3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a 50. |
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4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, almeno il 50 per cento dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizioni di cui al comma 3. |
4. Identico |
5. La proposta di referendum deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi di cui si propone l'abrogazione. |
5. Identico |
6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula <<volete che sia abrogato...>> con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione od al mantenimento delle disposizioni indicate. |
6. Identico |
7. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini. |
7. Identico |
8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge. |
8. Identico Identico |
9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni. |
9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni. |
Art. 6 (Ufficio preposto alla dichiarazione di ammissibilità) |
Art. 6 (Ufficio preposto alla dichiarazione di ammissibilità) |
1. Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, integrato da tre membri, eletti, con voto limitato, per tutta la durata della legislatura regionale, dal Consiglio regionale fra persone esperte per essere docenti universitari in discipline giuridiche ovvero appartenenti all'ordine giudiziario con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d'Appello. |
1. Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. |
Art. 7 (Termini relativi alla pronuncia di ammissibilità) |
Art. 7 (Termini relativi alla pronuncia di ammissibilità) |
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, come integrato ai sensi dell'articolo 6, si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa. |
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa. |
2. L'Ufficio di cui al comma 1 si pronuncia sull'ammissibilità, attenendosi ai seguenti criteri: |
2. L'Ufficio di cui al comma 1 si pronuncia sull'ammissibilità, attenendosi ai seguenti criteri: |
a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello Statuto e della presente legge; |
a) Identica Identica |
b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5; |
b) Identica |
c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori; |
c) Identica |
d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme dello Statuto regionale, da leggi di ratifica di trattati internazionali ovvero da norme dello Stato, dichiarate di riforma economico-sociale se concernenti materie di cui all'articolo 4 dello Statuto, ed anche dichiarate di principio se concernenti materie di cui all'articolo 5 dello Statuto. |
d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme vincolanti per il legislatore regionale. |
3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario. |
3. Identico |
4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui alla lettera d) del comma 2, l'Ufficio di Presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; l'Ufficio di Presidenza, prima di deliberare in proposito, tiene udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri. |
4. Identico
Identico |
5. Qualora nel giudizio di cui ai precedenti commi non sia raggiunta l'unanimità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4. |
SOPPRESSO |
6. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva. |
5. Identico |
7. La proposta è dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non raggiungano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione; nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni. |
6. Identico |
8. Il Consiglio regionale delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l'Ufficio di Presidenza, subito dopo la chiusura del dibattito, formula i quesiti alternativi motivati da sottoporre al voto dell'assemblea. |
7. Identico |
9. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, ovvero del Consiglio regionale, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge. |
8. Identico |
9. Unitamente alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 8, nello stesso numero del Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicata la comunicazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali relativa alla determinazione del numero di elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente a un ventesimo degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale, prendendo come riferimento i dati risultanti dalle liste elettorali a seguito dell'ultima revisione dinamica semestrale effettuata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. |
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CAPO II Richiesta di referendum |
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Art. 8 (Modalità per la raccolta delle firme) |
Art. 8 (Modalità per la raccolta delle firme) |
1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli forniti dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato a cura del promotore il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 5 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum. |
1. Identico |
2. Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di singole norme di una legge, occorre indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli ed eventualmente anche del comma o dei commi sui quali il referendum viene richiesto. |
2. Identico |
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione con cui è stata dichiarata l'ammissibilità del referendum, i fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione. |
3. Identico
Identico |
4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi, salvo quanto previsto all'articolo 14. Anche in quest'ultima ipotesi la raccolta delle firme deve essere comunque completata entro cinque mesi dalla data della vidimazione dei fogli. |
4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi. |
Art. 9 (Modalità per l'apposizione e l'autenticazione delle firme) |
Art. 9 (Modalità per l'apposizione e l'autenticazione delle firme) |
1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'articolo 8. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto. |
1. Identico |
2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di un ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore, o dal giudice conciliatore o dal segretario comunale del medesimo Comune ovvero dal segretario dell'Amministrazione provinciale competente. Il segretario comunale o provinciale possono essere sostituiti da altro funzionario della medesima amministrazione delegato in via generale alle funzioni di autenticazione. |
2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione i soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, nonché i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia. |
3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo. |
3. Identico
Identico |
4. Il pubblico ufficiale, che procede alle autenticazioni, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali. |
4. Identico |
5. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta. |
5. Identico |
Art. 10 (Presentazione della richiesta di referendum) |
Art. 10 (Presentazione della richiesta di referendum) |
1. La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori, designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8. L'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Giunta regionale. |
1. La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori, designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8. L'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Regione. |
2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali, e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. |
2. Identico |
Art. 11 (Compiti dell'Ufficio di Presidenza integrato) |
