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Consiglio Regionale
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Legislatura VIII

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento
dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo

PROGETTO DI LEGGE n. 270
presentato il 27/06/2002
da Londero, Cruder

TESTO PRESENTATO DAI PROPONENTI

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali

TITOLO I

DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO, PROPOSITIVO E CONSULTIVO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione di quanto dispone l'articolo 12 dello Statuto, disciplina la richiesta, l'indizione e lo svolgimento dei referendum abrogativi, propositivi e consultivi.

1. La presente legge, in attuazione di quanto dispone l'articolo 12 dello Statuto, disciplina la richiesta, l'indizione e lo svolgimento dei referendum abrogativi, propositivi e consultivi, nonché le modalità di esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi regionali.

CAPO I

Procedure del referendum abrogativo

CAPO II

Referendum abrogativo

Art. 2

(Indizione del referendum)

Art. 2

(Indizione del referendum)

1. Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 20.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure due Consigli provinciali.

1. Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richieda almeno un ventesimo degli aventi diritto al voto per le elezioni del Consiglio regionale oppure due Consigli provinciali.

Art. 3

(Materie soggette a referendum)

Art. 3

(Materie soggette a referendum)

1. Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

Identico

 

 

Identico

Art. 4

(Materie escluse dall'iniziativa referendaria)

Art. 4

(Materie escluse dall'iniziativa referendaria)

1. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

1. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;

a) Identica

b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;

b) Identica

c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto riproduca norme dello Statuto;

c) Identica

d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o modificative delle loro circoscrizioni di cui all'articolo 7, punto 3, dello Statuto.

d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o nuove Province o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni;

e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

Art. 5

(Presentazione della proposta di referendum)

Art. 5

(Presentazione della proposta di referendum)

1. La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme. La sottoscrizione dei promotori è apposta e autenticata con le modalità previste dall'articolo 9.

1. Identico

2. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e devono essere in numero non inferiore a 500.

2. Identico

3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a 50.

3. Identico

4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, almeno il 50 per cento dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizioni di cui al comma 3.

4. Identico

5. La proposta di referendum deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi di cui si propone l'abrogazione.

5. Identico

6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula <<volete che sia abrogato...>> con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione od al mantenimento delle disposizioni indicate.

6. Identico

7. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.

7. Identico

8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.

8. Identico

Identico

9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

Art. 6

(Ufficio preposto alla dichiarazione di ammissibilità)

Art. 6

(Ufficio preposto alla dichiarazione di ammissibilità)

1. Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, integrato da tre membri, eletti, con voto limitato, per tutta la durata della legislatura regionale, dal Consiglio regionale fra persone esperte per essere docenti universitari in discipline giuridiche ovvero appartenenti all'ordine giudiziario con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d'Appello.

1. Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 7

(Termini relativi alla pronuncia di ammissibilità)

Art. 7

(Termini relativi alla pronuncia di ammissibilità)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, come integrato ai sensi dell'articolo 6, si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 si pronuncia sull'ammissibilità, attenendosi ai seguenti criteri:

2. L'Ufficio di cui al comma 1 si pronuncia sull'ammissibilità, attenendosi ai seguenti criteri:

a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello Statuto e della presente legge;

a) Identica

Identica

b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) Identica

c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;

c) Identica

d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme dello Statuto regionale, da leggi di ratifica di trattati internazionali ovvero da norme dello Stato, dichiarate di riforma economico-sociale se concernenti materie di cui all'articolo 4 dello Statuto, ed anche dichiarate di principio se concernenti materie di cui all'articolo 5 dello Statuto.

d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme vincolanti per il legislatore regionale.

3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.

3. Identico

4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui alla lettera d) del comma 2, l'Ufficio di Presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; l'Ufficio di Presidenza, prima di deliberare in proposito, tiene udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.

4. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identico

5. Qualora nel giudizio di cui ai precedenti commi non sia raggiunta l'unanimità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4.

