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Consiglio regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE N. 297

Presentata dai consiglieri

Brussa, Moretton, Degano

<<Disciplina della forma di governo della Regione, dell'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto>>

Presentata il 24 ottobre 2002



Come è noto l'art.5 della Legge costituzionale n.2 del 31 gennaio 2002 (la cosiddetta "Norma transitoria") ha modificato l'art.12 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia prevedendo, al comma 2, la facoltà per il Consiglio regionale di legiferare relativamente alla forma di governo della Regione e specificatamente alle modalità di elezione del Consiglio stesso, del Presidente della Regione e degli Assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione.

Il Consiglio regionale, nel caso decidesse di legiferare in tale materia, deve anche determinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le cariche sopra indicate, nonché prevedere l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge eventualmente approvata dal Consiglio regionale deve, poi, promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

Il comma 4 del nuovo art.12 prevede che la legge regionale possa essere sottoposta a referendum, qualora entro 3 mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della regione o 1/5 dei componenti del Consiglio regionale; questo nel caso la legge sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge venisse invece approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio regionale si fa luogo al referendum soltanto se entro 3 mesi dalla sua pubblicazione la richiesta è sottoscritta da 1/30 degli aventi diritti al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nella seduta pomeridiana del 11 marzo scorso ha, come si sa, approvato una legge regionale ai sensi dell'art.12 secondo comma dello Statuto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio regionale.

Tale legge regionale non conteneva, tra l'altro, il meccanismo dell'elezione diretta del Presidente della Regione.

Partendo da questa "anomalia" (tutte le Regioni, infatti, utilizzano una legge che prevede invece l'elezione diretta del Presidente) è sorto un "Comitato regionale per il No alla legge elettorale" che, nei termini previsti dal comma 5 dell'art.12 dello Statuto, ha raccolto le firme necessarie per l'indizione del referendum.

Il 29 settembre scorso i cittadini della nostra regione chiamati al referendum hanno, a maggioranza dei voti espressi, non confermato la legge approvata dal Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale si trova ora nella situazione antecedente l'approvazione di quella legge: può approvare una nuova legge o decidere di non farlo, assoggettandosi, in questo caso, alla normativa in materia elettorale vigente nelle Regioni a Statuto ordinario, il cosiddetto "Tatarellum".

Il Gruppo consiliare della Margherita ritiene che rinunciare ad esercitare il proprio diritto a legiferare in una materia così importante e delicata sia un grave errore che "umilia" la specialità regionale, non consentendo a questa regione di avere una legge elettorale che sappia corrispondere alle esigenze di corretta rappresentanza della comunità regionale medesima; in particolare per quanto concerne le sue variegate componenti territoriali e le minoranze linguistiche che la contraddistinguono, oltre che rendendo non attuabile la richiesta del legislatore costituzionale sulla parità dei sessi nell'accesso alle cariche elettive.

La presente Proposta di legge intende, allora, corrispondere soprattutto a queste esigenze, offrendo al Consiglio regionale l'opportunità di confrontarsi su un nuovo testo legislativo che, partendo dal dato acquisito, a seguito del referendum, dell'elezione diretta del Presidente della Regione, corregga alcune forzature contenute nel "Tatarellum".

Il testo che presentiamo disciplina una parte delle materie elencate dall'art.12 dello Statuto, e cioè la forma di Governo e la materia elettorale, escludendo la materia dei referendum e dell'iniziativa popolare delle leggi, in quanto già oggetto di altra proposta di legge dei Consiglieri Cruder e Londero, approvata recentemente dalla V Commissione.

Tale soluzione è ora avallata anche dalla Corte costituzionale che con la recente sentenza 304 del 2002 ha consentito l'esercizio frazionato dell'autonomia statutaria (e quindi, a maggior ragione, dell'autonomia legislativa riconosciuta a questa Regione nelle materie "statutarie" dal nuovo articolo 12 dello statuto speciale).

L'impianto della legge viene ripreso dalla legge regionale (n.137) approvata dal Consiglio regionale nel marzo scorso e sulla quale si è svolto il referendum confermativo, innestando su tale impianto alcune innovazione sostanziali:

A) elezione popolare diretta del Presidente della Regione con un sistema a doppio turno di ballottaggio e possibilità del voto disgiunto tra elezione presidenziale e consiliare per rafforzare l'autorevolezza del Presidente;

B) riequilibrio fra i poteri degli organi, esecutivo e rappresentativo, con rafforzamento del ruolo di controllo del Consiglio sull'Esecutivo;

C) il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale e così anche il candidato Presidente non vincitore, ma arrivato secondo;

D) Governo di legislatura retto dal principio "simul stabunt aut simul cadent" (art.34 del nostro Statuto) con Esecutivo formato da membri scelti e nominati dal Presidente e facoltà del Consiglio di invitare il Presidente a rivedere la lista degli Assessori;

E) soppressione del cosiddetto "listino", ferma restando l'assegnazione di un premio di maggioranza di stretta governabilità (55% dei seggi) alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti;

F) Consiglio regionale eletto con sistema proporzionale corretto, con soglia di accesso alla rappresentanza fissata al 3% dei voti validi, non necessaria nel caso le liste o le coalizioni di liste si colleghino al candidato Presidente della Regione che abbia superato la percentuale del 5%;

G) introduzione di un meccanismo (già previsto nella legge per l'elezione del Parlamento europeo) tendente a favorire, pur senza garantire, un seggio alle liste espressive della minoranza linguistica slovena;

H) introduzione di quote elettorali a favore della rappresentanza femminile.

L'articolo 1 individua l'oggetto della legge e la fonte statutaria in base alla quale viene esercitata la potestà legislativa.

L'articolo 2 fissa i tratti essenziali di investitura degli organi fondamentali della Regione (già individuati dallo Statuto): elezione a suffragio universale e diretto per il Presidente e il Consiglio Regionale e nomina da parte del Presidente eletto della Giunta.

L'articolo 3 riguarda le funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio, in gran parte riprese dalla legge 137, adattate alla nuova forma di governo (vedi lett. a); viene espressamente prevista una funzione di controllo sull'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (lett. c); infine si è ritenuto di espungere la previsione che affidava al Consiglio l'approvazione degli accordi con altri Stati, in quanto la materia ricade nella riserva di legge statale di cui all'art. 117, u.c., Cost. legge che dovrà disciplinare i casi e le forme di conclusione di detti accordi (ad es. prevedendo in taluni casi l'approvazione con legge regionale).

L'articolo 4 riscrive completamente le modalità di formazione della Giunta prevedendo la nomina da parte del Presidente, in coerenza con l'investitura popolare di quest'ultimo; si è previsto, come da criteri suggeriti, una sorta di placet implicito del Consiglio che può arrivare ad un invito a rimeditare le nomine decise in prima battuta: più non si può fare perché ogni alternativa che andasse in direzione di un placet esplicito (avvallo, gradimento, consenso, assenso, approvazioneŠ) esproprierebbe il Presidente in modo larvato dell'effettivo potere di nomina degli Assessori, prerogativa che gli compete in rapporto alla forma di governo configurata dal progetto.

L'articolo 5 è rimasto pressoché invariato salvo per la previsione di una norma transitoria, contenuta al comma 3, che consente di operare da subito anche in assenza della legge preannunciata dal comma 1.

L'articolo 6 è stato rivisto sotto due aspetti:

1. è stata eliminata la sfiducia costruttiva in quanto incompatibile con la forma di governo prescelta (essendo imposta dallo Statuto la regola "simul stabunt aut simul cadent" la mozione di sfiducia può essere solo "distruttiva", cioè travolgere lo stesso Consiglio); del resto si consideri che nessun Governo è mai caduto per una mozione di sfiducia e che in nessuna Regione che ha introdotto tale istituto è mai stata attivata la mozione di sfiducia costruttiva.

2. è stato abbassato ad 1/5 il quorum per la presentazione della mozione in considerazione della ratio dell'istituto che vede nella mozione di sfiducia uno strumento attivabile anche ad opera di una minoranza qualificata.

All'articolo 7 è stata modificata la lettera e) in relazione all'elezione diretta del Presidente: infatti lo Statuto in tal caso prevede una diversa procedura per sanzionare comportamenti del Presidente gravemente lesivi dell'ordinamento (la rimozione diretta da parte del Governo anziché la sostituzione da parte del Consiglio su invito del Governo).

L'articolo 8 è stato adattato alla nuova forma di governo prevedendo la revoca da parte del Presidente tra le cause di cessazione: revoca che va tuttavia comunicata al Consiglio, motivandone le ragioni; non è più ipotizzabile un potere di sfiducia individuale da parte del Consiglio il quale potrà solo votare delle mozioni di censura senza effetti vincolanti in ordine alla permanenza in carica dell'Assessore.

Agli articoli 9 e 10 si sono introdotte delle innovazioni tese a rafforzare il ruolo di direzione politica del Presidente in seno all'Esecutivo; correlativamente il ruolo della Giunta assume carattere servente rispetto al ruolo primario del Presidente (si veda la riformulazione della lett. d) dell'art.9 e della lett. e) dell'art.10.

All'articolo 11 si sono apportati alcuni correttivi tesi a temperare il rigore procedurale dei regolamenti di esecuzione, lasciando la previsione del parere della Commissione consiliare alla legge regionale della cui esecuzione si tratti. Sul punto va precisato che la dottrina che si era occupata della legge approvata dal Consiglio aveva pesantemente criticato la scelta normativa fatta allora perché nei regolamenti di esecuzione il rigore adottato era addirittura superiore a quello previsto dal comma 2 per i regolamenti di delegificazione.

L'articolo 12 è rimasto invariato.

L'articolo 13 è stato depurato delle norme di principio sul sistema elettorale (confluite ora nell'articolo 2); restano in tale articolo solo alcune definizioni di espressioni usate nel seguito della disciplina.

All'articolo 14 è stato tolto il riferimento al Collegio unico regionale, in quanto il nuovo sistema elettorale basato sul metodo D'Hondt o delle divisioni successive (peraltro già introdotto nella legge approvata lo scorso marzo) non contempla il recupero dei resti in sede di CUR, essendo un metodo di calcolo che non da resti (a differenza del metodo del quoziente che invece li dava).

Gli articoli dal 15 al 25 sono rimasti invariati.

L'articolo 26 è stato riformulato mantenendone l'impianto e sostituendo alla lista regionale (cd. listino) il candidato alla Presidenza della Regione (la candidatura va quindi presentata contestualmente al deposito del contrassegno delle liste circoscrizionali e il collegamento tra i gruppi di liste consegue necessariamente al fatto di aver candidato la stessa persona alla carica di Presidente).

Si è inoltre prevista in questo articolo la dichiarazione di collegamento da parte di un partito o gruppo politico espressivo della minoranza slovena con altro partito o gruppo facente parte della stessa coalizione, subordinatamente all'accettazione di quest'ultimo: dichiarazione che sortirà effetti ai fini dell'attribuzione di un seggio eventuale al partito in questione.

All'articolo 27 viene inserito un meccanismo ripreso dal Tatarellum per promuovere la presenza delle donne in Consiglio, attraverso le cd. quote rosa (nessuno dei due sessi può essere rappresentato per più dei 2/3 nelle liste); previsione rafforzata dall'obbligo di alternare i due generi nelle liste. Non si nasconde peraltro che tali meccanismi non sono del tutto esenti da dubbi di costituzionalità anche dopo la riforma del Titolo V. Inoltre al comma 3 viene ripreso un emendamento alla legge (n.137) presentato dal nostro Gruppo che agevola la presentazione delle liste espressive della minoranza slovena.

L'articolo 28 è stato adeguato alla soppressione del listino ed integrato con l'obbligo di evidenziare sui manifesti i collegamenti relativi alla minoranza slovena.

Gli articoli 29 e 30 relativi alla configurazione della scheda e all'espressione del voto sono stati in gran parte riformulati prendendo a modello la soluzione del Tatarellum: il nome del candidato Presidente è riportato nella scheda una sola volta a fianco dei contrassegni delle liste collegate in modo da escludere un collegamento automatico tra la singola lista e il candidato: ciò permette il voto disgiunto e non consente di estendere alla lista i voti attribuiti solo al candidato Presidente, conferendo quindi una maggiore libertà di scelta all'elettore e una maggiore autorevolezza al futuro Presidente, che verrebbe almeno in parte a beneficiare di suffragi a lui direttamente ed esclusivamente attribuiti dall'elettore.

Sono state poi inserite le norme relative al turno di ballottaggio, mutuate dal sistema elettorale dei Sindaci dei Comuni sopra i 15 mila abitanti. Si consideri che nella legge approvata dal Consiglio la configurazione della scheda non consentiva tali opzioni, tant'è che il numero di suffragi dati al listino (e quindi al Presidente indicato) era la mera sommatoria dei suffragi ottenuti dalle liste della coalizione, mentre invece con le modalità proposte potrebbe verificarsi uno scarto più o meno ampio tra suffragi ottenuti dal Presidente eletto e quelli ottenuti dalle liste della coalizione che lo sostiene.