Art. 11 (Compiti dell'Ufficio di Presidenza) |
1. L'Ufficio di Presidenza, come integrato ai sensi dell'articolo 6, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente capo, assumendo la deliberazione conclusiva all'unanimità; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Giunta regionale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
1. L'Ufficio di Presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente capo; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Regione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
2. Alla riunione dell'Ufficio di Presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori. |
2. Identico |
3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni. |
3. Identico |
4. Qualora non si raggiunga l'unanimità o decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'Ufficio di Presidenza abbia deliberato sulla richiesta di referendum, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva; la deliberazione consiliare è trasmessa al Presidente della Giunta, per la pubblicazione, nel termine di cui al comma 1. |
SOPPRESSO |
5. Qualora la documentazione di cui all'articolo 9 risulti irregolare, l'Ufficio di Presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. |
4. Identico |
CAPO IV Svolgimento del referendum |
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Art. 15 (Modalità di effettuazione del referendum) |
SOPPRESSO |
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. |
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2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. |
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Art. 16 (Consegna dei certificati elettorali) |
SOPPRESSO |
1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno successivo a quello della affissione del manifesto di cui all'articolo 13, comma 3. |
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2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal quinto giorno precedente a quello fissato per le votazioni. |
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Art. 17 (Composizione delle sezioni elettorali) |
SOPPRESSO |
1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione per il referendum composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario. |
2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro. |
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3. Le operazioni di voto si svolgono secondo gli orari previsti dall'articolo 46 del DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni. |
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4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente. |
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5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni degli uffici circoscrizionali e dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori. |
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6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum. |
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Art. 18 (Schede di votazione e modalità di votazione) |
SOPPRESSO |
1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle allegate tabelle <<A>> e <<B>>; esse contengono il quesito formulato ai sensi dell'articolo 5, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. |
SOPPRESSO |
2. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene. |
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3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 1. |
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Art. 19 (Costituzione dell'Ufficio circoscrizionale) |
SOPPRESSO |
1. Presso ciascun Tribunale della regione è costituito l'ufficio circoscrizionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimenti. |
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2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale designato dal Presidente del Tribunale medesimo. |
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3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i Comuni della circoscrizione, l'ufficio circoscrizionale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. |
SOPPRESSO |
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi. |
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5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale. |
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Art. 20 (Costituzione dell'Ufficio centrale) |
Art. 13 (Quorum di approvazione del referendum) |
1. Presso la Corte d'Appello di Trieste è costituito l'ufficio centrale per il referendum popolare della Regione. Esso è composto da una sezione della Corte d'Appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum. |
SOPPRESSO |
2. L'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal Presidente della Corte d'Appello, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. |
SOPPRESSO
SOPPRESSO |
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello, designato dal Presidente della Corte medesima. |
SOPPRESSO |
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali rimane depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari, sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici circoscrizionali per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo. |
SOPPRESSO |
5. L'ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum. |
SOPPRESSO |
6. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. |
1. Identico |
Art. 21 (Pronunciamento su reclami relativi alle operazioni di voto) |
SOPPRESSO |
1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici circoscrizionali e all'ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 20, prima di procedere alle operazioni ivi previste. |
SOPPRESSO |
Art. 22 (Compiti del Presidente della Giunta regionale in ordine all'esito del referendum) |
Art. 14 (Compiti del Presidente della Regione in ordine all'esito del referendum) |
1. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dal comma 4 dell'articolo 20, dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione delle stesse. 2. Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
1. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, l'abrogazione delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione. |
Art. 23 (Riproponibilità del medesimo quesito referendario) |
Art. 15 (Riproponibilità del medesimo quesito referendario) |
1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
Identico |
2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge. |
Identico |
Art. 24 (Cause delle interruzione delle operazioni referendarie) |
Art. 16 (Cause delle interruzione delle operazioni referendarie) |
1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Giunta regionale dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso. |
1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso. |
2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza, come integrato ai sensi dell'articolo 6, o qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto. |
2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Regione, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza, o qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto. |
CAPO V Norme di coordinamento per il contemporaneo svolgimento di referendum statali e regionali |
Art. 25 (Contemporaneità di consultazioni referendarie statali e regionali) |
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1. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e dall'articolo 33 dello Statuto si applicano le disposizioni del presente capo. |
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2. Si osservano le norme concernenti i referendum abrogativi dello Stato quanto: |