SOPPRESSO

6. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva.

5. Identico

7. La proposta è dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non raggiungano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione; nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni.

6. Identico

8. Il Consiglio regionale delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l'Ufficio di Presidenza, subito dopo la chiusura del dibattito, formula i quesiti alternativi motivati da sottoporre al voto dell'assemblea.

7. Identico

9. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, ovvero del Consiglio regionale, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

8. Identico

 

9. Unitamente alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 8, nello stesso numero del Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicata la comunicazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali relativa alla determinazione del numero di elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente a un ventesimo degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale, prendendo come riferimento i dati risultanti dalle liste elettorali a seguito dell'ultima revisione dinamica semestrale effettuata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II

Richiesta di referendum

Art. 8

(Modalità per la raccolta delle firme)

Art. 8

(Modalità per la raccolta delle firme)

1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli forniti dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato a cura del promotore il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 5 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.

1. Identico

2. Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di singole norme di una legge, occorre indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli ed eventualmente anche del comma o dei commi sui quali il referendum viene richiesto.

2. Identico

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione con cui è stata dichiarata l'ammissibilità del referendum, i fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.

3. Identico

 

 

 

 

 

Identico

4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi, salvo quanto previsto all'articolo 14. Anche in quest'ultima ipotesi la raccolta delle firme deve essere comunque completata entro cinque mesi dalla data della vidimazione dei fogli.

4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi.

Art. 9

(Modalità per l'apposizione e l'autenticazione delle firme)

Art. 9

(Modalità per l'apposizione e l'autenticazione delle firme)

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'articolo 8. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

1. Identico

2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di un ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore, o dal giudice conciliatore o dal segretario comunale del medesimo Comune ovvero dal segretario dell'Amministrazione provinciale competente. Il segretario comunale o provinciale possono essere sostituiti da altro funzionario della medesima amministrazione delegato in via generale alle funzioni di autenticazione.

2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione i soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, nonché i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia.

3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

3. Identico

 

 

Identico

4. Il pubblico ufficiale, che procede alle autenticazioni, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali.

4. Identico

5. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

5. Identico

Art. 10

(Presentazione della richiesta di referendum)

Art. 10

(Presentazione della richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori, designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8. L'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Giunta regionale.

1. La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori, designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8. L'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Regione.

2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali, e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

2. Identico

Art. 11

(Compiti dell'Ufficio di Presidenza integrato)

Art. 11

(Compiti dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, come integrato ai sensi dell'articolo 6, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente capo, assumendo la deliberazione conclusiva all'unanimità; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Giunta regionale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

1. L'Ufficio di Presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente capo; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Regione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Alla riunione dell'Ufficio di Presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.

2. Identico

3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

3. Identico

4. Qualora non si raggiunga l'unanimità o decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'Ufficio di Presidenza abbia deliberato sulla richiesta di referendum, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva; la deliberazione consiliare è trasmessa al Presidente della Giunta, per la pubblicazione, nel termine di cui al comma 1.

SOPPRESSO

5. Qualora la documentazione di cui all'articolo 9 risulti irregolare, l'Ufficio di Presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Identico

6. Nel caso previsto dal comma 5, il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell'Ufficio di Presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.

5. Nel caso previsto dal comma 4, il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell'Ufficio di Presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.

Art. 12

(Richiesta di referendum da parte di Consigli provinciali)

Art. 12

(Richiesta di referendum da parte di Consigli provinciali)

1. La richiesta di referendum da parte di due Consigli provinciali della regione, approvata da ciascun Consiglio a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, deve essere formulata ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6 e 7.

Identico

2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta la deliberazione della seconda Amministrazione provinciale richiedente.

4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

CAPO III

Indizione del referendum

Art. 13

(Effettuazione del referendum)

SOPPRESSO

1. Il referendum abrogativo viene effettuato una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.

 

 

 

SOPPRESSO

2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d'Appello, ai Presidenti dei tribunali della Regione, ai Sindaci ed ai Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali della regione.

