Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Proposta di legge di iniziativa popolare (15/08/2003)
Disciplina della forma di governo della Regione, dell'elezione del Consiglio regionale, nonché dei referendum regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.
I sottoscritti cittadini residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, promuovono
la seguente legge di iniziativa popolare, (con promotori Alessandro Claut, Marco Gentili, Walter Mendizza, Ladi Minin, Anna Pirnetti, Ugo Raza, Marcella Sancin, Christina Sponza, Gianfranco Tagliapietra, Umberto Tirelli)
ai sensi art. 27 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia ed in applicazione della legge regionale 07/03/2003, n. 5 (artt. 22,
24 e 25).:
RELAZIONE
L'articolo 5 della Legge Costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2 ha attribuito
alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la competenza a disciplinare le
modalità di elezione degli organi regionali. Il Consiglio Regionale ha
approvato nella seduta dell'11 marzo 2002 una nuova Legge Regionale (pubblicata
sul BUR n. 13 del 17 marzo 2002) che disciplinava la forma di governo e il sistema
di elezione del Consiglio. Il testo, che introduceva un sistema proporzionale
e senza l'elezione diretta del Presidente della Regione, è stato non
confermato il 29 settembre 2002 da un referendum (previsto dall'art. 12, quarto
e quinto comma, dello Statuto Speciale della Regione FVG), richiesto da più di 50.000 cittadini.
Dopo il referendum confermativo del 29 settembre, poiché la regione è priva di una propria legge elettorale, è automaticamente subentrato il
complesso normativo transitorio già utilizzato in altre regioni: il cosiddetto
"Tatarellum" che fa riferimento alle leggi 108/1968 e 43/1995. Un
sistema con elezione diretta del Presidente ma attribuzione dei seggi con metodo
prevalentemente proporzionale.
Questa proposta di legge viene invece promossa nello spirito di rispondere alla
richiesta del cittadino di semplificare il sistema elettorale verso un modello
maggioritario, presidenzialista, "all'americana"; inducendo cambiamenti
che portino al confronto diretto di due o tre candidati soltanto per ogni collegio.
Con questa proposta di legge si chiede che Presidente della Regione e Consiglio
regionale siano indipendenti, entrambi espressione diretta della volontà popolare, e dunque eletti separatamente. In particolare, si chiede che i consiglieri
regionali siano eletti in collegi uninominali, per avvicinarli agli elettori;
per il Presidente, si propone l'elezione diretta a turno unico. Per rafforzare
inoltre la separazione dei poteri, il mandato di consigliere regionale sarà incompatibile con quello di membro della Giunta.
In tema di democrazia diretta, il progetto di legge abolisce il quorum di validità del referendum abrogativo, affinché la consultazione popolare sia il
frutto di un leale confronto tra i favorevoli ed i contrari, evitando così che una maggioranza di elettori possa essere trasformata in minoranza sconfitta.
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
TITOLO I - ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 1 - Norme generali
1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, con voto diretto,
personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio della Regione è ripartito in collegi uninominali, in
numero pari ai consiglieri regionali da eleggere.
3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario
in base alla maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
Art. 2 - Dei collegi elettorali
1. Il territorio della Regione è ripartito con Decreto del Presidente
della Regione in collegi uninominali ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, secondo
i dati ufficiali dell'ultimo censimento disponibile, e sulla base dei principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 4 agosto 1993
n. 276 in quanto applicabili, entro tre mesi dalla loro pubblicazione. In caso
di elezioni anticipate si procede alla conferma dell'ultima ripartizione disponibile.
2. Il Decreto del Presidente della Regione stabilisce contestualmente, in base
al numero dei collegi uninominali, anche il numero dei consiglieri da eleggere.
3. Il Presidente della Regione emana il decreto, di cui al comma precedente,
sulla base delle indicazioni formulate da una Commissione composta da cinque
membri, nominata dalla Giunta regionale, sentito il parere vincolante del Consiglio
regionale, tra docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai
compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
Art. 3 - Della presentazione delle candidature
1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per
candidature individuali.
