimissioni del Presidente della Regione, ovvero nelle altre ipotesi di cessazione dello stesso dalla carica indipendenti dalla sua volontà, la carica di Presidente è assunta dal Vicepresidente, fino alla elezione del nuovo Presidente.

2. Il Presidente della Regione cessa dalla sua carica, oltre che per volontarie dimissioni:

a) alla data del passaggio dei poteri al nuovo Presidente eletto;

b) per morte, impedimento permanente o decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;

c) negli altri casi previsti dallo Statuto.

3. Gli assessori regionali cessano dalla loro carica, oltre che nel caso di decadenza dell'intera Giunta regionale di cui al comma 4:

a) per morte, impedimento permanente, decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;

b) per dimissioni, dopo che il Presidente della Regione ne ha preso atto, o in seguito a revoca della fiducia da parte di quest'ultimo.





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