All'articolo 31 è stata aggiunta la lettera b) in conseguenza di quanto detto sub art.30: infatti la cifra elettorale del candidato Presidente non è più data dalla mera sommatoria dei voti delle liste che lo sostengono; occorre quindi un autonomo conteggio dei voti validamente ottenuti da ciascun candidato alla Presidenza.

L'articolo 32 è completamente nuovo e prevede le modalità di computo dei voti ottenuti dai candidati alla Presidenza e la proclamazione dell'elezione al primo o al secondo turno, con modalità mutuate dall'elezione dei Sindaci dei Comuni sopra i 15 mila abitanti.

L'articolo 33 prevede una soglia di sbarramento mutuata dal Tatarellum (soglia del 3 per cento per ciascun gruppo di liste non operante qualora il candidato Presidente sostenuto dal gruppo abbia superato la percentuale del 5 per cento); viene poi variata la scansione temporale che pospone necessariamente le operazioni di assegnazione dei seggi consiliari alla proclamazione del Presidente eletto e fissa in 24 ore da tale proclamazione il termine entro cui l'Ufficio elettorale deve concludere tali operazioni. Viene poi inserita una norma, ripresa da un precedente nostro emendamento, che, ai fini del superamento della soglia di sbarramento, cumula i voti di lista dei due partiti collegati al fine di favorire l'assegnazione di un seggio alla minoranza slovena.

Gli articoli 34 e 35 corrispondono agli articoli 33, 34 e 35 della legge 137 ma se ne differenziano in relazione:

a) alla eliminazione della soglia minima di voti necessaria per ottenere il premio di maggioranza (35%): con il testo proposto infatti le liste che sostengono il Presidente eletto, qualora non ottengano già con il riparto proporzionale almeno il 55% dei seggi del Consiglio, hanno diritto ad un premio di maggioranza che viene riconosciuto riservando a tali liste il 55% dei seggi; ciò implica che qualunque sia il risultato elettorale il Presidente eletto avrà una maggioranza che lo sostiene in seno al Consiglio con quel che ne consegue sul piano della governabilità;

b) alla eliminazione del livello differenziato del premio di maggioranza (che garantiva il 55 o il 60% dei seggi in relazione al raggiungimento rispettivamente del 35 o 45% dei voti) e alla attenuazione del premio stesso (dal 60 al 55% dei seggi);

c) alla eliminazione del listino e alla conseguente inutilità di differenziare il sistema di calcolo a seconda che la coalizione sia sotto la soglia minima o sopra la soglia massima (nel primo caso il listino non veniva eletto nel secondo sì); nel sistema proposto, inoltre, la coalizione che ottiene il premio (eventuale) non è necessariamente quella che ottiene più voti, ma quella collegata al Presidente eletto.

In sintesi si è mantenuto quanto più possibile il sistema della legge 137 (in particolare il sistema D'Hondt per la ripartizione proporzionale dei seggi (tra coalizioni, tra gruppi di liste della stessa coalizione e tra circoscrizioni nell'ambito dello stesso gruppo di liste) apportando solo le correzioni rese necessarie dall'eliminazione del listino e della soglia per accedere al premio di maggioranza e dalla diversa consistenza del medesimo.

L'articolo 36 introduce ex novo un meccanismo tendente a favorire (non a garantire) la rappresentanza della minoranza slovena: l'assegnazione di un seggio a uno o più partiti espressivi di tale minoranza non è automatico ma subordinato a talune condizioni:

1. è necessario che un altro partito presente in tutte le circoscrizioni accetti di collegarsi con il partito della minoranza e sia quindi disposto, se del caso, a cedere un seggio a quest'ultimo e di ciò l'elettore è pienamente consapevole;

2. il partito della minoranza deve comunque superare uno sbarramento dello 0,5%.

Tali condizioni, che riprendono nella sostanza i meccanismi previsti per l'elezione del Parlamento europeo, consentono di fugare ogni dubbio circa la costituzionalità di tali norme di favore; dubbi che invece potrebbero sorgere, in assenza di una copertura costituzionale, rispetto a meccanismi tendenti invece a garantire in ogni caso uno o più seggi a partiti della minoranza.

Considerando i tempi tecnici a disposizione, ormai davvero limitati, ci si augura che il Consiglio regionale possa condividere ed approvare sollecitamente la presente Proposta di legge.

BRUSSA

MORETTON

DEGANO


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, disciplina, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello Statuto medesimo, la forma di governo della Regione e le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA FORMA DI GOVERNO

 

Art. 2

(Organi fondamentali della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 12, primo comma, dello Statuto, sono organi fondamentali della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

2. Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti a suffragio universale e diretto, con elezione contestuale, secondo le modalità del titolo III. Il Presidente eletto fa parte del Consiglio regionale; egli nomina e revoca gli Assessori regionali componenti la Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 4.

 

Art. 3

(Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale)

1. Oltre alla funzioni legislative attribuite dall'articolo 24 dello Statuto, sono attribuite al Consiglio regionale le funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti del Presidente della Regione e della Giunta regionale.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, spetta in particolare al Consiglio regionale provvedere:

a) all'esame e all'approvazione del documento contenente le linee programmatiche dell'azione di governo e all'eventuale invito al riesame della nomina degli Assessori regionali effettuata dal Presidente della Regione;

b) alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche di cui alla lettera a), nonché delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale stesso;

c) al controllo dell'efficacia, efficienza ed economicità delle dell'azione politico-amministrativa regionale, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi definiti dalla legislazione regionale, anche attraverso propri organi interni e avvalendosi della collaborazione dei competenti organi della magistratura contabile;

d) allo svolgimento di indagini conoscitive o inchieste consiliari, con il potere, ove necessario, di audizione di funzionari regionali e di acquisizione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione regionale;

e) all'emanazione di atti di indirizzo per l'azione di governo, attraverso mozioni approvate dall'assemblea, ovvero, nel caso di indirizzi settoriali, attraverso risoluzioni adottate dalle competenti commissioni consiliari;

f) alla formulazione di pareri, anche vincolanti, e di indirizzi su nomine, designazioni e altri atti qualificanti l'indirizzo politico-amministrativo di competenza del Presidente, della Giunta regionale o di singoli assessori, nei casi stabiliti dalla legge regionale;

g) all'esame e all'approvazione di mozioni motivate di censura nei confronti di singoli membri della Giunta regionale;

h) all'approvazione degli accordi di programma e di altri atti di rilievo, individuati con apposite leggi regionali, sottoscritti dal Presidente della Regione con Province e Comuni nell'ambito dei rapporti di sussidiarietà fra la Regione ed il sistema regionale delle autonomie locali;

i) alla ratifica delle intese con altre Regioni della Repubblica italiana.

