C O N S I G L I O R E G I O N A L E
LEGGE REGIONALE (n. 270)
approvata dal Consiglio regionale
ai sensi dellarticolo 12 dello Statuto
nella seduta pomeridiana del 14 novembre 2002
<<Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo
e alliniziativa popolare delle leggi regionali>>
1. La presente legge, in attuazione di quanto dispone larticolo 12 dello Statuto, disciplina la richiesta, lindizione e lo svolgimento dei referendum abrogativi, propositivi e consultivi, nonché le modalità di esercizio delliniziativa popolare delle leggi regionali.
CAPO II
Referendum abrogativo
Art. 2
(Indizione del referendum)
1. Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 30.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure due Consigli provinciali.
Art. 3
(Materie soggette a referendum)
1. Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.
Art. 4
(Materie escluse dalliniziativa referendaria)
1. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dellarticolo 51 dello Statuto;
b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;
c) le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme;
d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o nuove Province o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni;
e) le leggi approvate ai sensi dellarticolo 12 dello Statuto;
f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;
g) le leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale.
2. Trovano inoltre applicazione i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del referendum abrogativo di leggi statali o regionali.
Art. 5
(Presentazione della proposta di referendum)
1. La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme. La sottoscrizione dei promotori è apposta e autenticata con le modalità previste dallarticolo 9.
2. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e devono essere in numero non inferiore a 500.
3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a 50.
4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, almeno il 50 per cento dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3.
5. La proposta di referendum deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre labrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi di cui si propone labrogazione.
6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula <<volete che sia abrogato...>> con lindicazione delloggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente allabrogazione o al mantenimento delle disposizioni indicate.
7. Le disposizioni di cui si propone labrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.
8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.
9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.
Art. 6
(Ufficio preposto alla dichiarazione di ammissibilità)
1. Sullammissibilità della proposta di referendum decide lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 7
(Termini relativi alla pronuncia di ammissibilità)
1. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sullammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa.
2. LUfficio di cui al comma 1 si pronuncia sullammissibilità, attenendosi ai seguenti criteri:
a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello Statuto e della presente legge;
b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui allarticolo 5;
c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme vincolanti per il legislatore regionale.
3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sullammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.
Art. 8
(Modalità per la raccolta delle firme)
1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli forniti dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato a cura dei promotori il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata allarticolo 5 seguita dallindicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.
2. Qualora il referendum sia richiesto per labrogazione di singole norme di una legge, occorre indicare anche il numero dellarticolo o degli articoli ed eventualmente anche del comma o dei commi sui quali il referendum viene richiesto.
3. I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori designati ai sensi dellarticolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.
4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi.
Art. 9
(Modalità per lapposizione e lautenticazione delle firme)
1. La richiesta di referendum viene effettuata dallelettore mediante lapposizione della propria firma sul modulo di cui allarticolo 8. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti ad eseguire lautenticazione i soggetti indicati dallarticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni, nonché i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia.
3. Lautenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dellelettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti liscrizione dei medesimi nelle liste elettorali.
5. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.
Art. 10
(Presentazione della richiesta di referendum)
1. La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori, designati ai sensi dellarticolo 5, comma 8. LUfficio di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Regione.
2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali, e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Art. 11
(Compiti dellUfficio di Presidenza)
1. LUfficio di Presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente capo; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Regione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Alla riunione dellUfficio di Presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà allatto della deliberazione; a tal fine copia dellavviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.
3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora la documentazione di cui allarticolo 9 risulti irregolare, lUfficio di Presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Nel caso previsto dal comma 4, il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dellUfficio di Presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.
Art. 12
(Richiesta di referendum da parte di Consigli provinciali)
1. La richiesta di referendum da parte di due Consigli provinciali della regione, approvata da ciascun Consiglio a maggioranza dei due terzi dellassemblea, deve essere formulata ai sensi dellarticolo 5, commi 5, 6 e 7.
2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta la deliberazione della seconda Amministrazione provinciale richiedente.
4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.
Art. 13
(Quorum di approvazione del referendum)
1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 14
(Compiti del Presidente della Regione in ordine all'esito del referendum)
1. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto lesito del referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole allabrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, labrogazione delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, lefficacia dellabrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 15
(Riproponibilità del medesimo quesito referendario)
1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari allabrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dellesito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.
Art. 16
(Cause di interruzione delle operazioni referendarie)
1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta labrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.
2. Nel caso in cui labrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Regione, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione allunanimità dellUfficio di Presidenza, o qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.
1. Listituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.
2. Nel caso in cui listituzione di un nuovo Comune avvenga mediante fusione di più Comuni contigui, la deliberazione di cui al comma 5 è preceduta dallacquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati.
3. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e listituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:
a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni;
b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;
c) non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano leffetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.
4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del Comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.
5. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su iniziativa della Giunta regionale o di ciascun membro del Consiglio regionale o degli altri soggetti titolari delliniziativa legislativa, nelle forme con le quali essa è ammessa, nonché di ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate.
6. Liniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:
a) la denominazione del nuovo Comune di cui si propone listituzione oppure la nuova denominazione del Comune;
b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni;
c) nel caso di fusione di Comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione.
7. Liniziativa dei soggetti titolari delliniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.
8. Liniziativa esercitata dagli altri soggetti indicati al comma 5 è presentata agli uffici dellAmministrazione regionale, i quali ne verificano i requisiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, trascorsi i quali i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.
9. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
10. Al referendum partecipano:
a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede laggregazione;
c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;
d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.
11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, lorientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.
12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia unincidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.
13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede laggregazione.
14. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 9 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dellanno ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili.
Art. 18
(Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali)
1. La revisione delle circoscrizioni provinciali, anche in conseguenza dellistituzione di aree metropolitane, listituzione di nuove Province e la loro soppressione è stabilita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con legge regionale, su iniziativa dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.
2. Nel caso di proposta di istituzione di una nuova Provincia, la procedura è avviata da uno o più sindaci di Comuni appartenenti all'ambito territoriale della istituenda Provincia. A tal fine i Sindaci promotori presentano al Presidente del Consiglio regionale un documento di intenti sullistituzione della Provincia, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione dell'ambito, con la sottoscrizione di tanti Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nellambito territoriale definito. Nel caso di proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali o di soppressione di Province la procedura è avviata da uno o più Sindaci di Comuni appartenenti all'ambito territoriale interessato dalla variazione territoriale. A tal fine i Sindaci promotori presentano al Presidente del Consiglio regionale un documento di intenti sulla revisione o soppressione, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione delle variazioni, con la sottoscrizione di tanti Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nellambito territoriale interessato dalle variazioni territoriali.
Art. 19
(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)
1. Il quesito sottoposto ai referendum di cui agli articoli 17 e 18 è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se lesito è favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sulloggetto del quesito sottoposto a referendum. Resta fermo il diritto di iniziativa legislativa dei consiglieri regionali e degli altri soggetti legittimati.
3. Lesito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui al comma 2.
Art. 20
(Contenuto delle leggi-provvedimento)
1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:
a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
b) il termine per lelezione degli organi dei Comuni interessati.
2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
3. La legge regionale che istituisce la nuova Provincia o modifica le circoscrizioni provinciali deve contenere:
a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra le Province interessate, compresi i rapporti riguardanti il personale;
b) la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto quando si tratti dellistituzione di una nuova Provincia;
c) il termine per lelezione degli organi delle Province interessate.
4. In caso di istituzione di una nuova Provincia, le Province preesistenti garantiscono alla nuova Provincia, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
CAPO IV
Referendum consultivo facoltativo
Art. 21
(Disciplina del referendum consultivo facoltativo)
1. Il Consiglio regionale, prima di procedere allemanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dellemanazione di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare lindizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.
2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina leffettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché lambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.
3. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, da parte della Presidenza del Consiglio regionale.
4. Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
CAPO V
Iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo
Art. 22
(Modalità di presentazione delle proposte di legge diniziativa popolare)
1. La proposta, da parte di almeno 15.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione Friuli Venezia Giulia, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente del Consiglio regionale.
2. Spetta alla Presidenza del Consiglio regionale provvedere alla verifica e al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori delliniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.
Art. 23
(Referendum propositivo)
1. I soggetti titolari delliniziativa per i referendum di cui al capo II possono, con le modalità e i limiti previsti nel predetto capo, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.
2. Decorso un anno dalla data della deliberazione che accerta la regolarità della richiesta degli elettori ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.
3. Lesito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se lesito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.
1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui allarticolo 9.
2. I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dellarticolo 8, comma 3.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 25
(Norme finali)
1. Con legge regionale ordinaria sono emanate disposizioni attuative e integrative per la disciplina del procedimento di svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge. Sino allentrata in vigore della predetta legge regionale continua a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dallarticolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui allarticolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18, nelle parti in cui non disciplinano i referendum consultivi in materia di circoscrizioni territoriali, possono essere modificate con legge ordinaria della Regione.
3. I commi 20 e 21 dellarticolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati.