Referendum costituzionale confermativo. Esposto alla Procura della Repubblica
Il sottoscritto Marco Gentili nato a ........ e residente a ............. tramite il presente atto intende esporre quanto segue alla Ill.ma S.V., al fine di verificare l'esistenza di eventuali ipotesi di reato.
Il 7 ottobre, i cittadini italiani sono chiamati a pronunciarsi su un referendum costituzionale confermativo. L'oggetto della consultazione è la riforma del Titolo V della Costituzione, approvata al termine della precedente legislatura.
L'articolo 138 della nostra Costituzione stabilisce che le leggi di riforma costituzionale, se non sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli Regionali.
La richiesta di referendum è stata presentata sia dai deputati del centrosinistra, che avevano approvato la riforma, sia da quelli di centrodestra, che si erano opposti.
Questa consultazione referendaria è stata, dunque, convocata da una parte con l'intenzione di chiedere la conferma e di conseguenza la promulgazione di un testo di riforma costituzionale e dall'altra con quella di chiedere la bocciatura di alcune modifiche alla nostra Carta Costituzionale.
Per i cittadini italiani si presentava una occasione importante e decisiva: aprire ed incardinare in una dinamica istituzionale un dibattito sulla riforma del nostro Stato e sui diversi modelli federali sperimentabili nel nostro paese. Si poteva fare quello che accade in paesi come la Svizzera e gli Stati Uniti, dove i cittadini, adeguatamente informati, vanno alle urne per confermare o meno le decisioni assunte dal potere esecutivo o per sottoporre al voto iniziative di legge promosse da una parte del corpo elettorale.
Siamo a meno di una settimana dalla tenuta della consultazione e nulla è stato fatto per assicurare ai cittadini il diritto a formarsi una opinione consapevole: non sono ancora partite le trasmissioni di approfondimento, i dibattiti ed i confronti televisivi, previsti dalla legge n. 28 del 2000.
La Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, cui spetta il compito di approvare il regolamento della campagna referendaria, si è riunita per eleggere il Presidente, ai sensi del suo Regolamento, il 3 agosto scorso, ma ha eletto il senatore Petruccioli come Presidente, ed in questo modo è divenuta operativa, soltanto il 24 settembre scorso.
Nelle due sedute successive del 27 e 28 settembre, la Commissione doveva esaminare un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna per il referendum ex art. 138 della Costituzione del 7 ottobre 2001. In entrambe le occasioni, il Presidente ha dovuto ripetutamente togliere la seduta per mancanza del numero legale e, dunque, a quattro giorni dalla fine della campagna, fissata per legge alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre prossimo, la delibera non è stata ancora approvata.
In relazione a tanto, occorre considerare che la legge 22 Febbraio 2000, n. 28, contenente "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" stabilisce che:
- dalla data di convocazione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radio-televisiva si svolge attraverso tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione;
- la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, regolano il riparto degli spazi, ripartitendoli in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
Premesso che il Regolamento della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce che la costituzione, e dunque l'operatività, della Commissione ha luogo mediante l'elezione del Presidente, di due vice-presidenti e di due segretari che formano l'ufficio di presidenza; la Commissione elegge il presidente nella sua prima riunione, che deve tenersi entro tre giorni dalla nomina dei componenti. Nel primo scrutinio è necessaria la maggioranza dei tre quinti, nella seconda la maggioranza assoluta e poi si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Una volta eletto si procede alla votazione dei due vice-presidenti e di due segretari e si dà comunicazione dei risultati ai Presidenti delle due Camere.
Considerato, altresì, che, ai sensi dell'articolo 294 del Codice Penale, chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Constatato che:
stando alle disposizioni vigenti in Italia, dunque, i confronti ed i dibattiti tra i favorevoli ed i contrari sul referendum del 7 ottobre prossimo sarebbero dovuti iniziare il 24 agosto scorso e spettava alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi scrivere il Regolamento di funzionamento della campagna referendaria;
la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi non ha ancora approvato il regolamento strettamente necessario all'avvio della campagna referendaria.
Per tutto quanto sopra esposto, si chiede alla Ill.ma S.V. di voler accertare se:
- l'esercizio dei diritti politici dei cittadini -consistente nella possibilità di potersi formare una opinione e, dunque, di poter esprimere un voto in occasione del referendum confermativo del 7 ottobre prossimo- non sia stato reso impossibile o quantomeno gravemente condizionato;
se non siano punibili, ai sensi dell'articolo 294 del Codice Penale, i Presidenti delle due Camere ed i membri della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che con le loro condotte hanno portato alla costituzione della Commissione con un mese esatto di ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla legge n.28 del 2000 per l'avvio della campagna referendaria radiotelevisiva;
- se non siano punibili, ai sensi dell'articolo 294 del Codice Penale, le condotte dei membri della Commissione suddetta, che facendo mancare sistematicamente il numero legale nelle sedute del 27 e 28 settembre scorsi hanno impedito l'approvazione della delibera in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa alla campagna per il referendum ex art. 138 della Costituzione del 7 ottobre 2001;
ed altresì chiedo che si ponga in essere ogni iniziativa prevista dalla legge per interrompere e far cessare atti, comportamenti ed iniziative che configurino ipotesi di reato.
Il sottoscritto chiede, infine, di essere informato sull'esito del presente esposto anche in caso di archiviazione, ex artt. 406-408 c.p.p.
Marco Gentili
Trieste 07/10/2001
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