2. I candidati che intendono presentarsi nei collegi uninominali depositano
presso la cancelleria della Corte d'Appello di Trieste il contrassegno con il
quale dichiarano di volersi contraddistinguere.
3. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare
la candidatura in più di un collegio uninominale.
4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita,
il collegio per il quale si presenta e con quale contrassegno intende contraddistinguersi.
Le candidate possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta
di quello del coniuge.
5. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere l'indicazione
di un delegato effettivo e di uno supplente.
6. Tale dichiarazione, completa in tutte le sue parti, deve essere sottoscritta
da almeno 350 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali
del collegio.
7. Nessuno può sottoscrivere più di una dichiarazione di candidatura
di collegio uninominale.
8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione
dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
9. La documentazione relativa alle candidature deve essere presentata alla cancelleria
della Corte d'Appello di Trieste dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle
ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.
Art. 4 - Della votazione
1. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale, da esprimere su un'apposita scheda recante il cognome e il nome
di ciascun candidato e il contrassegno che lo contraddistingue. Nella scheda,
lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato deve essere uguale.
2. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto,
nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato
prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni.
Art. 5 - Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale
1. L'ufficio elettorale circoscrizionale procede con l'assistenza del cancelliere
alle operazioni seguenti:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano
dai verbali.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto nel collegio il candidato che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, si procede
a sorteggio.
3. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della
proclamazione del consigliere regionale eletto all'ufficio elettorale regionale,
a mezzo del verbale.
4. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto,
in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari è inviato
subito alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; il
secondo è trasmesso alla cancelleria della Corte di Appello di Trieste,
sede dell'ufficio elettorale regionale. Il terzo esemplare è depositato
nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.
Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi
quindici giorni.
Art. 6 - Dei seggi vacanti
1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale,
si procede ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con Decreto del Presidente della Regione, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della
legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della
vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.
4. Il consigliere regionale eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato
con la scadenza ordinaria o l'anticipato scioglimento del Consiglio regionale.
TITOLO II - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Art. 7 - Del procedimento elettorale
1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto
da tutti gli elettori della Regione, contestualmente al consiglio regionale
e per lo stesso periodo.
2. La dichiarazione di candidatura alla presidenza, sottoscritta da almeno 5.000
e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
della Regione, deve essere presentata all'ufficio elettorale regionale, nelle
forme e nei tempi di cui all'art. 3 della presente legge.
3. L'ufficio elettorale circoscrizionale procede con l'assistenza del cancelliere
alle operazioni seguenti:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano
dai verbali.
4. L'ufficio elettorale regionale, appena in possesso delle comunicazioni o
dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della
regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti
dei candidati, alla determinazione dei voti ottenuti da ciascun candidato alla
presidenza.
5. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai
risultati accertati, proclama eletto presidente il candidato che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, si procede
a sorteggio.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le norme di cui
all'art. 3, in quanto applicabili.
TITOLO III - DELLA FORMA DI GOVERNO
Art. 8 - Delle incompatibilità tra le funzioni di consigliere regionale
e quelle di membro della Giunta regionale
1. Il mandato di membro del Consiglio regionale è incompatibile con le
funzioni di Presidente della Regione e di membro della Giunta regionale.