3. Il Presidente della Regione e i membri della Giunta regionale sono tenuti a rispondere agli atti di sindacato ispettivo dei singoli consiglieri, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale; essi hanno il diritto di intervenire nei lavori degli organi consiliari.

 

Art. 4

(Formazione della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla sua elezione, procede alla nomina, con proprio decreto, degli Assessori regionali, fra coloro che sono eletti consiglieri regionali, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2; con lo stesso decreto provvede alla attribuzione degli incarichi ai singoli Assessori e alla nomina del Vicepresidente della Regione.

2. Il provvedimento di nomina è sottoposto, entro dieci giorni dalla sua adozione, all'esame del Consiglio regionale, contestualmente al documento contenente le linee programmatiche della Giunta. Il Consiglio, in sede di esame del provvedimento di nomina, può invitare il Presidente a riesaminare il provvedimento medesimo entro i successivi cinque giorni.

 

Art. 5

(Composizione della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e da un numero di assessori regionali, non superiore a dieci, stabilito con legge regionale; uno degli assessori, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente della Regione e ha il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. Gli assessori regionali, nel limite di un quarto dei componenti la Giunta, arrotondato all'unità superiore, possono essere scelti, con le modalità di cui all'articolo 4, fra cittadini, in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere regionale, non appartenenti al Consiglio regionale; a essi si applicano le cause di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

3. Nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, la composizione della Giunta resta determinata dall'articolo 20 della legge regionale 7/1988 e successive modifiche, computando sia gli assessori effettivi che quelli supplenti.

 

Art. 6

(Mozione di sfiducia e questione di fiducia)

1. Il Presidente della Regione può essere revocato dalla carica con l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di una mozione motivata di sfiducia, approvata a scrutinio palese per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione e la sua approvazione comporta la cessazione dalla carica del Presidente sfiduciato, nonché, ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, dello Statuto, le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

3. Il voto del Consiglio regionale contrario a una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni, salvo che il Presidente della Regione ponga la questione di fiducia sull'approvazione dei progetti di legge, di singoli articoli ovvero emendamenti. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le procedure per la proposizione e la votazione della questione di fiducia.

 

Art. 7

(Cause di cessazione dalla carica di Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione cessa dalla sua carica:

a) nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 6;

b) alla data delle elezioni del nuovo Consiglio regionale;

c) per morte, impedimento permanente o decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;

d) per dimissioni, dopo che il Consiglio regionale ne ha preso atto;

e) per rimozione ai sensi dell'articolo 22, settimo comma, dello Statuto.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), e d), il Presidente della Regione e la Giunta regionale restano in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla formazione della nuova Giunta. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla formazione della nuova Giunta e le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente della Regione. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), si applica l'articolo 22, quarto comma, dello Statuto.

 

Art. 8

(Cause di cessazione di singoli assessori)

1. Gli assessori regionali cessano dalla loro carica, oltre che nel caso di decadenza dell'intera Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2:

a) per morte, impedimento permanente, decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;

b) per dimissioni, dopo che il Presidente della Regione ne ha preso atto;

c) per revoca da parte del Presidente della Regione, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio regionale.

2. Alla sostituzione dell'assessore cessato dalla carica si provvede con le modalità di cui all'articolo 4.

 

Art. 9

(Funzioni del Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione:

a) rappresenta la Regione;

b) nomina e revoca il Vicepresidente della Regione e gli Assessori regionali e attribuisce loro i relativi incarichi;

c) convoca e presiede la Giunta regionale, fissando l'ordine del giorno delle riunioni;

d) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile davanti al Consiglio;

e) assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale emanando apposite direttive anche per prevenire o dirimere conflitti tra i singoli Assessori;

f) sovraintende agli uffici e servizi regionali;

g) promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti;

h) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto;

i) presiede alle funzioni amministrative delegate dallo Stato e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto;

l) indice le elezioni del Consiglio regionale e convoca la prima riunione del nuovo Consiglio, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto;

m) può chiedere la convocazione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto;

n) pone la questione di fiducia;

o) presenta al Consiglio regionale i disegni di legge deliberati dalla Giunta regionale;

p) esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi o dai regolamenti.

 

Art. 10

(Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

a) delibera i regolamenti regionali;

b) predispone il bilancio e il conto consuntivo della Regione;

c) esprime al Governo i pareri di cui all'articolo 47 dello Statuto;

d) delibera la presentazione dei disegni di legge;

e) collabora con il Presidente nella attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo generale anche mediante l'emanazione di direttive generali per l'attività amministrativa di gestione, in particolare con la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei programmi e degli indirizzi dell'azione amministrativa;

f) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite;

g) emana gli atti di indirizzo applicativo e interpretativo degli atti normativi;

h) delibera gli atti di pianificazione e programmazione, gli atti di organizzazione degli uffici regionali, la nomina dei dirigenti e le altre nomine di spettanza regionale, sempre che tali atti non siano riservati dalla Costituzione, dallo Statuto o dalle leggi ad altri organi;

i) delibera la promozione dei giudizi di legittimità costituzionale e dei conflitti di attribuzione;

l) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti e di annullamento degli atti dirigenziali per motivi di illegittimità;

m) adotta gli atti amministrativi di competenza della Regione non espressamente attribuiti ad altri organi.

 

Art. 11

(Regolamenti e interpretazione normativa dei rinvii)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono emanati:

a) i regolamenti di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali, previo parere della Commissione consiliare competente, ove previsto dalla legge regionale della cui esecuzione o attuazione si tratti;

b) i regolamenti di esecuzione dei regolamenti comunitari e i regolamenti delegati dallo Stato nelle materie di legislazione esclusiva ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari competenti.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono emanati i regolamenti per la disciplina di materie regionali. Tali regolamenti sono autorizzati con legge regionale, la quale determina le norme generali regolatrici della materia e la necessità dell'eventuale acquisizione del parere preventivo, vincolante o meramente obbligatorio, delle commissioni consiliari competenti, nonché dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge regionale vigenti, espressamente indicate dai regolamenti, con effetto dall'entrata in vigore dei medesimi.

3. I pareri delle commissioni consiliari previsti ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intendono favorevoli alla proposta della Giunta regionale.

4. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 devono recare nel titolo la denominazione di "regolamento", nonché rispettivamente il riferimento alla legge regionale o al regolamento comunitario di cui sono esecuzione, ovvero il riferimento alla legge regionale di autorizzazione o all'atto statale di delega.

