II° MEMORIA INTEGRATIVA ALL'ESPOSTO PRESENTATO DALLA ROSA NEL PUGNO IN DATA 14/04/2006 IN ORDINE ALLA ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DEL SENATO


Il 3° comma dell'art.17 L.n.593/93, come modificata dalla L.n.270/2005, stabilisce che, ove una coalizione di liste abbia conseguito al Senato almeno il 55% dei seggi assegnati ad una data regione, il riparto dei seggi, all'interno della coalizione medesima, avvenga solo a favore delle liste che abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi espressi. Nel caso in cui nessuna coalizione abbia conseguito ex se il 55% dei seggi, alla coalizione di maggioranza viene conferito, ai sensi del 4° comma dell'art.17, un premio, così da attingere comunque la misura del 55%. In questo caso, aggiunge lo stesso 4° comma, i seggi si ripartiscono proporzionalmente fra le liste che compongono la coalizione, senza ribadire la soglia del 3%.

Sembra arbitrario pretendere che anche in questo secondo caso debba ritenersi implicitamente stabilito il requisito della soglia minima del 3%, non solo perché si tratta all'evidenza di requisito derogatorio rispetto al principio proporzionale, come tale necessariamente tassativo ed esplicito, ma anche perché ciò sarebbe contrario alla ratio della norma. La ragion d'essere del requisito del 3% per una lista che fa parte di una coalizione che ha conseguito ex se il 55% dei seggi risiede nella necessaria rilevanza del contributo di questa lista al conseguimento del risultato maggioritario. Una lista inferiore al 3%, infatti, non è decisiva per la vittoria di una coalizione che abbia appunto conseguito complessivamente il 55% dei voti. Il 3% è il quoziente (si può dire) "minimo più meritevole" (ragionando a numeri interi) al fine di far transitare una coalizione maggioritaria dal 50,1% al 55% dei seggi.

Tale ragion d'essere non sussiste quando una coalizione sia semplicemente maggioritaria senza tuttavia aver conseguito ex se un risultato di così eclatante vittoria. In questo caso ogni lista minore deve presumersi (e la legge presume) decisiva al fine del conseguimento della maggioranza, senza ulteriori distinzioni che, a questo punto, non potrebbero che essere dettagliate, analitiche, complesse e differenziate in relazione a diverse possibili ipotesi.

Dunque, il requisito del 3% è stabilito solo con riferimento a liste facenti parte di coalizione che ex se abbia conseguito il 55% dei seggi, e non di coalizioni minori pur vittoriose, perché solo nel primo caso (a differenza che nel secondo) il contributo della lista inferiore al 3% risulta ictu oculi insignificante. Prova di ciò è che il requisito del 3% non è previsto neppure per il riparto dei seggi nell'ambito della coalizione minoritaria: 6° comma dell'art.17.

Il requisito del 3% ha dunque un carattere eccezionale ed è previsto solamente nel caso di coalizioni che abbiano conseguito più del 55% dei seggi. Ulteriore prova di ciò è che un requisito analogo è utilizzato in senso inverso ai fini dell'ammissione al riparto dei seggi spettanti ad una coalizione come requisito di consistenza della coalizione stessa: la quale deve aver superato- a norma dell'art.16- il 20% dei voti e deve contenere almeno una lista con più del 3%; ciò è previsto al fine di evitare la polverizzazione delle coalizioni.

Orbene: se la coalizione ammessa al riparto dei seggi deve contenere almeno una lista che abbia superato il 3%, vuol dire che non tutte le liste che la compongono debbono aver superato il 3%. E dunque i seggi si ripartiscono tra tutte le liste che compongono questa coalizione, abbiano o no superato il 3%, purchè la coalizione abbia complessivamente oltrepassato la soglia del 20% e contenga almeno una lista, e una sola, che abbia superato il 3%.

Ciò significa, al di là di ogni ragionevole dubbio, che- ai sensi della normativa risultante dal combinato disposto degli artt.16 e 17 L.n.593/93 come modificata dalla L.n.270/2005- il raggiungimento della soglia minima del 3% deve ritenersi requisito derogatorio rispetto al principio proporzionale, a cui si uniforma la legge in oggetto; e, come requisito derogatorio, esso è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica nei confronti di ipotesi- come è quella in questione- che non lo prevedono.


Professor Mario Patrono

Ordinario di Diritto costituzionale alla I Università di Roma "La Sapienza" già membro del Consiglio Superiore della Magistratura

Trieste 18/04/2006