3. A cura del Presidente della Giunta regionale è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i Sindaci provvedono all'affissione il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.

4. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall'Ufficio di Presidenza e pervenute al Presidente della Giunta regionale fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.

6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori, e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo.

Art. 14

(Preclusione delle operazioni referendarie)

SOPPRESSO

1. Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, con decreto da emanare entro il 1° settembre.

 

SOPPRESSO

2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1.

4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni provinciali e comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente ed il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria od a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Giunta regionale, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanare entro il 1° settembre ovvero entro il 28 febbraio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPPRESSO

5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Giunta regionale indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, ai sensi dell'articolo 10, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 13.

6. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 13 che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 13.

CAPO IV

Svolgimento del referendum

SOPPRESSO

Art. 15

(Modalità di effettuazione del referendum)

SOPPRESSO

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 16

(Consegna dei certificati elettorali)

SOPPRESSO

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno successivo a quello della affissione del manifesto di cui all'articolo 13, comma 3.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal quinto giorno precedente a quello fissato per le votazioni.

Art. 17

(Composizione delle sezioni elettorali)

SOPPRESSO

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione per il referendum composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario.

2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

SOPPRESSO

3. Le operazioni di voto si svolgono secondo gli orari previsti dall'articolo 46 del DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.

5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni degli uffici circoscrizionali e dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.

6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

Art. 18

(Schede di votazione e modalità di votazione)

SOPPRESSO

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle allegate tabelle <<A>> e <<B>>; esse contengono il quesito formulato ai sensi dell'articolo 5, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

 

 

 

 

SOPPRESSO

2. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 19

(Costituzione dell'Ufficio circoscrizionale)

SOPPRESSO

1. Presso ciascun Tribunale della regione è costituito l'ufficio circoscrizionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimenti.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i Comuni della circoscrizione, l'ufficio circoscrizionale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

 

 

SOPPRESSO

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.

5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

Art. 20

(Costituzione dell'Ufficio centrale)

Art. 13

(Quorum di approvazione del referendum)

1. Presso la Corte d'Appello di Trieste è costituito l'ufficio centrale per il referendum popolare della Regione. Esso è composto da una sezione della Corte d'Appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.

SOPPRESSO

2. L'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal Presidente della Corte d'Appello, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

SOPPRESSO

 

 

 

 

 

 

 

SOPPRESSO

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello, designato dal Presidente della Corte medesima.

SOPPRESSO

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali rimane depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari, sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici circoscrizionali per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo.

SOPPRESSO

5. L'ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

SOPPRESSO

6. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

1. Identico

Art. 21

(Pronunciamento su reclami relativi alle operazioni di voto)

SOPPRESSO

1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici circoscrizionali e all'ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 20, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

 

 

 

SOPPRESSO

Art. 22

(Compiti del Presidente della Giunta regionale in ordine all'esito del referendum)

Art. 14

(Compiti del Presidente della Regione in ordine all'esito del referendum)

1. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dal comma 4 dell'articolo 20, dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione delle stesse.

2. Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

1. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, l'abrogazione delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 23

(Riproponibilità del medesimo quesito referendario)

Art. 15

(Riproponibilità del medesimo quesito referendario)

1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Identico

2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.

 

 

Identico

Art. 24

(Cause delle interruzione delle operazioni referendarie)

Art. 16

(Cause delle interruzione delle operazioni referendarie)

1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Giunta regionale dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza, come integrato ai sensi dell'articolo 6, o qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Regione, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza, o qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

CAPO V

Norme di coordinamento per il contemporaneo svolgimento di referendum statali e regionali

Art. 25

(Contemporaneità di consultazioni referendarie statali e regionali)

SOPPRESSO

1. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e dall'articolo 33 dello Statuto si applicano le disposizioni del presente capo.