5. Il rinvio a leggi e regolamenti effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo di tutte le modificazioni ed integrazioni, comprese quelle intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma di rinvio.

 

Art. 12

(Assemblea delle autonomie locali)

1. E' istituita l'Assemblea delle autonomie locali quale organo unitario di rappresentanza del sistema delle autonomie locali, nonché di consultazione, concertazione e collaborazione tra Regione e autonomie locali. Con legge regionale sono disciplinati le modalità di costituzione, la composizione e il funzionamento dell'Assemblea.

2. L'Assemblea delle autonomie locali viene consultata dagli organi regionali, nei casi e con le modalità di cui ai commi 3 e 4. Con legge regionale possono essere attribuite all'Assemblea delle autonomie locali ulteriori funzioni.

3. La Giunta regionale, prima di approvare i disegni di legge finanziaria e di approvazione del bilancio regionale, ovvero prima di deliberare in materia di ordinamento degli enti locali e di conferimento di funzioni agli stessi, procede all'audizione dell'Assemblea delle autonomie locali.

4. Il Consiglio regionale, tramite le commissioni consiliari competenti e con le modalità previste dal proprio regolamento interno, qualora abbia all'esame provvedimenti legislativi di cui al comma 3, procede all'audizione dell'Assemblea delle autonomie locali al fine di acquisire il parere dell'Assemblea medesima.

5. In sede di prima applicazione, si osserva in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15.

 

TITOLO III

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E

DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 13

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge, si intende per:

a) "gruppo di liste" le liste che nelle diverse circoscrizioni sono contraddistinte dal medesimo contrassegno;

b) "coalizione" i gruppi di liste collegati con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;

c) "insieme di liste" i gruppi di liste collegati tra loro ai fini dell'attribuzione di un seggio alle liste espressive della minoranza linguistica slovena.

 

Art. 14

(Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio della regione è suddiviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei Tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il Comune di Erto e Casso è aggregato alla circoscrizione di Pordenone e il Comune di Forgaria nel Friuli è aggregato alla circoscrizione di Udine.

2. Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione provvede al riparto dei seggi fra le singole circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio regionale, complessivamente in ragione di un seggio ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

 

Art. 15

(Condizioni di parità tra i sessi)

1. In attuazione dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. Con successiva legge regionale sono individuate modalità di sostegno finanziario per i soggetti che perseguono le finalità di cui al comma 1.

3. Per la medesima finalità è altresì assicurata la composizione della Giunta regionale con la presenza di entrambi i sessi.

 

Art. 16

(Programmi di comunicazione politica)

1. Nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, durante la campagna elettorale per le elezioni del Consiglio regionale, i soggetti politici devono garantire la presenza delle donne candidate alla carica di consigliere regionale, in misura proporzionale alla presenza femminile nelle rispettive liste di candidati presentate per le predette elezioni.

2. L'inosservanza della predetta norma comporta l'obbligo, per il soggetto politico, di riequilibrio con la presenza di donne candidate nelle successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Nel caso in cui il riequilibrio non sia possibile, l'inosservanza della predetta norma comporta, a carico del soggetto politico, la riduzione proporzionale degli spazi di propaganda previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La sanzione è irrogata dal Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) nell'ambito della sua attività di vigilanza.

 

Art. 17

(Messaggi autogestiti)

1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali devono evidenziare la presenza di donne candidate alla carica di consigliere regionale nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

2. In caso di inosservanza della predetta norma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2.

 

Art. 18

(Contributi a favore dei gruppi consiliari)

1. Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale da parte delle donne elette a tale carica, è corrisposto ai gruppi consiliari, nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale in materia di funzionamento dei gruppi medesimi, un contributo aggiuntivo per ciascuna consigliera iscritta al gruppo.

2. In attesa dell'adeguamento della legge regionale di cui al comma 1 e a decorrere dalla IX legislatura, il contributo è fissato in 1.500 euro mensili.

 

CAPO II

Ineleggibilità e incompatibilità

 

Art. 19

(Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vice direttori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) il Commissario del Governo nella regione;

c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;

d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della regione o sia in esso compresa;

e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;

f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;

g) i magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori e compresi quelli onorari, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

i) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti, consorzi, agenzie o aziende da essa dipendenti;

l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;

n) gli amministratori di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione.

2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

 

Art. 20

(Rimozione delle cause di ineleggibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 19, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g) e h), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

3. La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

 

Art. 21

(Incompatibilità)

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) i ministri e i viceministri anche non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i presidenti e gli assessori di Province, gli assessori di Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) coloro che ricoprono cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione dei Presidenti delle Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri, di singoli ministri, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione, della Giunta regionale, di singoli assessori, di organi dell'amministrazione regionale, o di organi di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione;

c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni, enti, società o imprese:

1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione, di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione;

2) che risultano vincolati con la Regione o gli enti citati al numero 1) per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

3) ai quali la Regione o gli enti citati al numero 1) contribuiscono in via continuativa, direttamente o indirettamente;

d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;

e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società per azioni che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, a eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, tranne il caso in cui gli stessi non operino fuori del territorio della regione;

f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende da essa dipendenti;

g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende da essa dipendenti; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;

h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda da essa dipendenti o vigilati, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito;

i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia da essa dipendenti, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;

l) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda da essa dipendente;

m) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 19.

2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e l), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.

 

Art. 22

(Rinvio normativo)

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, restano ferme le previgenti norme statali e regionali che disciplinano lo stato giuridico di cariche diverse da quelle di consigliere regionale e che prevedono cause di ineleggibilità o di incompatibilità riferite alla predetta carica.

 

Art. 23

(Esclusione di cause di incompatibilità)

1. Sono escluse dai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38. Sono parimenti escluse le nomine compiute dalla Regione, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

 

Art. 24

(Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, ad amministratori regionali in ragione del mandato elettivo.

 

Art. 25

(Contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e contenzioso)

1. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il procedimento di contestazione e di accertamento delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali in tale materia, previste dalla legge 3 febbraio 1964, n. 3; le predette disposizioni si applicano per le cause di ineleggibilità e incompatibilità relative ai membri della Giunta regionale, anche se non appartenenti al Consiglio regionale; in relazione alle modifiche apportate all'articolo 15 dello Statuto dalla legge costituzionale 2/2001, la disposizione di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 3/1964, si applica anche ai membri del Parlamento europeo.

 

CAPO III

Procedimento elettorale

 

Art. 26

(Presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione e deposito del contrassegno delle liste)

1. I partiti o gruppi politici che intendono presentare nelle circoscrizioni elettorali liste di candidati depositano presso la cancelleria della Corte d'appello di Trieste il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni, il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione al quale le predette liste sono collegate, nonché il documento di programma per la legislatura. All'atto del deposito del contrassegno sono indicati la denominazione del partito o del gruppo politico.