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a) alle modalità di predisposizione, consegna e ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei relativi duplicati; |
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b) alla utilizzazione delle urne, delle matite copiative, del bollo di sezione nonché del restante arredo degli uffici di sezione; |
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c) alla costituzione e al funzionamento degli uffici di sezione nonché alla determinazione degli orari di votazione e di scrutinio. |
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3. Le funzioni dell'Ufficio di sezione per il referendum regionale sono svolte da quello costituito per i referendum statali. |
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4. Le operazioni di scrutinio concernenti il referendum regionale sono effettuate senza interruzione, immediatamente dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum statali. |
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5. Resta comunque fermo il termine di cui all'articolo 13, comma 3, al solo fine dell'affissione del manifesto con il decreto di indizione del referendum. |
Art. 26 (Oneri finanziari) |
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1. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum abrogativi dello Stato e della Regione, anche se sostenute in via anticipata dallo Stato, sono poste a carico della Regione proporzionalmente al numero dei rispettivi referendum. |
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2. L'onorario dei componenti degli uffici di sezione è aumentato, per ciascun quesito regionale, della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 maggio 1980, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni. |
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3. L'onere derivante dalla maggiorazione di cui al comma 2 è posto a carico della Regione. |
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TITOLO II REFERENDUM CONSULTIVO IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI |
CAPO III Referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali e provinciali |
CAPO I Procedure del referendum consultivo |
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Art. 27 (Modalità e procedure) |
Art. 17 (Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali) |
1. I disegni e i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni, o delle denominazioni comunali, previsti dall'articolo 7, punto 3, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, che il Consiglio regionale ritenga proponibili, sono sottoposti al referendum consultivo delle popolazioni interessate. |
1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo. |
CAPO IV Referendum consultivo facoltativo |
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Art. 20 (Disciplina del referendum consultivo facoltativo) |
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1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi. |
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2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum. |
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3. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, da parte della Presidenza del Consiglio regionale. |
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4. Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
TITOLO IV DISCIPLINA DELLA INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE |
Iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo |
CAPO I Referendum propositivi |
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Art. 33 (Modalità di presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare) |
Art. 21 (Modalità di presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare) |
1. La proposta, da parte di almeno 15.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione Friuli Venezia Giulia, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente del Consiglio regionale. |
Identico |
2. Spetta alla Presidenza del Consiglio regionale provvedere alla verifica e al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun Consigliere regionale. |
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Art. 22 (Referendum propositivo) |
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1. I soggetti titolari dell'iniziativa per i referendum di cui al capo II possono, con le modalità e i limiti previsti nel predetto capo, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo. |
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2. Decorsi due anni dalla data della deliberazione che accerta la regolarità della richiesta degli elettori ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima. |
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3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. |
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4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum. |
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Art. 34 (Forma e contenuti) |
Art. 23 (Forma e contenuti) |
1. La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9. |
1. La proposta di legge di cui agli articoli 21 e 22 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9. |
2. I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 8, comma 3. |
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TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI |
CAPO VI Disposizioni finali |
Art. 35 (Compiti della Direzione regionale delle autonomie locali) |
SOPPRESSO |
1. Gli adempimenti attribuiti dalla presente legge alla Regione che non siano di competenza degli uffici del Consiglio regionale sono curati dalla Direzione regionale degli enti locali. |
SOPPRESSO |
Art. 36 (Oneri finanziari relativi alle operazioni referendarie) |
SOPPRESSO |
1. Tutte le spese derivanti dallo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche. |
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2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell'articolo 11, le spese per l'autenticazione delle firme nel numero prescritto dallo statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, sono rimborsate dalla Regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti. |
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3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono fare domanda scritta alla Giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum. |
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4. Per le spese che i Comuni sostengono in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I, Capi III e IV, si provvede mediante erogazione di una assegnazione forfettaria posticipata pari all'importo complessivo delle spese ammesse a rimborso dalle Prefetture territorialmente competenti in occasione dell'ultima consultazione referendaria nazionale utile per la finalità anzidetta, decurtato delle competenze dovute ai componenti degli uffici di sezione per il referendum, che sono rimborsate a rendiconto. |
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5. Qualora, invece, il referendum sia sospeso ovvero non si svolga alcuno dei referendum indetti tutte le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate a rendiconto. |
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Art. 37 (Abrogazione) |
Art. 24 (Norme finali) |
1. E' abrogata la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. |
1. Con legge regionale ordinaria sono emanate disposizioni attuative e integrative per la disciplina del procedimento di svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge. Sino all'entrata in vigore della predetta legge regionale continua a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni. |
2. I commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono abrogati. |