Art. 9 - Delle funzioni di controllo del Consiglio regionale
1. Sono attribuite al Consiglio regionale le funzioni di controllo nei confronti
del Presidente della Regione e della Giunta regionale.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, spetta al Consiglio regionale
provvedere, nelle forme e nei termini previsti dal proprio regolamento interno:
a) alla verifica dello stato di attuazione delle leggi e dei regolamenti regionali
e degli atti amministrativi approvati dal Consiglio regionale;
b) allo svolgimento di indagini conoscitive o inchieste consiliari, con il potere,
ove necessario, di audizione di funzionari regionali e di acquisizione di atti
e documenti in possesso dell'Amministrazione regionale;
c) alla formulazione di pareri, anche vincolanti, e di indirizzi su nomine,
designazioni e altri atti qualificanti l'indirizzo politico-amministrativo di
competenza del Presidente, della Giunta regionale o di singoli assessori, nei
casi stabiliti dalla legge regionale;
d) all'approvazione degli accordi di programma e di altri atti di rilievo, individuati
con apposite leggi regionali, sottoscritti dal Presidente della Regione con
Province e Comuni nell'ambito dei rapporti di sussidiarietà fra la Regione
ed il sistema regionale delle autonomie locali;
e) alla ratifica delle intese con altre Regioni della Repubblica italiana e
all'approvazione degli accordi con altri Stati ed enti o istituzioni territoriali
di altri Stati;
f) alla formulazione di atti di indirizzo in ordine alla negoziazione delle
intese e degli accordi di cui alla lettera e).
3. Il Presidente della Regione e i membri della Giunta regionale sono tenuti
a rispondere agli atti di sindacato ispettivo dei singoli consiglieri, nelle
forme e nei termini previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale;
essi hanno il diritto di intervenire nei lavori degli organi consiliari.
Art. 10 - Della composizione della Giunta regionale
1. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori
regionali, non superiore a dieci, stabilito con legge regionale.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina e revoca i singoli
assessori; i decreti relativi sono comunicati al Consiglio regionale.
3. Il Vicepresidente della Regione, nominato dal Presidente con proprio decreto
tra gli assessori, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza
o impedimento temporaneo.
4. Ai membri della Giunta regionale si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali
Art. 11 - Dei casi di cessazione dall'ufficio di Presidente, Vicepresidente
e Assessore regionale
1. In caso di dimissioni del Presidente della Regione, ovvero nelle altre ipotesi
di cessazione dello stesso dalla carica indipendenti dalla sua volontà,
la carica di Presidente è assunta dal Vicepresidente, fino alla elezione
del nuovo presidente.
2. Il Presidente della Regione cessa dalla sua carica, oltre che per volontarie
dimissioni:
a) alla data del passaggio dei poteri al nuovo Presidente eletto;
b) per morte, impedimento permanente o decadenza nei casi previsti dalla legge,
dichiarati dal Consiglio regionale;
c) negli altri casi previsti dallo Statuto.
3. Gli assessori regionali cessano dalla loro carica, oltre che nel caso di
decadenza dell'intera Giunta regionale di cui all'articolo 34 dello Statuto:
a) per morte, impedimento permanente, decadenza nei casi previsti dalla legge,
dichiarati dal Consiglio regionale;
b) per dimissioni, dopo che il Presidente della Regione ne ha preso atto, o
in seguito a revoca della fiducia da parte di quest'ultimo.
TITOLO IV - DEL REFERENDUM
CAPO I - Referendum popolare per l'abrogazione di leggi regionali
Art. 12 - Dei titolari dell'iniziativa
1. La legge regionale è sottoposta a referendum abrogativo quando ne
facciano richiesta almeno 20.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
Comuni della regione oppure due Consigli provinciali.
Art. 13 - Dei limiti di ammissibilità
1. Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali,
ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano
formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.
2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello
Statuto;
b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;
c) le leggi istitutive di nuovi Comuni o nuove Province o modificative delle
loro circoscrizioni o denominazioni.
3. Le leggi o le disposizioni di legge regionale la cui esistenza sia resa obbligatoria
da norme costituzionali, statutarie o di leggi statali vincolanti per il legislatore
regionale, possono essere sottoposte a referendum abrogativo soltanto nel caso
in cui dall'approvazione del quesito residui una coerente normativa di risulta
conforme alle fonti di riferimento.
Art. 14 - Della proposta di referendum di iniziativa degli elettori
1. La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta
delle firme, in numero non inferiore a cinquecento e iscritti nelle liste elettorali
di un Comune della Regione.
2. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute
in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto
o a oggetti strettamente affini.
3. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione
della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne
dà notizia sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Nella proposta devono essere indicati i nomi dei promotori designati a esercitare
le funzioni e a compiere gli adempimenti di cui alla presente legge.
Art. 15 - Della verifica dell'ammissibilità della proposta
1. Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dopo aver verificato che
la proposta di referendum sia stata presentata in conformità all'articolo
14, si pronuncia sull'ammissibilità della proposta stessa entro trenta
giorni dalla presentazione, verificando che il quesito non riguardi leggi o
disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum ai sensi dell'articolo
13.
3. Quando la formulazione del quesito sia ritenuta non conforme ai criteri di
cui all'articolo 14, l'Ufficio di Presidenza, con provvedimento motivato, dispone
la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta.
Il giudizio definitivo di ammissibilità avrà ad oggetto la proposta
così riformulata.
4. Qualora la proposta di referendum si riferisca a leggi o disposizioni di
legge che solo in parte ricadono nei limiti di cui all'articolo 13, la pronuncia
sull'ammissibilità si riferisce alle sole parti inammissibili.
5. L'Ufficio di Presidenza, prima di deliberare ai sensi dei commi precedenti,
tiene un'udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove
lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.
6. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità dei componenti; qualora
essa non sia raggiunta, ovvero qualora l'Ufficio non abbia provveduto nei termini
di cui al comma 2, la questione è rimessa ad apposito collegio di cinque
membri, di cui due nominati dal comitato promotore, due dall'ufficio di presidenza
del Consiglio regionale, e uno di comune accordo tra il comitato promotore e
l'ufficio di presidenza, scelti tra professori ordinari in materie giuridiche.
7. Le decisioni in merito all'ammissibilità del referendum sono trasmesse
immediatamente al Presidente della Regione per essere pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di
pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.
Art. 16 - Della richiesta di referendum da parte degli elettori
1. Successivamente alla dichiarazione di ammissibilità della proposta
di referendum, i promotori possono procedere alla raccolta delle firme necessarie
per la presentazione della richiesta di referendum.
2. I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo della proposta.
Si applicano, per quanto riguarda la vidimazione dei fogli, l'autenticazione
delle firme dei proponenti e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali
di questi ultimi, le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio
1970, n, 352.
3. I fogli recanti le firme devono essere presentati alla cancelleria del Consiglio
regionale. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima
della presentazione della proposta.
Art. 17 - Dell'esito del referendum
1. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum.
Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione
della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum,
il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, l'abrogazione
delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello
della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentito il Consiglio regionale,
può ritardare con lo stesso decreto, indicandone espressamente i motivi,
l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni
dalla data di pubblicazione.
Art. 18 - Dell'ipotesi di sopravvenuta abrogazione della legge o delle disposizioni
sottoposte a referendum
1. Qualora prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione
della legge regionale o di singole disposizioni di legge oggetto del referendum,
il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni
relative non hanno più corso.
2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente
all'emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, nei modi e con
le procedure di cui all'art. 15 l'ufficio di presidenza, e quindi il collegio
di cui al comma 6, verificano se la consultazione popolare debba ugualmente
avere luogo e su quali disposizioni, qualora la nuova normativa non abbia modificato
né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia
recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum
si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel
predetto decreto.
CAPO II - Dell'iniziativa legislativa popolare
Art. 19 - Della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare
1. La proposta, da parte di almeno 15.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali
di Comuni della Regione, deve essere presentata, corredata delle firme degli
elettori proponenti, al Presidente del Consiglio regionale.
2. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale verifica le firme dei richiedenti
al fine di accertare la regolarità della richiesta. Alle operazioni di
verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi,
in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati
per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.
3. La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di
una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità. Per la vidimazione
dei fogli, l'autenticazione e la certificazione delle firme si applicano le
disposizioni dell'articolo 16.
4. La proposta di legge di iniziativa popolare non decade alla fine della legislatura.
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