2. I candidati alla carica di Presidente della Regione possono essere presenti nelle liste circoscrizionali.

3. Nell'atto di presentazione della candidatura alla carica di Presidente sono indicati cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato e sono presentati, per ciascun candidato, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita o documento equipollente;

b) certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni; la dichiarazione deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa statale quale causa di incandidabilità.

4. I partiti o gruppi politici che presentano lo stesso candidato alla carica di Presidente hanno l'obbligo di costituire una coalizione, mediante reciproche dichiarazioni di collegamento. In tal caso ciascun partito o gruppo politico presenta il medesimo documento di programma per la legislatura, nonché l'apposita dichiarazione di collegamento, sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o del segretario nazionale. La dichiarazione di collegamento contiene l'indicazione dei partiti o gruppi politici con i quali si effettua il collegamento e la dichiarazione di accettazione di ciascuno di essi.

5. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di deposito, decide in ordine all'ammissione dei candidati alla carica di Presidente. A tal fine verifica che gli stessi abbiano i requisiti previsti ed effettua il controllo dei documenti prodotti. I soggetti che hanno effettuato il deposito possono prendere cognizione, entro lo stesso giorno, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale; l'Ufficio si riunisce nuovamente il giorno successivo per udire eventualmente i depositanti, ammettere nuovi documenti e correzioni formali e deliberare in merito.

6. La mancata ammissione di un candidato alla carica di Presidente comporta l'esclusione del contrassegno presentato dal partito o gruppo politico che ha presentato il candidato non ammesso.

7. L'Ufficio centrale regionale, scaduto il termine per l'eventuale sostituzione dei contrassegni ricusati, procede, alla presenza dei soggetti di cui al comma 4, appositamente convocati, ad assegnare mediante sorteggio un numero progressivo a ciascuno candidato alla carica di Presidente ammesso, al fine di determinare l'ordine secondo il quale i candidati compariranno sul manifesto delle candidature e sulla scheda di votazione. Qualora la candidatura alla carica di Presidente sia stata presentata da un unico partito o gruppo politico, il rispettivo contrassegno segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato. Qualora, ai sensi del comma 4, partiti o gruppi politici diversi abbiano presentato la medesima candidatura, ai rispettivi contrassegni è assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio effettuato all'interno della coalizione. Successivamente tutti i contrassegni vengono rinumerati partendo da quello riferito al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il numero d'ordine uno.

8. Ciascuno dei partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena può, all'atto del deposito del contrassegno, dichiarare di collegare le liste individuate dal proprio contrassegno, presentate nelle singole circoscrizioni, con quelle presentate da un solo altro partito o gruppo politico presente, con lo stesso contrassegno, in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'attribuzione di un seggio; la dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dalla accettazione del partito o gruppo politico interessato e deve valere per tutte le circoscrizioni in cui le liste collegate sono presenti. Il collegamento di cui al presente comma deve intercorrere tra partiti e gruppi politici che siano collegati anche ai sensi del comma 4.

 

Art. 27

(Presentazione delle liste circoscrizionali)

1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione. In ogni lista circoscrizionale nessuno dei generi maschile e femminile può essere rappresentato, in misura superiore ai due terzi dei candidati da eleggere; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. Nell'ordine di elencazione devono essere indicati in modo alternato, sino ad esaurimento dei candidati del genere minoritario, i candidati appartenenti a ciascun genere.

2. Per le circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

3. In deroga al comma 2, per i partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena, le liste dei candidati devono essere presentate, nelle circoscrizioni di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni delle circoscrizioni stesse, e nella circoscrizione di Tolmezzo da non meno di 250 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione stessa.

4. Per i partiti o i gruppi politici costituiti nel Consiglio regionale in gruppi consiliari almeno dodici mesi prima della data di svolgimento delle elezioni regionali, o che nell'ultima elezione del Consiglio regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali, ovvero da rappresentanti appositamente incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni. Analoga procedura si applica nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto il simbolo di un partito o gruppo politico con i requisiti previsti dal presente comma.

5. La procedura prevista dal comma 3 si applica anche ai partiti o gruppi politici presenti alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica come gruppo parlamentare con propria denominazione, con esclusione dei gruppi misti.

6. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni.

7. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

8. La candidatura è accettata con dichiarazione autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni.

9. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa statale quale causa di incandidabilità.

 

Art. 28

(Adempimenti relativi alla stampa delle schede di votazione e al manifesto delle candidature)

1. La Direzione regionale per le autonomie locali provvede, per ciascuna circoscrizione, alla stampa delle schede per la votazione e del manifesto delle candidature. Tale manifesto reca le liste dei candidati circoscrizionali con i relativi contrassegni e i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Regione cui ciascuna di esse è collegata, riferite a ogni singola lista circoscrizionale, appositamente evidenziando le coalizioni. Nel manifesto sono altresì indicati i collegamenti fra le liste ai fini dell'attribuzione del seggio alle liste espressive della minoranza slovena.

2. I contrassegni sono riprodotti nel manifesto e nelle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste ai sensi dell'articolo 26.

3. Il manifesto di cui al comma 1 è trasmesso ai Sindaci dei Comuni della circoscrizione elettorale interessata, per la pubblicazione all'albo pretorio e nei luoghi consueti, non oltre il sesto giorno antecedente quello della votazione. Tre copie del manifesto stesso sono consegnate ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

4. Le schede sono fornite dalla Direzione regionale per le autonomie locali, non oltre il secondo giorno antecedente quello della votazione.

 

Art. 29

(Scheda di votazione)

1. La scheda di votazione è unica per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale; essa reca, entro appositi rettangoli, i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale, affiancati da una riga riservata all'espressione di un voto di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente collegato alla lista medesima. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente sono contenuti in un più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato, il nome e cognome di quest'ultimo sono posti al centro di tale secondo rettangolo.

2. I nominativi dei candidati alla carica di Presidente e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti sulla scheda di votazione secondo l'ordine del sorteggio effettuato ai sensi del comma 7 dell'articolo 26.

3. La scheda per il ballottaggio, in caso di un secondo turno per le elezioni del Presidente, comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.

 

Art. 30

(Modalità della votazione)

1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può inoltre esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata, scrivendone il cognome, ovvero il nome e cognome, sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

2. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente collegato.

3. Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma abbia espresso una preferenza a fianco di un contrassegno, si intende votata la lista circoscrizionale alla quale appartiene il contrassegno, purché il candidato sia compreso nella lista circoscrizionale.