2. Si osservano le norme concernenti i referendum abrogativi dello Stato quanto:

a) alle modalità di predisposizione, consegna e ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei relativi duplicati;

b) alla utilizzazione delle urne, delle matite copiative, del bollo di sezione nonché del restante arredo degli uffici di sezione;

c) alla costituzione e al funzionamento degli uffici di sezione nonché alla determinazione degli orari di votazione e di scrutinio.

3. Le funzioni dell'Ufficio di sezione per il referendum regionale sono svolte da quello costituito per i referendum statali.

4. Le operazioni di scrutinio concernenti il referendum regionale sono effettuate senza interruzione, immediatamente dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum statali.

5. Resta comunque fermo il termine di cui all'articolo 13, comma 3, al solo fine dell'affissione del manifesto con il decreto di indizione del referendum.

Art. 26

(Oneri finanziari)

SOPPRESSO

1. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum abrogativi dello Stato e della Regione, anche se sostenute in via anticipata dallo Stato, sono poste a carico della Regione proporzionalmente al numero dei rispettivi referendum.

2. L'onorario dei componenti degli uffici di sezione è aumentato, per ciascun quesito regionale, della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 maggio 1980, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'onere derivante dalla maggiorazione di cui al comma 2 è posto a carico della Regione.

TITOLO II

REFERENDUM CONSULTIVO IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

CAPO III

Referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

CAPO I

Procedure del referendum consultivo

Art. 27

(Modalità e procedure)

Art. 17

(Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)

1. I disegni e i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni, o delle denominazioni comunali, previsti dall'articolo 7, punto 3, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, che il Consiglio regionale ritenga proponibili, sono sottoposti al referendum consultivo delle popolazioni interessate.

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. Al referendum indetto per l'istituzione di un nuovo Comune, o per il mutamento della circoscrizione comunale ovvero per la modifica della denominazione, partecipano soltanto gli elettori della frazione o porzione di territorio interessata nonché, nel caso di passaggio da uno ad altro Comune, anche gli elettori del Comune cedente.

3. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla richiesta da parte della Presidenza del Consiglio regionale.

4. La data di effettuazione del referendum è fissata a norma dell'articolo 13.

2. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su iniziativa della Giunta regionale o di ciascun membro del Consiglio regionale o degli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, nelle forme con le quali essa è ammessa, nonché di ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 4, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

4. Al referendum partecipano:

a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;

b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;

c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;

d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

 

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

6. Con la deliberazione di cui al comma 3, nel caso di cui alla lettera a) del comma 4, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.

7. Con la deliberazione di cui al comma 3, nel caso di cui alla lettera b) del comma 4, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 6, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.

8. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 3 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo I della presente legge in quanto compatibili.

Art. 28

(Rinvio alle norme di cui al Titolo I)

SOPPRESSO

1. Per lo svolgimento del referendum di cui al presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel Titolo I.

Art. 29

(Compiti dell'Ufficio centrale)

SOPPRESSO

1. Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della Corte che assuma le funzioni di ufficio centrale per il referendum popolare consultivo in materia di circoscrizioni comunali.

2. I verbali di scrutinio e i relativi allegati sono trasmessi direttamente all'ufficio centrale per i referendum dagli uffici di sezione dei Comuni interessati.

3. L'ufficio centrale per i referendum, appena pervenuti i verbali di cui al comma 2, e comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello, designato dal Presidente della Corte stessa.

5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello, unitamente ai verbali ed agli atti trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

 

 

 

SOPPRESSO

TITOLO III

REFERENDUM CONSULTIVO IN MATERIA DI ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE

CAPO I

Istituzione di nuove Province e modifica delle circoscrizioni provinciali

Art. 30

(Istituzione di nuove Province regionali)

Art. 18

(Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali)

1. L'istituzione di nuove Province regionali o la modifica delle Circoscrizioni provinciali sono stabilite con legge regionale, su iniziativa dei Comuni, sentite le popolazioni interessate.

1. La revisione delle circoscrizioni provinciali, anche in conseguenza dell'istituzione di aree metropolitane, l'istituzione di nuove Province e la loro soppressione è stabilita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, con legge regionale, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate, mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. Nel caso di proposta di istituzione di una nuova Provincia, la procedura è avviata da uno o più sindaci di Comuni appartenenti all'ambito territoriale della istituenda Provincia. A tal fine i Sindaci promotori presentano al Presidente del Consiglio regionale un documento di intenti sull'istituzione della Provincia, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione dell'ambito, con la sottoscrizione di tanti Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale definito. Nel caso di proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali o di soppressione di Province la procedura è avviata da uno o più sindaci di Comuni appartenenti all'ambito territoriale interessato dalla variazione territoriale. A tal fine i Sindaci promotori presentano al Presidente del Consiglio regionale un documento di intenti sulla revisione o soppressione, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione delle variazioni, con la sottoscrizione di tanti Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale interessato dalle variazioni territoriali.

3. Entro gli ambiti territoriali della nuova Provincia ovvero entro quelli risultanti dalle variazioni territoriali proposte deve svolgersi la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e la loro conformazione deve essere tale da consentire una programmazione dello sviluppo idonea a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

4. Entro novanta giorni dalla presentazione del documento di intenti di cui al comma 2, l'iniziativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9/1997 è esercitata dai Consigli comunali dei Comuni i cui Sindaci hanno sottoscritto il documento di intenti, che sono chiamati a deliberare favorevolmente, a maggioranza assoluta, sul documento medesimo. Tali deliberazioni sono depositate presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro esecutività, per permettere la verifica della regolarità dell'iniziativa da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. In caso di verifica della regolarità dell'iniziativa, l'Ufficio di Presidenza sottopone al Consiglio regionale la proposta di deliberazione del referendum. La deliberazione, accertati i requisiti di cui al comma 3, indica il quesito da sottoporre a votazione e individua, secondo i criteri di cui al comma 6, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

6. Al referendum per l'istituzione di nuove Province partecipano sia gli elettori dei Comuni dell'ambito territoriale della Provincia che si intende istituire, sia gli elettori dei Comuni delle rimanenti parti di territorio provinciale da cui si propone il distacco. Al referendum per la modifica delle circoscrizioni provinciali partecipano sia gli elettori dei Comuni della provincia da cui si propone il distacco, sia gli elettori dei Comuni della provincia cui si chiede l'aggregazione.

7. Con la deliberazione di cui al comma 5, il Consiglio regionale può limitare l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum, sulla base di una specifica valutazione degli elementi di fatto secondo i criteri di cui all'articolo 17, commi 6 e 7.

8. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 5 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo I della presente legge in quanto compatibili.

9. L'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle parti di territorio provinciale destinate a passare a una Provincia diversa deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

Art. 31

(Procedura per l'istituzione della Provincia)

SOPPRESSO

1. La procedura istitutiva di una nuova Provincia è avviata da uno o più sindaci di Comuni appartenenti ad un ambito territoriale definito entro il quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e tale da consentire una programmazione dello sviluppo idonea a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

Art. 32

(Iniziativa dei Sindaci)

SOPPRESSO

1. I Sindaci di cui all'articolo 31 presentano, al Presidente della Giunta regionale, un documento di intenti sull'istituzione della Provincia, con la sottoscrizione di tanti Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale definito.

2. Entro novanta giorni dal deposito, l'iniziativa è esercitata dai Consigli comunali dei Comuni di cui all'articolo 31, che sono chiamati a deliberare favorevolmente, a maggioranza assoluta, sul documento d'intenti. Tali deliberazioni sono depositate presso la Segreteria generale della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro esecutività, per permettere la verifica della regolarità della procedura in oggetto.

 

 

SOPPRESSO

3. In caso di positivo riscontro della verifica, il Presidente della Giunta indice, con proprio decreto, il referendum consultivo delle popolazioni residenti nei Comuni di cui all'articolo 31 avente ad oggetto l'iniziativa volta all'istituzione della Provincia. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I della presente legge in quanto compatibili.