4. Nel secondo turno di votazione, ciascun elettore vota tracciando un segno all'interno di uno dei rettangoli che contengono l'indicazione dei nominativi dei candidati alla carica di Presidente.

 

Art. 31

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale

preliminari all'assegnazione dei seggi)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti degli Uffici di sezione, l'Ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

a) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti; un estratto del verbale, concernente tali operazioni, è trasmesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione; ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio, viene allegato alla copia del verbale da trasmettere all'Ufficio centrale regionale;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, la quale è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi della lettera a), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi della lettera a), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi;

e) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

2. Successivamente l'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette all'Ufficio centrale regionale copia del verbale concernente le operazioni di propria competenza, recante la cifra elettorale conseguita nella circoscrizione da ciascuna lista circoscrizionale, i candidati in essa ricompresi, la cifra individuale degli stessi e la relativa graduatoria, nonché la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla carica di Presidente.

 

Art. 32

(Proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti degli Uffici centrali circoscrizionali, l'Ufficio centrale regionale compie le operazioni previste dal comma 2.

2. L'Ufficio proclama eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. A tal fine l'Ufficio:

a) determina il totale dei voti validi, sommando le cifre elettorali conseguite in tutte le circoscrizioni da tutti i candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato, sommando le cifre elettorali ottenute dal candidato stesso nelle singole circoscrizioni;

c) successivamente, calcola la percentuale elettorale di ciascun candidato, dividendo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato per il totale dei voti validi, di cui alla lettera a), e moltiplicando il risultato per cento.

3. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 2, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Regione che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con il gruppo di liste o la coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 3, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

5. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con i gruppi di liste o le coalizioni dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di liste rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati dei gruppi di liste interessati.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato collegato, ai sensi del comma 5, con il gruppo di liste o la coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano d'età.

 

Art. 33

(Esclusione dei gruppi di liste che non superano la soglia di sbarramento)

1. Una volta proclamato eletto il Presidente della Regione, l'Ufficio centrale regionale procede, entro le successive 24 ore, all'assegnazione dei seggi del Consiglio regionale. L'Ufficio individua in primo luogo i gruppi di liste che, avendo conseguito nell'intero territorio regionale una cifra elettorale complessiva inferiore al tre per cento dei voti validi, non sono ammessi all'assegnazione dei seggi, a meno che siano collegati a candidati alla carica di Presidente della Regione che abbiano superato la percentuale del 5 per cento. A tal fine l'Ufficio:

a) determina il totale dei voti validi, sommando le cifre elettorali conseguite in tutte le circoscrizioni da tutte le liste circoscrizionali;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando le cifre elettorali ottenute dalle liste stesse nelle singole circoscrizioni;

c) successivamente, calcola la percentuale elettorale di ciascun gruppo di liste, dividendo la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo per il totale dei voti validi, di cui alla lettera a), e moltiplicando il risultato per cento.

2. Per gli insiemi di gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 26, comma 8, si fa riferimento, ai fini della individuazione dei gruppi di liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, alla somma delle cifre elettorali conseguite dai due gruppi collegati.

3. I candidati dei gruppi di liste circoscrizionali non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1 non accedono in ogni caso al riparto dei seggi, né qualora si applichino le norme di cui all'articolo 34, né qualora si applichino le norme sul premio di maggioranza di cui all'articolo 35.

 

Art. 34

(Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali)

1. L'Ufficio centrale regionale procede, con sistema proporzionale, secondo le modalità di cui al comma 2, al riparto dei seggi tra i gruppi di liste e le coalizioni, trascurando i gruppi di liste non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 33, e quindi alla distribuzione dei seggi di ogni gruppo di liste tra le singole circoscrizioni.

2. A tal fine l'Ufficio centrale regionale procede alle seguenti operazioni:

a) divide le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste o coalizione per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste o ciascuna coalizione ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio;

b) detrae, dal numero complessivo di seggi spettanti al gruppo di liste o alla coalizione collegati al Presidente eletto, nonché da quelli spettanti al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato Presidente non eletto che ha ottenuto più voti o risultato perdente nel ballottaggio, un seggio ciascuno corrispondente, rispettivamente, al seggio del Presidente eletto e a quello attribuito al candidato Presidente non eletto; i seggi da detrarre sono individuati tra quelli attribuiti, ai sensi della lettera a), con il quoziente utile minore;

c) ripartisce, nel caso in cui vi sia una coalizione costituita ai sensi dell'articolo 26, comma 4, il numero di seggi ad essa spettanti tra i gruppi di liste che compongono la coalizione; a tal fine divide le cifre elettorali regionali di ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno nell'ambito della coalizione per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da ripartire; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio;

d) procede alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo gruppo di liste, sulla base delle cifre elettorali circoscrizionali con utilizzo dell'indicatore elettorale circoscrizionale, quale risultante dalla divisione del totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più tre, e operando la rideterminazione delle cifre elettorali circoscrizionali mediante la moltiplicazione delle cifre stesse per cento e la divisione del prodotto per l'indicatore elettorale circoscrizionale; divide quindi le cifre elettorali circoscrizionali, rideterminate come sopra, successivamente per 1, 2, 3, 4 Š sino a concorrenza del numero di seggi da distribuire; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da distribuire, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascuna lista circoscrizionale ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti alla stessa appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio.

 

Art. 35

(Assegnazione dei seggi con attribuzione del premio di maggioranza)

1. L'Ufficio centrale regionale verifica se il gruppo di liste o la coalizione collegati al Presidente eletto abbia ottenuto una percentuale di seggi, compreso quello riservato al Presidente eletto, pari o superiore al cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio arrotondato per difetto.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1 abbia esito negativo, si procede al riparto dei seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale secondo le norme di cui al presente articolo.

3. L'Ufficio centrale regionale riserva al gruppo di liste o alla coalizione di cui al comma 1, il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, arrotondato per difetto; da tale numero di seggi detrae un seggio, corrispondente a quello del candidato eletto Presidente della Regione.

4. L'Ufficio centrale regionale procede successivamente al riparto dei seggi tra le liste effettuando le seguenti operazioni:

a) attribuisce al gruppo di liste collegato al Presidente eletto un numero di seggi pari al cinquantacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio regionale, arrotondati per difetto, detraendo il seggio di cui al comma 3;

b) ripartisce, nel caso in cui vi sia una coalizione costituita ai sensi dell'articolo 26, comma 4, un numero di seggi pari al cinquantacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio regionale, arrotondati per difetto, detraendo il seggio di cui al comma 3, tra i gruppi di liste che compongono la coalizione; a tal fine divide le cifre elettorali regionali di ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno nell'ambito della coalizione per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da ripartire; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio;

c) procede, successivamente alle operazioni di cui alle lettere a) ovvero b), alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo gruppo di liste, sulla base delle cifre elettorali circoscrizionali con utilizzo dell'indicatore elettorale circoscrizionale, quale risultante dalla divisione del totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più tre, e operando la rideterminazione delle cifre elettorali circoscrizionali mediante la moltiplicazione delle cifre stesse per cento e la divisione del prodotto per l'indicatore elettorale circoscrizionale; divide quindi le cifre elettorali circoscrizionali, rideterminate come sopra, successivamente per 1, 2, 3, 4 Š sino a concorrenza del numero di seggi da distribuire; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da distribuire, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascuna lista circoscrizionale ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti alla stessa appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio;

d) ripartisce i rimanenti seggi assegnati al Consiglio regionale tra i restanti gruppi di liste o coalizioni, trascurando i gruppi di liste non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 33; a tal fine divide le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste o coalizione per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da ripartire; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste o ciascuna coalizione ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio; dal numero complessivo di seggi spettanti al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato Presidente non risultato eletto che ha ottenuto il più alto numero di voti, ovvero quelle perdente in caso di ballottaggio, detrae il seggio con il quoziente utile minore, che viene attribuito al candidato medesimo; nell'ambito di ciascuna coalizione, ripartisce il numero di seggi, alla stessa spettanti, tra i gruppi di liste che compongono la coalizione, effettuando le operazioni di cui alla lettera b);

e) procede alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo gruppo di liste utilizzando il metodo indicato nella lettera c).

 

Art. 36

(Attribuzione di un seggio alle liste espressive della minoranza linguistica slovena)

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettere a), b) e c), ovvero di cui all'articolo 35, comma 4, lettere a), b) e d), l'Ufficio centrale regionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera d) o di cui all'articolo 35, comma 4, lettere c) ed e):

a verifica se ciascuno dei gruppi di liste espressive della minoranza linguistica slovena, collegato con altro gruppo ai sensi dell'articolo 26, comma 8, abbia ottenuto almeno un seggio;

b) qualora la verifica di cui alla lettera a) dia esito negativo per qualcuno dei gruppi di liste, verifica se il gruppo in questione abbia raggiunto una percentuale elettorale regionale, determinata dividendo la cifra elettorale totale del gruppo stesso per il totale dei voti validi di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), e moltiplicando il risultato per cento, non inferiore allo 0,5 per cento;

c) se la verifica di cui alla lettera b) dà esito positivo, ripete le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettere a), b) e c), ovvero ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettere a), b) e d), computando le cifre elettorali regionali degli insiemi dei gruppi di liste collegate, il cui gruppo di liste espressivo della minoranza linguistica soddisfi le condizioni di cui alla lettera b);

d) assegna uno dei seggi attribuiti a ciascun insieme di gruppi di liste al gruppo di liste espressivo della minoranza linguistica slovena, assegnando i restanti seggi al gruppo di liste collegate a quest'ultimo;

e) determina, per ciascun gruppo di liste espressivo della minoranza linguistica slovena, la circoscrizione elettorale in cui la lista appartenente al gruppo medesimo ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste, e attribuisce un seggio alla lista della circoscrizione così individuata; conseguentemente le operazioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera d) o di cui all'articolo 35, comma 4, lettere c) ed e) non vengono effettuate per i gruppi di liste di cui alla presente lettera.

 

Art. 37

(Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale)

1. Compiute le operazioni di assegnazione dei seggi, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Regione risultato non eletto e che ha ottenuto più voti ovvero risultato perdente nel turno di ballottaggio.

2. Proclama quindi eletti in ciascuna circoscrizione elettorale, nei limiti dei posti ai quali le liste circoscrizionali hanno diritto e seguendo la graduatoria di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate, escludendo eventualmente il candidato che sia stato eletto Presidente della Regione ovvero eletto consigliere ai sensi del comma 1.

3. Il candidato che risulti eletto consigliere regionale in più di una circoscrizione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

4. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale invia ai consiglieri risultati eletti l'attestato dell'avvenuta proclamazione.

 

CAPO IV

Convalida degli eletti e surrogazioni

 

Art. 38

(Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualche causa di ineleggibilità prevista dalla legge, deve annullare l'elezione, provvedendo alla sostituzione.

4. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.

5. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

 

Art. 39

(Dimissioni dei consiglieri)

1. È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri componenti.

 

Art. 40

(Surrogazioni)

1. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, di un consigliere proclamato eletto, il seggio è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri, tenuto conto della graduatoria di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d).

2. Se si rende necessario sostituire il consigliere proclamato eletto ai sensi dell'articolo 37, comma 1, il seggio è attribuito alla lista e alla circoscrizione alle quali il seggio è stato detratto ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), ovvero ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera d).

 

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 41

(Disciplina del voto dei cittadini residenti all'estero)

1. In attuazione dell'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, come inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, la legge regionale rende effettivo il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, che dichiarino di non potersi recare nel Comune di ultima residenza per l'espressione del voto in occasione del rinnovo del Consiglio regionale ovvero dello svolgimento dei referendum disciplinati dal titolo IV della presente legge.

2. I cittadini elettori di cui al comma 1 esercitano il voto per corrispondenza secondo le modalità e nell'osservanza delle forme prescritte dalla legge regionale da adottare successivamente all'entrata in vigore del regolamento del Governo previsto dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Il voto per corrispondenza è espresso direttamente per il tramite del Comune di ultima residenza ovvero per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari previa intesa del Presidente della Regione con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al comma 2. Le relative spese sono integralmente assunte a carico del bilancio regionale.

4. Il voto per corrispondenza è trasmesso dal Sindaco del Comune di ultima residenza all'Ufficio centrale circoscrizionale, cui il Comune stesso appartiene per territorio, ai fini del computo del voto espresso alle liste circoscrizionali di riferimento, nonché alla collegata lista regionale, in sede di operazioni preliminari all'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 31.

 

Art. 42

(Disciplina transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale ordinaria recante la disciplina del procedimento elettorale, continuano a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibili con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonché le altre norme statali applicabili al procedimento elettorale per l'elezione della Camera dei deputati.

 

Art. 43

(Informatizzazione delle operazioni elettorali)

1. Gli adempimenti collegati al procedimento elettorale possono essere automatizzati mediante l'impiego integrato di strumenti informatici e telematici.

 

Art. 44

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 18 fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.





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