4. Il referendum è valido se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. La Provincia è istituita con legge regionale entro sei mesi dalla proclamazione dell'esito del referendum.

6. La legge di cui al comma 5, nel rispetto del principio di contiguità territoriale, identifica il territorio provinciale escludendo i Comuni di cui all'articolo 31 che deliberino di non essere ricompresi nella Provincia, e includendo i Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 31 che deliberino invece di essere ricompresi nella Provincia. I Comuni interessati a tali variazioni esprimono la loro volontà, in entrambi i casi, con delibera del Consiglio comunale, adottata a maggioranza assoluta, entro il termine di sei mesi dalla proclamazione dell'esito del referendum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPPRESSO

7. La stessa legge istitutiva dispone la contestuale modifica territoriale della Provincia preesistente.

Art. 19

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

 

1. Il quesito sottoposto ai referendum di cui agli articoli 17 e 18 è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Resta fermo il diritto di iniziativa legislativa dei consiglieri regionali e degli altri soggetti legittimati.

 

3. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui al comma 2.

 

CAPO IV

Referendum consultivo facoltativo

 

Art. 20

(Disciplina del referendum consultivo facoltativo)

 

1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

 

2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

 

3. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, da parte della Presidenza del Consiglio regionale.

 

4. Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLA INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

CAPO V

Iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo

CAPO I

Referendum propositivi

 

Art. 33

(Modalità di presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare)

Art. 21

(Modalità di presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare)

1. La proposta, da parte di almeno 15.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione Friuli Venezia Giulia, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente del Consiglio regionale.

Identico

2. Spetta alla Presidenza del Consiglio regionale provvedere alla verifica e al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun Consigliere regionale.

 
 

Art. 22

(Referendum propositivo)

 

1. I soggetti titolari dell'iniziativa per i referendum di cui al capo II possono, con le modalità e i limiti previsti nel predetto capo, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

 

2. Decorsi due anni dalla data della deliberazione che accerta la regolarità della richiesta degli elettori ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.

 

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.

Art. 34

(Forma e contenuti)

Art. 23

(Forma e contenuti)

1. La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.

1. La proposta di legge di cui agli articoli 21 e 22 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.

2. I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 8, comma 3.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 35

(Compiti della Direzione regionale delle autonomie locali)

SOPPRESSO

1. Gli adempimenti attribuiti dalla presente legge alla Regione che non siano di competenza degli uffici del Consiglio regionale sono curati dalla Direzione regionale degli enti locali.

 

SOPPRESSO

Art. 36

(Oneri finanziari relativi alle operazioni referendarie)

SOPPRESSO

1. Tutte le spese derivanti dallo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche.

 

2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell'articolo 11, le spese per l'autenticazione delle firme nel numero prescritto dallo statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, sono rimborsate dalla Regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti.

 

3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono fare domanda scritta alla Giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.

 

4. Per le spese che i Comuni sostengono in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I, Capi III e IV, si provvede mediante erogazione di una assegnazione forfettaria posticipata pari all'importo complessivo delle spese ammesse a rimborso dalle Prefetture territorialmente competenti in occasione dell'ultima consultazione referendaria nazionale utile per la finalità anzidetta, decurtato delle competenze dovute ai componenti degli uffici di sezione per il referendum, che sono rimborsate a rendiconto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPPRESSO

5. Qualora, invece, il referendum sia sospeso ovvero non si svolga alcuno dei referendum indetti tutte le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate a rendiconto.

 

Art. 37

(Abrogazione)

Art. 24

(Norme finali)

1. E' abrogata la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

1. Con legge regionale ordinaria sono emanate disposizioni attuative e integrative per la disciplina del procedimento di svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge. Sino all'entrata in vigore della predetta legge regionale continua a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

 

2. I commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono abrogati.





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